Proposta di legge regionale n. 99 presentata il 28 gennaio 2015
Proposta di legge regionale al Parlamento: "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RICERCA DI IDROCARBURI"

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La presente legge viene emanata per definire un parametro di sicurezza, una fascia di rispetto per la prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, che è definito attraverso una distanza che deve intercorrere tra queste operazioni ed i centri abitati.
2. 
Il fine ultimo della legge è quello di garantire la tutela della salute umana e dell'ambiente.
Art. 2 
(Rispetto distanze dai centri abitati)
1. 
Le operazioni di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi non possono svolgersi a una distanza dai centri abitati inferiore ai dieci chilometri.
Art. 3 
(Sanzioni)
1. 
Nel caso di inottemperanza della prescrizione, di cui l'art. 2 della presente legge, può essere prevista la sospensione, il riesame ed il ritiro dell'autorizzazione.
2. 
In caso di inottemperanza viene prevista una sanzione pecuniaria che deve essere corrisposta al Comune che ospita il sito, o ai Comuni ripartita proporzionalmente in base al suolo interessato dalle operazioni.
3. 
La sanzione non può essere inferiore a 100.000 euro e viene calcolata in maniera proporzionale al danno sanitario, ambientale, paesaggistico e alle opere pubbliche, più il costo stimato per il ripristino ambientale e paesaggistico dei luoghi e per il ripristino delle opere pubbliche danneggiate.
4. 
L'inadempiente corrisponde un risarcimento ai privati che subiscono danno a causa dell'inottemperanza della presente legge.