Proposta di legge regionale n. 11 presentata il 10 settembre 2019
Norme in materia di Birra Artigianale Piemontese.
Primo firmatario

VALLE DANIELE

Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, favorisce, nell'ambito della promozione delle attività produttive nonché della tutela della qualità del patrimonio alimentare, l'attività di identificazione e di tutela della produzione birraia artigianale piemontese attraverso la codificazione delle metodologie classiche di trasformazione, la valorizzazione delle materie prime e la professionalità degli operatori.
Art. 2. 
(Finalità)
1. 
La Regione promuove e tutela la produzione di birra artigianale caratterizzata da elevati requisiti di tipicità delle materie impiegate e da tecniche di lavorazione che ne fanno derivare un prodotto di elevata qualità organolettica.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:
a) 
promuove le produzioni di qualità;
b) 
qualifica e incentiva l'introduzione di processi innovativi nelle lavorazioni, sia sotto il profilo delle materie prime impiegate, sia sotto il profilo dei processi messi in atto allo scopo di raggiungere l'eccellenza dei prodotti;
c) 
promuove la formazione professionale degli operatori del settore, contribuendo alla crescita formativa e professionale dell'intera filiera anche attraverso il riconoscimento della professionalità acquisita e dell'apporto formativo rivolto ai giovani;
d) 
favorisce la divulgazione delle tecniche applicate, delle produzioni realizzate e dei requisiti di manualità e professionalità insiti nelle lavorazioni;
e) 
salvaguarda e valorizza le imprese di settore ubicate nei territori montani;
f) 
sostiene lo sviluppo competitivo delle imprese della filiera;
g) 
incentiva la creazione di nuove imprese nel settore della produzione di birra artigianale, in particolare di imprese a conduzione femminile e giovanile mediante l'accesso al Fondo di cui all' articolo 8 della legge regionale 18 maggio 2004, n. 12 ;
h) 
promuove lo sviluppo dell'associazionismo economico e della cooperazione tra imprese del comparto e, in particolare, tra imprese dell'eccellenza artigiana;
i) 
promuove l'acquisizione della documentazione concernente le origini, lo sviluppo storico e i percorsi evolutivi delle lavorazioni;
j) 
favorisce la corretta informazione al consumatore;
k) 
Istituisce l'Albo dei birrifici artigianali piemontesi;
l) 
Istituisce apposito marchio per identificare i Prodotti e i Produttori di Birra Artigianale Piemontese;
m) 
attua i necessari controlli per garantire l'applicazione ed il rispetto della presente norma al fine di tutelare il prodotto.
Art. 3. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intende:
a) 
Per birra artigianale piemontese: un prodotto il cui ciclo produttivo viene svolto interamente all'interno dei confini amministrativi della Regione Piemonte avente le seguenti caratteristiche:
1) 
svolgimento di una parte di fermentazione nel contenitore in cui è immesso al consumo finale;
2) 
almeno il 51 per cento sulla composizione finale di materia prima di provenienza nazionale, esclusa l'acqua;
3) 
nessun ingrediente contenente prodotti classificati geneticamente modificati (OGM);
4) 
rispetto del divieto della presenza di conservanti e coloranti, secondo le previsioni normative esistenti in materia;
5) 
dopo la fermentazione, non abbia subìto alcun processo di pastorizzazione, filtrazione o similari;
b) 
Per birrificio artigianale piemontese: l'impresa che svolge l'intero ciclo di produzione della birra, dalla selezione delle materie prime alla messa al consumo finale nel territorio della Regione Piemonte. I titolari dei birrifici di cui alla presente lettera b) hanno facoltà di svolgere anche attività di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato utilizzando locali e arredi dell'azienda e con l'osservanza delle norme igienico-sanitarie;
c) 
Per controllo: l'attività volta a verificare la corrispondenza della birra artigianale piemontese alle modalità di produzione stabilite dalla presente norma, alla corrispondenza con le informazioni fornite nell'etichettatura, nei documenti commerciali e nei documenti promozionali in ordine alla tracciabilità, alla natura del prodotto, alla composizione, alla provenienza; inoltre il controllo verrà effettuato sulla birra artigianale piemontese e sui birrifici artigianali piemontesi anche in relazione all'utilizzo del marchio di cui al precedente articolo 2, comma 2, lettera h;
d) 
Per origine: la possibilità di determinare la provenienza di una sostanza destinata o atta ad entrare a far parte della birra artigianale piemontese verificando tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione.
Art. 4. 
(Metodi e tecnologie)
1. 
La Giunta regionale prevede, a favore dei consumatori, le opportune forme di pubblicizzazione dei metodi tradizionali e delle tecnologie alternative o innovative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) e c), da emanarsi attraverso il regolamento di cui all'articolo 7.
Art. 5. 
(Formazione professionale)
1. 
