Proposta di legge regionale n. 92 presentata il 22 gennaio 2015
"NUOVA DISCIPLINA DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE DEL PIEMONTE"

Capo I. 
Disposizioni generali
Art. 1 
(Oggetto)
1. 
Le disposizioni della presente legge disciplinano l'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA) già istituita con la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale).
Art. 2 
(Natura e finalità dell'ARPA)
1. 
L'ARPA e' un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e autonomia amministrativa, tecnico giuridica, patrimoniale e contabile, posto sotto la vigilanza della Giunta regionale al fine di garantire l'attuazione degli indirizzi programmatici della Regione Piemonte nel campo della tutela ambientale e del coordinamento delle attività di prevenzione.
2. 
L'ARPA concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al miglioramento sostanziale e misurabile dell'ambiente in Piemonte, mediante lo svolgimento delle funzioni pubbliche di tutela dell'ambiente e della salute.
3. 
L'ARPA svolge le attività di controllo, di supporto e di consulenza tecnico scientifica e le altre attività utili alla Regione, agli enti locali anche in forma associata, nonché alle aziende sanitarie per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge nel campo della prevenzione e della tutela ambientale.
4. 
L'ARPA garantisce l'imparzialità e la terzietà nell'esercizio delle attività ad essa affidate.
Art. 3 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si intende per:
a) 
pressioni sull'ambiente: gli effetti delle diverse attività antropiche sull'ambiente, quali le emissioni in aria, acqua e suolo, nonché gli agenti fisici e biologici, i rifiuti e l'uso di risorse naturali;
b) 
stato dell'ambiente: la qualità delle componenti delle matrici ambientali;
c) 
impatti: qualsiasi alterazione prodotta dalle pressioni antropiche sugli ecosistemi e sulla salute pubblica;
d) 
livello dell'attività: standard qualitativi e quantitativi dell'attività medesima;
e) 
controllo ambientale: il complesso delle attività pianificate al fine di garantire un elevato ed omogeneo livello di protezione ambientale, nel rispetto delle normative vigenti ed altresì delle prescrizioni contenute nei provvedimenti amministrativi attuativi delle normative medesime.
Capo II. 
Funzioni
Art. 4 
(Attività istituzionali)
1. 
L'ARPA svolge le seguenti attività istituzionali di natura tecnico-scientifica:
a) 
attività di controllo ambientale aventi per oggetto il campionamento, l'analisi, la misura, il monitoraggio e l'ispezione dello stato delle componenti ambientali, delle pressioni e degli impatti, nonché la verifica di forme di autocontrollo previste dalle normative comunitarie e statali vigenti;
b) 
attività di supporto tecnico-scientifico, che consistono nell'assistenza tecnico-scientifica fornita agli enti di cui all'articolo 2, comma 3, nell'esercizio delle loro funzioni amministrative in materia ambientale con particolare riferimento alla formulazione di pareri e valutazioni tecniche;
c) 
attività di raccolta ed elaborazione dei dati acquisiti per fornire agli enti di cui all'articolo 2, comma 3, un quadro conoscitivo che descriva le pressioni, le loro cause e gli impatti sull'ambiente, garantendo un'informazione ambientale oggettiva al pubblico anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale).
2. 
L'ARPA svolge le attività istituzionali di cui al comma 1 con riferimento alle matrici ambientali aria, acqua e suolo.
Art. 5 
(Carta dei servizi e delle attività dell'ARPA)
1. 
L'Arpa predispone, in conformità di quanto previsto dalla normativa ambientale, dal piano ambientale ed energetico e dal piano sanitario, la Carta dei servizi e delle attività (di seguito Carta) per informare preventivamente i cittadini sugli standard dei servizi offerti e sulle modalità di svolgimento delle sue prestazioni.
2. 
L'Arpa trasmette la Carta alla Giunta regionale che, previa acquisizione del parere del Comitato regionale di indirizzo di cui all'articolo 20, provvede alla sua approvazione.
Art. 6 
(Contenuti della Carta)
1. 
La Carta individua le attività istituzionali obbligatorie dell'Arpa e quelle non obbligatorie.
