Proposta di legge regionale n. 110 presentata il 02 settembre 2020
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del o della Presidente della Giunta.
Primo firmatario

GRIMALDI MARCO

Altri firmatari

ACCOSSATO SILVANA SALIZZONI MAURO

Art. 1. 
(Elezione del Consiglio regionale e del o della Presidente della Giunta regionale)
1. 
Il Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale sono eletti contestualmente, a suffragio universale e diretto, con voto personale, uguale, libero e segreto.
2. 
I consiglieri rappresentano la Regione senza vincolo di mandato.
Art. 2. 
(Composizione e durata del Consiglio regionale)
1. 
Il Consiglio regionale è composto da cinquanta componenti, oltre al o alla Presidente della Giunta regionale.
2. 
Il Consiglio regionale e il o la Presidente della Giunta durano in carica cinque anni, ai sensi dell' Articolo 5 della legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell' Articolo 122, primo comma, della Costituzione ), salvo i casi di scioglimento anticipato e di annullamento delle elezioni.
3. 
Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni che, salvo quanto previsto dall'Articolo 6, comma 4, hanno luogo di domenica, entro i sessanta giorni successivi al termine del quinquennio e comunque non oltre la domenica compresa nei sei giorni ulteriori.
4. 
I consiglieri e le consigliere regionali e il o la Presidente della Giunta entrano in carica all'atto della proclamazione. Finché non si è riunito il nuovo Consiglio regionale sono prorogati i poteri di quello uscente, ai sensi dell' Articolo 20, comma 2, dello Statuto .
Art. 3. 
(Elettorato attivo e passivo)
1. 
Sono elettrici ed elettori le cittadine e i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, compilate secondo le disposizioni contenute nel testo unico approvato con d.p.r. 20 marzo 1967, n. 223 (Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali), che hanno compiuto o che compiono il diciottesimo anno di età il primo giorno delle elezioni.
2. 
Sono eleggibili a Presidente della Giunta regionale e a membri del Consiglio le persone iscritte nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica, che hanno compiuto o che compiono il diciottesimo anno di età il primo giorno delle elezioni.
Art. 4. 
(Sistema elettorale)
1. 
Quaranta componenti del Consiglio regionale sono eletti con sistema proporzionale nel rispetto di quanto disposto dall' Articolo 15 della legge 17 febbraio 1968 n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale).
2. 
Dieci componenti sono eletti con sistema maggioritario sulla base di liste regionali concorrenti nel rispetto di quanto previsto dagli Articoli 1 e 2 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario).
3. 
Sono candidati alla presidenza della Regione i e le capilista delle liste regionali.
4. 
È proclamato eletto Presidente della Giunta regionale il candidato o la candidata che ha conseguito il maggior numero di voti validi in ambito regionale.
5. 
È altresì componente del Consiglio il candidato o la candidata alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A questi fini è utilizzato l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il candidato o la candidata Presidente della Giunta ai sensi dell' Articolo 15, comma 13, numero 3) della legge 17 febbraio 1968 n. 108 , "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale" o, altrimenti, il seggio attribuito con il resto o con la cifra elettorale minore, tra quelli delle liste collegate al medesimo candidato o candidata Presidente della Giunta, in sede di collegio unico regionale per la ripartizione dei seggi circoscrizionali residui. Se tutti i seggi spettanti alle liste collegate al candidato o alla candidata Presidente della Regione sono stati assegnati con quoziente intero in sede circoscrizionale, il seggio attribuito alla lista circoscrizionale collegata che ha riportato la minore cifra elettorale. A parità di quest'ultima si procede a sorteggio.
Art. 5. 
(Circoscrizioni elettorali)
1. 
Il territorio della Regione è ripartito in otto circoscrizioni elettorali corrispondenti alla città metropolitana di Torino e alle province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli.
2. 
Il numero dei seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione è stabilito dividendo il numero degli abitanti della Regione, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione, per quaranta seggi, assegnandoli in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.
Art. 6. 
(Indizione delle elezioni)
1. 