La Regione promuove, nel rispetto delle attribuzioni di competenza delle province, la formazione, l'aggiornamento professionale e la riqualificazione degli operatori del settore, secondo le modalità organizzative e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui all'articolo 7, anche stipulando apposite convenzioni con enti qualificati.
Art. 6. 
(Progetti di qualità e interventi per le patologie alimentari)
1. 
Con il regolamento di cui all'articolo 7 la Giunta regionale stabilisce i termini e le modalità di presentazione, i contenuti, l'ammontare della spesa ammissibile, la percentuale e l'ammontare dei finanziamenti agevolati, le condizioni di ammissibilità, le cause di esclusione e gli eventuali criteri di priorità, anche legati al territorio montano, dei progetti per la qualità del prodotto a garanzia e tutela del consumatore che sono presentati dal legale rappresentante del birrificio, se costituito in forma societaria, o dal titolare della ditta individuale.
2. 
Nel medesimo regolamento la Giunta regionale individua le modalità di riconoscimento e incentivazione delle imprese del settore che, esplicando una funzione sociale in favore dei cittadini affetti da particolari patologie alimentari, realizzino ambienti di lavoro idonei, attrezzature dedicate e processi produttivi finalizzati a fronteggiare tali patologie.
Art. 7. 
(Regolamento)
1. 
Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 2 la Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le confederazioni regionali artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco regionale di cui all' articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti), nonché l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Associazione regionale del Piemonte, e acquisito il parere della commissione consiliare competente, adotta un regolamento che individua in particolare:
a) 
le forme di divulgazione delle tecniche applicate e delle materie prime utilizzate;
b) 
i metodi tradizionali e le tecnologie alternative o innovative idonee a garantire al consumatore un prodotto di qualità in conformità a quanto previsto all'articolo 4, nonché le forme della loro pubblicizzazione;
c) 
le modalità e i criteri di promozione della formazione, dell'aggiornamento professionale e della riqualificazione degli operatori del settore di cui all'articolo 5;
d) 
le disposizioni attuative inerenti i progetti di qualità e gli interventi per le patologie alimentari di cui all'articolo 6;
e) 
l'individuazione di un apposito marchio per identificare i Prodotti e i Produttori di Birra Artigianale Piemontese e le relative modalità di utilizzo;
f) 
le modalità di iscrizione all'Albo di cui al precedente articolo 2 , comma 2, lettera k e le relative modalità di tenuta dell'albo.
Art. 8. 
(Marchio regionale dei Prodotti e dei Produttori di Birra Artigianale Piemontese)
1. 
La Giunta Regionale provvede a registrare il marchio regionale dei Prodotti e dei Produttori di Birra Artigianale Piemontese di cui all'articolo 7 mediante deposito, nelle forme previste dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell' articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ).
2. 
L'utilizzo del marchio regionale da parte degli imprenditori e degli altri soggetti interessati alla filiera è subordinato all'adesione al regolamento di cui all'articolo 7.
3. 
La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, individua gli organismi accreditati deputati a verificare il rispetto delle norme di cui alla presente legge da parte di coloro che utilizzano il marchio regionale.
Art. 9. 
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
1. 
Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 10. 
(Sanzioni)
1. 
Chiunque utilizzi la dicitura Birra Artigianale Piemontese oppure diciture similari che possano trarre in inganno i consumatori, si avvalga di tale dicitura nei propri locali, sul proprio materiale pubblicitario od in ogni altro luogo o condizione che possa essere oggetto di inganno da parte dei consumatori e degli operatori commerciali è soggetto è soggetto a sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.
2. 
Il comune competente per territorio applica le sanzioni amministrative nel rispetto della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
3. 
I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma 1 spettano ai comuni nel cui territorio è commessa la violazione.
4. 
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le sanzioni di cui all' articolo 4, comma 4 del d.l. 223/2006 convertito dalla l. 248/2006 e le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) come, da ultimo, modificata dalla legge regionale 1° luglio 2011, n. 9 e nella legge regionale 14 gennaio 1997, n. 7 (Sanzioni amministrative in materia igienico-sanitaria).
Art. 11. 
(Norma finanziaria)
1. 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013, agli oneri di parte corrente stimati complessivamente in 150.000,00 euro, ripartiti in 20.000,00 euro per la realizzazione di campagne di informazione e iscritti nell'ambito dell'UPB DB20171, in 100.000,00 euro per le attività di formazione del personale del comparto iscritti nell'ambito dell'UPB DB15001 e in 30.000,00 euro per la regolamentazione della produzione di birra artigianale, iscritti nell'ambito dell'UPB DB16031, si provvede con le dotazioni finanziarie allocate nelle unità previsionali di base, che presentano la necessaria copertura finanziaria.
2. 
Per il biennio 2014-2015, agli oneri di cui al comma 1 si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).