Disegno di legge regionale n. 111 presentato il 09 settembre 2020
Valorizzazione dei veicoli di interesse storico e collezionistico.

Art. 1. 
(Disposizioni sui veicoli di interesse storico e collezionistico)
1. 
Gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico in Piemonte, in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione con data di immatricolazione superiore ai quaranta anni, sono esclusi dai provvedimenti di limitazione alla circolazione, adottati ai sensi dell' art. 7 comma 1, lettera b) del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).
2. 
Gli autoveicoli e motoveicoli di cui al comma 1, con data di immatricolazione compresa tra venti e trentanove anni, sono esclusi dai medesimi provvedimenti di limitazione alla circolazione nei giorni festivi e prefestivi. Tali esclusioni non si applicano ai veicoli adibiti ad uso professionale utilizzati nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.
Art. 2. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.