Disposizioni in materia di tutela della salute dei minori dai rischi alimentari.
Primo firmatario
Art. 1.
(Finalità)
1.
La Regione promuove sane scelte alimentari nei bambini e nei ragazzi sostenendo l'offerta di alimenti e bevande salutari nei luoghi pubblici e mediante distributori automatici, in applicazione dei Piani nazionali e regionali di prevenzione vigenti in materia.
2.
Obiettivo della presente legge è garantire l'adeguatezza degli apporti nutrizionali di alimenti e bevande somministrati tramite distributori automatici ed in ogni luogo aperto al pubblico accessibile ai minori, al fine di sostenere l'adozione di corretti stili di vita da parte dei minori stessi e prevenire, a lungo termine, l'insorgenza non solo delle malattie acute, ma anche di quelle cronico-degenerative che si sono dimostrate correlate ad apporti squilibrati di nutrienti protratti nel tempo.
Art. 2.
(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande")
1.
Dopo il
comma 5 dell'articolo 7 della l.r. n. 38/2006 sono inseriti i seguenti: "
E' altresì vietata la somministrazione ai minori, mediante distributori automatici ed in ogni luogo aperto al pubblico, di alimenti e bevande sconsigliati, ovvero contenenti un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio, nitriti e/o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari.
E' istituito un Tavolo interidisciplinare, composto da funzionari delle Direzioni Sanità, Istruzione, Agricoltura, Commercio e Università, con la finalità di aggiornare l'elenco delle sostanze che costituiscono rischio, ai fini della presente legge. Il Tavolo dovrà anche stabilire il limite di presenza delle sostanze considerate a rischio, nonché di ogni altro elemento ritenuto sconsigliabile ai fini di una corretta alimentazione e della tutela della salute dei minori dai rischi alimentari ".
5 bis.
5 ter.
Art. 3.
(Azioni di sensibilizzazione e di informazione)
1.
La Giunta regionale individua tra le priorità nell'ambito dei Piani regionali per la sicurezza alimentare azioni di sensibilizzazione e di informazione su tutto il territorio regionale, finalizzate a sviluppare la cultura del consumo critico e di una corretta alimentazione da parte dei minori in rapporto alle finalità di cui all'articolo 1.