"Disposizioni in materia di cooperative di comunità"
Primo firmatario
Art. 1.
(Finalita')
1.
La Regione Piemonte, nel rispetto degli articoli 45, 117 e 118, quarto comma della Costituzione e della normativa nazionale, nonché in attuazione degli articoli 3, quarto comma, e 5, secondo comma dello
Statuto
, riconosce e promuove il ruolo e la funzione delle "cooperative di comunità" che hanno come obiettivo la produzione di vantaggi a favore di una comunità territoriale definita, alla quale i soci promotori appartengono, attraverso iniziative a sostegno della tutela del territorio, dello sviluppo economico, della coesione e della solidarietà sociale.
2.
Le iniziative di cui al comma 1 sono volte a rafforzare il sistema produttivo locale, a contribuire alla tutela del territorio, anche attraverso le misure previste dall'
articolo 2, comma 134, della legge 24 dicembre 2007, n. 244
"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)", a valorizzare le risorse e le vocazioni territoriali, ad arginare il fenomeno dello spopolamento delle comunità rurali o marginali, nonché a favorire la creazione di offerte di lavoro.
Art. 2.
(Cooperative di comunità. Definizione)
1.
Ai fini della presente legge e nelle more di una normativa nazionale di riferimento, sono riconosciute quali "cooperative di comunità" le società cooperative costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del
codice civile
ed iscritte all'Albo delle cooperative di cui all'
articolo 2512 del codice civile
e all'articolo 223-sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del
codice civile
, e che rispettino i requisiti di cui all'
articolo 2, comma 2 della legge regionale 13 ottobre 2004, n. 23
"Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione", le quali, anche al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico e degrado sociale urbanistico, sviluppano un'attività economica finalizzata al perseguimento dello sviluppo comunitario e della massimizzazione del benessere collettivo, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni o servizi collettivi, nonché alla valorizzazione, gestione o all'acquisto collettivo di beni o servizi di interesse generale, e che:
a)
stabiliscono la propria sede e operano in modo prevalente sul territorio regionale;
b)
hanno la prevalenza dei propri soci residenti nel comune in cui è presente la sede legale e nei comuni contigui oppure nei comuni facenti parte del medesimo ambito territoriale definito a priori;
c)
indicano nello statuto l'ambito territoriale di riferimento a cui si rivolgono in modo particolare i benefici sociali derivanti dalle proprie attività;
d)
prevedono nello statuto la possibilità di ingresso nella compagine sociale delle istituzioni locali;
e)
prevedono nello statuto modalità di partecipazione all'assemblea dei soci di soggetti interessati esterni alla cooperativa e appartenenti alla comunità di riferimento;
f)
prevedono nello statuto la possibilità di nominare nel consiglio di amministrazione soggetti interessati esterni alla cooperativa e appartenenti alla comunità di riferimento.
Art. 3.
(Albo regionale delle cooperative di comunita')
1.
E' istituito presso la Giunta regionale l'Albo regionale delle cooperative di comunità, di seguito denominato "Albo", a cui gli enti cooperativi che possiedono i requisiti di cui all'articolo 2 possono iscriversi per ottenere il riconoscimento di "cooperativa di comunità".
2.
La Giunta regionale stabilisce, con proprio provvedimento, da adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'Albo.
3.
La tenuta dell'Albo e tutti gli adempimenti connessi sono di competenza della Direzione regionale competente e non comportano oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 4 .
(Interventi a favore delle cooperative di comunita')
1.
Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo delle cooperative di comunità, la Regione può intervenire attraverso:
a)
finanziamenti agevolati e contributi in conto capitale specificatamente dedicati alla fase di start-up;
b)
meccanismi atti ad agevolare la capitalizzazione da parte dei soci ordinari e dei soci sovventori;
c)
incentivi per la creazione di nuova occupazione, anche attraverso meccanismi di sostegno al reddito nella fase di start-up;
d)
concessioni a titolo di comodato gratuito di beni immobili e beni strumentali di proprietà regionale.
2.
La Giunta regionale stabilisce, con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2, i criteri e le modalità di erogazione dei benefici di cui al comma 1 comunque denominati, nonché le modalità di presentazione delle domande e i relativi requisiti di ammissibilità.
3.
Le cooperative di comunità accedono, altresì, agli incentivi di cui all'
articolo 4 della l.r. 23/2004
, secondo le modalità previste dal programma degli interventi di cui all'articolo 6 della medesima legge.
Art. 5.
(Clausola valutativa)
1.
La Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione dettagliata che descrive gli interventi attuati ai sensi dell'articolo 4 al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo delle cooperative di comunità, nonché l'entità e i destinatari dei benefici erogati in applicazione della presente legge ed evidenzia la rispondenza degli interventi rispetto alle finalità.
Art. 6.
(Norma finanziaria)
1.
In fase di prima applicazione, alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati in euro 100.000,00 per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, si provvede con le dotazioni previste alla Missione 20 Programma 03 del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, ove è allocato il fondo per i nuovi provvedimenti legislativi, parte corrente.