Le elezioni del Consiglio regionale e del o della Presidente della Giunta regionale sono indette con decreto del o della Presidente della Giunta, pubblicato almeno quarantacinque giorni prima del giorno delle elezioni. In caso di impedimento permanente o di morte del o della Presidente della Giunta, le elezioni sono indette dal o dalla Vicepresidente con le stesse modalità.
2. 
Il decreto di indizione delle elezioni individua il numero dei seggi attribuiti a ciascuna circoscrizione, nonché il numero massimo e quello minimo dei candidati o delle candidate di ciascuna lista circoscrizionale e stabilisce altresì la data di svolgimento delle elezioni e gli orari di apertura delle sezioni elettorali.
3. 
Il decreto di indizione è comunicato immediatamente dopo la sua emanazione:
a) 
ai sindaci e alle sindache dei comuni della Regione, che ne danno notizia con apposito manifesto da affiggere quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni;
b) 
ai e alle presidenti dei tribunali dei capoluoghi di provincia e del tribunale di Torino;
c) 
al o alla presidente della Corte d'appello del capoluogo della Regione;
d) 
ai o alle presidenti delle commissioni elettorali circondariali della Regione.
4. 
In caso di annullamento delle elezioni ovvero di scioglimento anticipato del Consiglio regionale, il o la Presidente della Giunta indice le nuove elezioni entro quarantacinque giorni. Le elezioni hanno luogo di domenica trascorsi quarantacinque giorni dalla pubblicazione del decreto della loro indizione ed entro i quattro mesi successivi.
5. 
Le elezioni si svolgono, ove possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 2, comma 3, nella stessa data delle consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci e delle sindache e dei consigli comunali, del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché delle elezioni del Parlamento europeo.
6. 
Successivamente all'indizione delle elezioni, la Giunta regionale emana le istruzioni per lo svolgimento delle operazioni elettorali.
Art. 7. 
(Clausola di sbarramento)
1. 
Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste circoscrizionali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera regione, meno del 3 per cento dei voti validi, a meno che sia collegato a una lista regionale che ha superato la percentuale del 5 per cento.
Art. 8. 
(Parità di genere)
1. 
La Regione promuove, in attuazione dell'Articolo 51, primo comma, dell' Articolo 117, settimo comma, della Costituzione e dell'Articolo 4, comma 1, lettera c-bis), della legge. 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell' Articolo 122, primo comma, della Costituzione ), nonché dell' Articolo 13, comma 2, dello Statuto , l'equilibrio della rappresentanza tra i generi e le condizioni di parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
2. 
Le liste a pena di inammissibilità, sono composte da candidate e candidati elencati in ordine alternato di genere.
3. 
Nelle liste, a pena d'inammissibilità, se il numero dei candidati e delle candidate è pari, ogni genere è rappresentato in misura eguale, se il numero dei candidati e delle candidate è dispari, ogni genere è rappresentato in numero non superiore di una unità rispetto all'altro genere.
4. 
L'elettore o l'elettrice può esprimere, nelle apposite righe della scheda, fino a due voti di preferenza. L'eventuale espressione di due preferenze comporta l'annullamento della seconda preferenza in caso di mancata indicazione di candidati o candidate di generi diversi appartenenti alla stessa lista.
Art. 9. 
(Liste circoscrizionali dei candidati e delle candidate)
1. 
In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste circoscrizionali concorrenti di candidate e candidati alla carica di consigliera e consigliere regionale.
2. 
Ogni lista circoscrizionale è contraddistinta da un proprio contrassegno ed è collegata a una lista regionale.
3. 
La presentazione delle liste circoscrizionali, contraddistinte dal medesimo contrassegno, è effettuata, a pena di inammissibilità, in non meno della metà delle circoscrizioni elettorali.
4. 
È definito gruppo di liste l'insieme delle liste circoscrizionali contraddistinte dal medesimo contrassegno e collegate alla stessa lista regionale.
5. 
Ogni lista circoscrizionale comprende un numero di candidate e candidati non superiore al numero dei seggi assegnati a ciascuna circoscrizione più uno e non inferiore a un terzo di tale numero, arrotondato all'unità superiore.
6. 
Se il numero dei seggi da assegnare nella circoscrizione è pari a uno, le liste circoscrizionali comprendono un numero di candidate e candidati pari a due.
7. 
