Proposta di legge regionale n. 94 presentata il 21 gennaio 2015
"Istituzione della figura del Consigliere di disabilita'".
Primo firmatario

CONTICELLI NADIA

Art. 1. 
(Istituzione, nomina, funzioni)
1. 
In conformità alla Comunicazione della Commissione Europea del 30 ottobre 2003, al Piano d'Azione Europeo (COM(2003)650), alla Strategia Europea sulla Disabilità 2010 - 2020 (COM (2010) 636 def) che si propongono di definire un approccio sostenibile ed operativo alle questioni della disabilità nell'Europa allargata, e azioni complementari a livello europeo e nazionale, è nominato il Consigliere di disabilità, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
2. 
Il Consigliere di disabilità deve possedere requisiti di specifica competenza ed esperienza nel campo della comunicazione della disabilità e del disagio, comprensive di conoscenze ed esperienze negli ambiti della ricerca e della sperimentazione scientifiche-universitarie riguardanti i temi dell'inclusione e dell'integrazione socio-culturale, comprovati da idonea documentazione.
3. 
Il mandato del Consigliere di disabilità ha la durata di cinque anni ed è rinnovabile una sola volta. Il consigliere di disabilità continua a svolgere le funzioni fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di nomina del nuovo Consigliere di disabilità.
4. 
Il Consigliere di disabilità svolge funzione di garanzia dell'attuazione dei principi di uguaglianza e di non discriminazione a favore dei disabili, avvalendosi della collaborazione delle associazioni delle persone con disabilità, intensificando gli scambi di vedute con la società civile ed invitando le parti sociali a contribuire pienamente alla promozione della parità per le persone con disabilità.
5. 
Il Consigliere di disabilità partecipa ai tavoli di partenariato locale e ai Comitati di sorveglianza, ai Segretariati tecnici di programmazione e di indirizzo delle risorse di cui alla normativa regionale e al Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006.
6. 
La carica non comporta renumerazione. Il Consigliere di disabilità si appoggia, per lo svolgimento delle proprie funzioni, sugli uffici del Difensore Civico.