Proposta di legge regionale n. 101 presentata il 23 giugno 2020
"Disposizioni per la promozione della parità retributiva tra i sessi e il sostegno all'occupazione femminile stabile e di qualità"

Capo I 
Disposizioni generali
Art. 1. 
(Oggetto e finalita')
1. 
La Regione riconosce la parità di genere quale presupposto fondamentale per un sistema equo di cittadinanza e convivenza e per lo sviluppo socio-economico del suo territorio.
2. 
La Regione, nell'ottica della diffusione delle pari opportunità e dello sviluppo della personalità secondo le aspirazioni e le inclinazioni di ciascuna persona, promuove l'affermazione di un nuovo ruolo delle donne nella società e la diffusione di una cultura antidiscriminatoria a tutti i livelli nel rispetto e in attuazione di quanto sancito dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, dall' articolo 3 della Costituzione , dall' articolo 13 dello Statuto regionale , nonché dalla legge regionale 23 marzo 2016, n. 5 (Norme in attuazione del divieto di ogni di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale).
3. 
Ai fini di cui ai commi 1 e 2, la presente legge detta disposizioni per favorire:
a) 
la parità retributiva tra i sessi;
b) 
la permanenza, il reinserimento e l'affermazione delle donne nel mercato del lavoro.
Capo II 
Strumenti per l'attuazione della parità retributiva tra i sessi
Art. 2. 
(Azioni per il superamento della differenziazione retributiva basata sul genere)
1. 
La Regione riconosce che la differenziazione retributiva basata sul genere incide negativamente sul progresso paritario della società e impedisce il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione delle donne all'organizzazione politica, economica e sociale.
2. 
Al fine di superare la differenziazione retributiva basata sul genere la Regione, fermo restando quanto previsto dall' articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell' articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ) e successive modifiche, favorisce, anche nell'attribuzione di benefici economici, le imprese pubbliche e private con sede legale e operanti sul territorio regionale e con meno di cento dipendenti che rendono conoscibile e diffondono i dati relativi alla situazione del personale femminile e maschile, con particolare attenzione a quelli relativi alla tutela della maternità, alla formazione e promozione professionale, ai passaggi di categoria o di qualifica, nonché alla retribuzione effettivamente corrisposta.
3. 
La Regione incentiva, altresì, l'incremento dell'occupazione femminile.
4. 
La Regione promuove, inoltre, la diffusione di buone pratiche tra le imprese e gli enti locali attraverso la creazione di reti di imprese che si distinguono per il perseguimento della parità retributiva.
Art. 3. 
(Registro regionale delle imprese virtuose in materia retributiva di genere e certificazione di pari opportunità di lavoro)
1. 
Al fine di favorire comportamenti virtuosi delle imprese in ordine alla parità retributiva tra i sessi è istituito, presso la direzione regionale competente in materia di lavoro, il Registro delle imprese virtuose in materia retributiva di genere, di seguito denominato Registro.
2. 
Al Registro possono iscriversi le imprese di cui all'articolo 2, comma 2, che attuano la parità retributiva tra donne e uomini in possesso dei requisiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 9.
3. 
La Regione prevede, nell'attribuzione di benefici economici, un sistema di premialità a favore delle imprese iscritte nel Registro e la possibilità per le stesse di utilizzare una "certificazione di pari opportunità di lavoro", le cui modalità di rilascio da parte della direzione di cui al comma 1, nonché modalità di utilizzo e forme di pubblicità sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 9.
Art. 4. 
(Giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro)
1. 
È istituita la "Giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul lavoro", da celebrarsi ogni anno il 29 luglio al fine di promuovere, su tutto il territorio regionale, l'informazione e la sensibilizzazione in materia di discriminazioni sul lavoro basate sul sesso.
2. 
La Giornata di cui al comma 1 è realizzata in collaborazione con la consigliera regionale di parità di cui all' articolo 12 del d.lgs. 198/2006 .
