Proposta di legge regionale n. 96 presentata il 21 gennaio 2015
"Interventi per la promozione dell'informazione sui temi dello sviluppo socio-affettivo e della sessualita'".
Primo firmatario

CONTICELLI NADIA

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione sostiene iniziative volte ad informare i giovani sui temi dello sviluppo socio-affettivo e della sessualità, in conformità ai principi indicati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in materia di salute psico-fisica e sessuale, anche al fine di promuoverne lo sviluppo armonico della personalità, la maturazione di un atteggiamento positivo nei confronti della sessualità, la capacità di compiere scelte autonome e responsabili, nonché il rispetto per i valori degli altri.
2. 
Le iniziative di cui al comma 1 sono realizzate in attuazione degli articoli 4 e 5 dello Statuto della Regione Piemonte, del capitolo 3 (Promozione della salute e prevenzione) del Piano socio-sanitario regionale 2007-2010, nonché ai sensi delle leggi sanitarie nazionali vigenti.
Art. 2. 
(Programma annuale di interventi)
1. 
Al fine di promuovere le iniziative di cui all'articolo 1, la Regione predispone un programma annuale di interventi per la promozione dell'informazione sui temi dello sviluppo socio-affettivo e della sessualità, a sostegno di processi formativi che favoriscano l'equilibrato sviluppo biologico, psicologico e sociale della persona.
2. 
Il programma annuale di cui al comma 1 prevede la predisposizione di:
a) 
indagini conoscitive;
b) 
seminari, conferenze, corsi, incontri-lezioni di gruppo rivolti ad alunni, insegnanti e genitori delle scuole piemontesi di ogni ordine e grado;
c) 
corsi di informazione e aggiornamento per operatori socio-sanitari;
d) 
documentazione mirata all'espletamento delle attività sopraindicate.
3. 
La Regione può, altresì, avviare iniziative di sperimentazione per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo.
4. 
Il programma annuale è predisposto congiuntamente, sentita la Conferenza regionale per il diritto allo studio e la libera scelta educativa di cui all'articolo 26 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa), nonché sentite le competenti Commissioni consiliari, dall'Assessorato alla Tutela della salute e Sanità e dall'Assessorato all'Istruzione ed approvato dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio di ogni anno.
5. 
Al programma annuale è allegata una relazione sull'attuazione degli interventi svolti nell'anno scolastico precedente.
6. 
Il programma, approvato ai sensi del comma 4, è inviato a tutte le scuole piemontesi di ogni ordine e grado.
Art. 3. 
(Attuazione del programma annuale di interventi)
1. 
Al fine di usufruire degli interventi previsti dal programma annuale di cui all'articolo 2, i Consigli d'Istituto delle scuole piemontesi di ogni ordine e grado, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, presentano alla Regione, nell'ambito degli interventi previsti dal programma annuale, un piano di iniziative per l'anno scolastico successivo secondo le modalità definite dalla Giunta regionale.
Art. 4. 
(Commissione consultiva)
1. 
È istituita presso l'Assessorato alla Tutela della salute e Sanità una Commissione consultiva formata da un pedagogista, uno psicologo, un sociologo, tre operatori dei Consultori familiari attivi sul territorio regionale, individuati fra esperti che abbiano comprovate competenze scientifiche relative alle tematiche dello sviluppo socio-affettivo e della sessualità.
2. 
Della Commissione di cui al comma 1 fanno parte, altresì, un funzionario dalla Direzione regionale Politiche sociali e Politiche per la famiglia, uno della Direzione regionale Istruzione ed uno della Direzione regionale Sanità con funzioni di coordinatore.
3. 
La Commissione è nominata dal Consiglio regionale all'inizio di ogni legislatura.
4. 
I membri della Commissione non percepiscono alcuna indennità o rimborso spese per l'esercizio delle proprie funzioni.
5. 
La Commissione non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
Art. 5. 
(Funzioni della Commissione consultiva)
1. 
La Commissione di cui all'articolo 4 formula proposte per il programma annuale di cui all'articolo 2.
2. 
La Commissione esprime parere sui piani di iniziative di cui all'articolo 3 ed elabora proposte per la loro accettazione.
3. 
Per la formulazione delle proposte di cui al comma 1, la Commissione può avvalersi, attraverso forme di consultazione e gruppi di lavoro, dell'apporto di idee e proposte provenienti dalle diverse componenti del mondo scolastico e dei servizi socio-sanitari territoriali.
Art. 6. 
(Norma transitoria)
1. 
In sede di prima applicazione, il programma annuale di cui all'articolo 2 è predisposto entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 7. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per il biennio 2011-2012, agli oneri quantificati in 500.000,00 euro per ciascun anno, stanziati nella UPB DB15071 (Istruzione, Formazione professionale e Lavoro Programmazione del sistema educativo regionale Titolo I: spese correnti), si provvede con le risorse finanziarie secondo le modalità previste dall'articolo 30 della Legge regionale 4 marzo 2003, n. 2. (Legge finanziaria per l'anno 2003).