Disegno di legge regionale n. 103 presentato il 29 giugno 2020
"Misure per il commercio a fronte dell'emergenza epidemiologica da Covid-19"

Art. 1. 
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 14 bis della legge regionale 12 novembre 1999, n, 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 ) sono inseriti i seguenti: "
1 bis.
In casi straordinari legati a gravi eventi calamitosi per i quali è stato decretato lo stato di emergenza, la Giunta regionale, sentite le associazioni del settore commercio più rappresentative a livello regionale, può adottare provvedimenti di deroga a quanto previsto dal comma 1, anche per singole parti del territorio.
". "
1 ter.
In riferimento allo stato di emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica causata dal Covid-19, al fine di sostenere la ripartenza del sistema commerciale piemontese nelle migliori condizioni di competitività ed efficienza, il divieto di effettuare le vendite promozionali nei trenta giorni antecedenti i saldi estivi dell'anno 2020 è sospeso.
".