Proposta di legge regionale n. 105 presentata il 15 luglio 2020
"Modifiche alla legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 , nonche' modifiche alla legge regionale 5 aprile 2019, n.14 . Attribuzione alle Province e alla Città Metropolitana della quota pari al 60 per cento dei canoni derivanti dalle grandi derivazioni idroelettriche"

Capo I 
SPECIFICITA' MONTANA DELLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA (VCO)
Art. 1. 
1. 
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23 (Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 - Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), dopo le parole: " " sono inserite le seguenti: "
, nonché la partecipazione nella definizione e programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione, di cui alla legge regionale 28 dicembre 2007 n.28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa).
".
2. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 23/2015 è inserito il seguente: "
2 bis.
Vengono, altresì, delegate le funzioni in materia di prevenzione, gestione sostenibile e controllo dei rischi idraulici, idrogeologici, geotecnici e valanghivi: pianificazione, programmazione e tutela della rete idrografica e delle linee di intervento per la difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico, in coordinamento e collaborazione con gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale di bacino, sulla base della normativa regionale vigente; erogazione di servizi geologici di intervento specialistico per la valutazione tecnico-scientifica dei dissesti attivi, del grado di sicurezza del transito lungo punti critici della rete viaria principale provinciale, per il censimento e la valutazione del grado di esposizione al danno di abitazioni civili, in situazioni di emergenza e di pronto intervento in collaborazione con la Protezione Civile anche al fine di supportare le azioni degli enti locali sul territorio; educazione e comunicazione ambientale, all'uso del territorio e ai rischi naturali, in collaborazione con gli istituti scolastici e con le strutture regionali preposte.
".
3. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 23/2015 è inserito il seguente: "
5.
La Regione garantisce, inoltre, per quanto di competenza, la partecipazione della provincia del Verbano Cusio Ossola alla strategia macro-regionale per la Regione Alpina (EUSALP).
".
Art. 2. 
(Partecipazione della Provincia del VCO nel processo di assunzione di atti regionali)
1. 
Dopo l' articolo 9 della l.r. 23/2015 è inserito il seguente: "
Art. 9 bis
(Partecipazione della Provincia del VCO nel processo di assunzione di atti regionali)
1.
Al fine di garantire l'effettivo esercizio delle funzioni amministrative conferite alla Provincia del VCO, il Presidente della Provincia partecipa, su invito del Presidente della Regione e senza oneri a carico del Bilancio regionale, alle sedute della Giunta regionale in cui si trattano atti di interesse diretto della stessa Provincia. Le modalità di tale partecipazione sono definite dal regolamento di funzionamento delle sedute di Giunta regionale.
2.
E', altresì, previsto che debba essere richiesto un parere obbligatorio e non vincolante alla Provincia del VCO, da parte del Presidente della Regione, su disegni di legge o proposte regolamentari con effetto diretto sul territorio o sulla popolazione del VCO.
".
Capo II 
Art. 3. 
1. 
Dopo l' articolo 24 della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 (Disposizioni in materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna) è inserito il seguente: "
Art. 24 bis
(Indici premiali per il territorio montano)
1.
La Regione stabilisce per il territorio montano indici premiali parametrati sulla base delle caratteristiche geomorfologiche del territorio e delle condizioni di svantaggio strutturale derivanti dalla bassa densità di popolazione, nonché dall'indice di dispersione territoriale e dagli altri concorrenti fattori di disagio socio-demografico.
2.
Gli indici premiali di cui al comma 1 si applicano nella concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari alle persone fisiche, ai titolari di attività economiche, alle associazioni e società sportive dilettantistiche e alle associazioni di volontariato operanti nei comuni montani.
".
Capo III 
Art. 4. 
(Trasferimento alle Province e alla Città Metropolitana di una quota percentuale dei canoni idrici)
1. 
La Regione, in attuazione di quanto previsto dal decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione), convertito con modificazioni dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 , provvede a trasferire, a decorrere dall'anno 2020, alle Provincie e alla Città Metropolitana una quota percentuale pari al 60 per cento di quanto introitato nel Bilancio della Regione quali canoni idrici sulla base dell'ubicazione territoriale di ciascuna derivazione idroelettrica.
Capo IV 
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 5. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per quanto riguarda le previsioni di cui agli articoli 1 e 2, le disposizioni prevedono invarianza finanziaria in quanto già coperte dalle disposizioni di cui all' articolo 10 della legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 (Bilancio di previsione finanziario 2019-2021).
2. 
Per quanto riguarda le previsioni di cui all'articolo 3, tali disposizioni prevedono invarianza finanziaria.
3. 
Per quanto riguarda, infine, le disposizioni di cui all'articolo 4 si fa fronte con lo stanziamento previsto dal Bilancio regionale 2020-2022 pari ad euro 20.000.000,00 alla missione 09 (Sviluppo Sostenibile e tutela del Territorio) programma 0906 (Tutela e valorizzazione delle risorse).
Art. 6. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.