I membri della lista regionale si possono presentare anche come candidate o candidati delle liste circoscrizionali.
Art. 10. 
(Presentazione delle liste)
1. 
La presentazione delle liste circoscrizionali e della lista regionale è disciplinata dall' Articolo 9 della legge 108/1968 e dell' Articolo 1 della legge 43/1995 .
Art. 11. 
(Esame e ammissione delle liste)
1. 
L'esame e l'ammissione delle liste circoscrizionali e delle liste regionali è disciplinata dall' Articolo 10 della legge 108/1968 e dell' Articolo 1 della legge 43/1995 .
2. 
Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, l'Ufficio centrale circoscrizionale e l'Ufficio centrale regionale contestano, entro 24 ore dalla scadenza del termine per la presentazione delle liste, il mancato rispetto delle disposizioni in materia di parità di genere, di cui all'Articolo 8, assegnando il termine di 24 ore per la necessaria regolarizzazione.
3. 
La mancata regolarizzazione di cui al comma 2 comporta l'esclusione della lista.
Art. 12. 
(Scheda elettorale)
1. 
La scheda elettorale è realizzata secondo il modello descritto nell'allegato A.
2. 
La votazione per l'elezione della o del Presidente della Giunta e per il rinnovo del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda.
3. 
La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista circoscrizionale, affiancato, sulla medesima linea, da due righe riservate all'eventuale indicazione di preferenze. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome della o del candidato Presidente della Giunta, affiancato dal contrassegno o dai contrassegni della lista regionale. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome della o del candidato Presidente della Giunta e il relativo contrassegno sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo.
4. 
In caso di collegamento di più liste circoscrizionali con la medesima lista regionale, il nome e cognome della o del candidato Presidente della Giunta e il relativo contrassegno che può essere costituito anche dall'insieme dei contrassegni delle liste collegate, sono posti al centro del secondo più ampio rettangolo di cui al comma 3.
5. 
La collocazione progressiva dei più ampi rettangoli e, al loro interno, dei rettangoli relativi alle liste collegate è definita mediante sorteggio.
Art. 13. 
(Modalità di votazione)
1. 
Il voto per una delle liste circoscrizionali si esprime tracciando un segno sul relativo contrassegno. Si può esprimere un massimo di due preferenze scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome, di candidate e candidati compresi nella stessa lista, nel rispetto di quanto previsto dall'Articolo 12.
2. 
Il voto per la lista regionale anche non collegata alla lista circoscrizionale prescelta e per il suo o la sua capolista, si esprime tracciando un segno sul contrassegno o sul nome della candidata o candidato Presidente collegato alla lista regionale per la quale esprime il voto.
3. 
Se si esprime il voto soltanto per una lista circoscrizionale, questo si intende validamente espresso anche a favore della lista regionale collegata.
4. 
Il voto espresso per più liste circoscrizionali collegate alla stessa candidata o candidato Presidente è nullo.
Art. 14. 
(Spese per le elezioni)
1. 
Le spese inerenti alle elezioni del Consiglio regionale e del o della Presidente della Giunta regionale, comprese le competenze spettanti ai membri degli uffici elettorali, sono a carico della Regione.
2. 
Gli oneri relativi al trattamento economico dei membri dei seggi elettorali e gli altri comunque derivanti dall'applicazione della legge, non facenti carico direttamente all'amministrazione regionale, sono anticipati dai comuni e sono rimborsati dalla Regione in base a documentato rendiconto presentato entro il termine perentorio di tre mesi dalla data delle consultazioni.
3. 
Nel caso di contemporaneità dell'elezione del Consiglio regionale con l'elezione dei consigli comunali ovvero con l'elezione del Senato e della Camera dei deputati, le spese sono ripartite secondo le disposizioni di cui all' Articolo 21 della legge 108/1968 .
Art. 15. 
(Intese)
1. 
Gli adempimenti di competenza della Regione possono essere svolti, previa intesa, anche da organi statali.
Art. 16. 
(Disposizioni finali)
1. 
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), nelle parti riguardanti i consigli dei comuni con oltre quindicimila abitanti e le disposizioni di cui alla legge 108/1968 e alla legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario).
2. 
Si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le altre disposizioni vigenti nell'ordinamento in materia.

Allegato A 

(Scheda elettorale)