3. 
La Regione promuove idonee iniziative finalizzate all'informazione e alla sensibilizzazione di cui al comma 1 attraverso l'organizzazione di campagne d'informazione, convegni, studi e dibattiti.
4. 
La Regione può, inoltre, concedere ai Comuni contributi in cofinanziamento per la realizzazione delle eventuali manifestazioni o eventi che tali soggetti ritengono di svolgere sul territorio regionale durante la Giornata di cui al comma 1.
Capo III 
Strumenti per il sostegno alla sfera lavorativa delle donne
Art. 5. 
(Misure per contrastare l'abbandono lavorativo delle donne)
1. 
La Regione riconosce il lavoro quale fondamento della Repubblica e fattore di sviluppo individuale e sociale della persona e promuove, per quanto di propria competenza, interventi volti a contrastare l'abbandono lavorativo delle donne, in particolare le dimissioni in bianco e il licenziamento delle donne che si trovano nel periodo compreso tra il congedo di maternità obbligatorio di cui all' articolo 16, comma 1, decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell' articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 ) e il primo triennio di puerperio.
2. 
Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale adotta atti di indirizzo nei confronti delle competenti strutture regionali, degli enti strumentali e delle società controllate, affinché nei bandi e avvisi pubblici siano inserite clausole che prevedono:
a) 
la revoca dei benefici, anche economici, alle imprese che, nel quinquennio successivo all'erogazione degli stessi da parte della Regione, vengono condannate, con sentenza passata in giudicato, nell'ambito di giudizi aventi ad oggetto le dimissioni ovvero i licenziamenti dichiarati illegittimi in quanto posti in essere in violazione della normativa vigente in materia di tutela della maternità e della paternità;
b) 
l'esclusione delle imprese di cui alla lettera a) da qualunque beneficio, anche economico comunque erogato o attribuito dalla Regione, per il quinquennio successivo alla pubblicazione della sentenza.
3. 
La Regione, anche in collaborazione con la consigliera regionale di parità, promuove la stipulazione di protocolli d'intesa con i Tribunali e le Corti di Appello in funzione di giudici del lavoro aventi sede in Piemonte, nonché con le articolazioni regionali dei servizi ispettivi nazionali e con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, per la trasmissione dei dati di cui al comma 2 alla Segreteria generale della Giunta regionale.
Art. 6. 
(Misure per promuovere l'occupazione femminile stabile e di qualità)
1. 
La Regione, nell'ambito della promozione dell'occupazione femminile stabile e di qualità, sostiene e valorizza le imprese con sede legale e operanti sul territorio regionale che aderiscono al Registro regionale di cui all'art.3.
2. 
Nel rispetto della normativa vigente, in particolare di quanto previsto all' articolo 52 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) e previo avviso pubblico, la Regione riconosce alle imprese di cui al comma 1:
a) 
una riduzione del 50 per cento dell'IRAP per il triennio successivo alla data di sottoscrizione dei contratti di lavoro di cui al comma 1;
b) 
una premialità, nella forma di punteggio aggiuntivo, ai fini della valutazione dei progetti presentati nell'ambito di avvisi e bandi regionali.
3. 
La Giunta regionale, sentite le Commissioni consiliari competenti, con il regolamento di cui all'articolo 9, individua le modalità e i criteri per il riconoscimento dei benefici di cui al comma 2, garantendo la proporzionalità degli stessi al numero di assunzioni effettuate nell'anno precedente la pubblicazione dell'avviso pubblico.
4. 
I benefici di cui al comma 2 sono attribuiti nella misura massima stabilita alle imprese pubbliche e private che occupano meno di 100 dipendenti le quali, sulla base del rapporto biennale di cui all' articolo 46 del d.lgs. n. 198/2006 e successive modifiche, non presentano nessun divario retributivo basato sul genere.
Art. 7. 
(Misure per il reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza e delle donne con disabilità)
1. 
La Regione, nell'ambito degli interventi di cui all' articolo 13 della legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4 (Interventi di prevenzione e contrasto della violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli), promuove il reinserimento sociale e lavorativo delle donne vittime di violenza.
2. 
Ai fini di cui ai commi 1 e 2 e nel rispetto della normativa vigente, la Regione riconosce alle imprese con sede legale e operanti sul territorio regionale che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato donne vittime di violenza, nonché donne con disabilità senza esservi tenute ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e successive modifiche, i benefici di cui all'articolo 6 nella misura massima stabilita dal regolamento di cui all'articolo 9.
3. 
Nel rispetto della normativa vigente e previo avviso pubblico annuale, la Regione riconosce contributi agli enti locali, la cui disciplina è contenuta nel regolamento di cui all'articolo 9, finalizzati all'attuazione di progetti volti a favorire percorsi lavorativi dedicati alle donne vittime di violenza e alle donne con disabilità di iniziativa degli enti del Terzo settore di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche.
Art. 8. 
(Sportello Donna)
1. 
Al fine di favorire l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro, la Regione promuove l'istituzione di un apposito "Sportello Donna" presso i Centri per l'Impiego del territorio regionale.
2. 
Lo Sportello di cui al comma 1 favorisce l'incontro tra domanda e offerta di lavoro volto ad incrementare il lavoro femminile senza distinzione di età anagrafica.
3. 
Ai fini di cui al comma 2, la Regione promuove la stipulazione di uno o più protocolli di intesa tra i Centri per l'Impiego e i Comuni, ricadenti nelle rispettive aree geografiche di competenza, per favorire la conoscenza delle esigenze lavorative presenti sul territorio.
Capo IV 
Disposizioni finali
Art. 9. 
(Regolamento attuativo)
1. 
La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, adotta un regolamento che contiene la disciplina delle misure e degli interventi di cui alla presente legge e in particolare:
a) 
le modalità, i criteri e i requisiti per l'iscrizione, la tenuta, la pubblicazione e l'aggiornamento del Registro di cui all'articolo 3;
b) 
le modalità di rilascio, di utilizzo e le forme di pubblicità relative alla "certificazione di pari opportunità di lavoro" di cui all'articolo 3;
c) 
le iniziative finalizzate all'informazione e alla sensibilizzazione per la celebrazione della Giornata di cui all'articolo 4;
d) 
le modalità e i criteri per il riconoscimento dei benefici di cui all'articolo 6;
e) 
ogni altro aspetto necessario ai fini dell'attuazione dalla presente legge.
Art. 10. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale, ai sensi degli articoli 48 e 71, comma 1, dello Statuto , rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di promozione della parità retributiva tra i sessi e di sostegno dell'occupazione femminile stabile e di qualità.
2. 
Per la finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente ogni anno, presenta una relazione alla Commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.
3. 
Le relazioni di cui al comma 2 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
4. 
I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dal comma 2.
Art. 11. 
(Norma finanziaria)
1. 
Gli oneri della presente legge sono quantificati in euro 85.000,00 dei quali euro 80.000,00 quale minore entrata ed euro 5.000,00 quale maggiore spesa.
2. 
Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si fa fronte:
a) 
per quanto riguarda la minore entrata con l'utilizzo del "Fondo per la riduzione della pressione fiscale" iscritto nella Missione 01 (Servizi Istituzionali, generali e gestionali) Programma 01.03 (Gestione Economica, finanziaria, programmazione e provveditorato) che possiede la prevista dotazione;
b) 
per quanto riguarda la maggiore spesa alla Missione 01 (Servizi Istituzionali, generali e di gestione) Programma 01.11 (Altri servizi Generali) con il contestuale prelievo dalla Missione 20 (Fondi ed Accantonamenti) Programma 20.03 (Altri Fondi) Fondo per nuovi provvedimenti legislativi di parte. .corrente.