2. 
Ai fini di cui al comma 1 costituiscono attività istituzionali obbligatorie:
a) 
le attività svolte ai sensi della normativa statale e regionale ovvero degli atti di programmazione regionale;
b) 
le ulteriori attività individuate come strategiche ed essenziali ai fini della tutela dell'ambiente e della salute.
3. 
Ai fini di cui al comma 1 costituiscono attività istituzionali non obbligatorie le ulteriori attività individuate come funzionali alla tutela dell'ambiente e della salute.
4. 
La Carta elenca altresì le prestazioni tecnico-scientifiche per le quali i soggetti privati sono tenuti sulla base della normativa vigente ad avvalersi necessariamente ed esclusivamente dell'ARPA.
5. 
La Carta individua altresì le attività istituzionali connesse alla tutela della salute che l'ARPA è tenuta a svolgere e consistenti in attività di controllo ambientale e di supporto tecnico - scientifico a favore della Regione e delle strutture del servizio sanitario regionale, per l'esercizio delle loro funzioni in materia di tutela della salute, con particolare riferimento a quelle di prevenzione collettiva.
6. 
Per l'espletamento delle attività individuate nella Carta le amministrazioni pubbliche si avvalgono dell'ARPA.
Art. 7 
(Rapporti con il servizio sanitario)
1. 
La Giunta regionale assicura l'integrazione e la collaborazione tra l'ARPA e le strutture del servizio sanitario regionale nello svolgimento delle attività di cui all'articolo 6, comma 5.
Art. 8 
(Rapporti con altri enti pubblici)
1. 
Ai fini dello svolgimento ottimale delle attività di cui all'articolo 4, l'ARPA collabora con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), istituito ai sensi dell'articolo 28 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con le altre agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il sistema regionale della protezione civile, nonché con altri enti pubblici e istituzioni, anche per la partecipazione all'attività di ricerca applicata, finalizzata in particolare al miglioramento della conoscenza dell'ambiente ed al miglioramento dell'efficienza dei processi di tutela.
Art. 9 
(Rapporti con i soggetti privati)
1. 
Fatti salvi i casi di cui all'articolo 6, comma 4, l'ARPA non eroga prestazioni di alcun genere a favore di soggetti privati.
Capo III. 
Organizzazione
Art.10 
(Organi dell'Arpa e articolazione territoriale)
1. 
Sono organi dell'ARPA:
a) 
il direttore generale;
b) 
il collegio dei revisori.
2. 
L'ARPA è articolata in una struttura centrale di livello regionale e in strutture periferiche che assicurano la copertura omogenea delle sue attività su tutto il territorio regionale.
Art. 11 
(Statuto)
1. 
L'ARPA adotta un proprio statuto e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.
2. 
Lo statuto stabilisce le norme fondamentali di organizzazione dell'agenzia e individua in particolare:
a) 
le competenze degli organi;
b) 
le strutture periferiche e il relativo ambito territoriale, nonché le modalità della loro istituzione;
c) 
le forme di collaborazione con gli enti operanti nel campo della ricerca ambientale.
Art. 12 
(Regolamento di organizzazione)
1. 
Per la disciplina della propria organizzazione, l'ARPA adotta un regolamento e lo trasmette alla Giunta regionale per l'approvazione.
2. 
Nel rispetto delle direttive regionali espresse dal Comitato regionale di indirizzo di cui all'art. 20 il regolamento di cui al comma 1 individua:
a) 
le attività da espletare a livello periferico al fine di assicurare la maggior efficacia, efficienza e qualità delle prestazioni dell'ARPA, con particolare riferimento alle attività di laboratorio e a quelle di controllo sulle grandi opere e sugli impianti che determinano significative pressioni sull'ambiente;
b) 
il bacino di riferimento delle attività di cui alla lett. a), tenendo conto del sistema regionale integrato dei laboratori di sanità pubblica e dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Regioni Piemonte e Valle d'Aosta;
c) 
gli strumenti per garantire:
1) 
lo svolgimento uniforme ed omogeneo su tutto il territorio regionale delle attività delle strutture periferiche, anche tenendo conto di quanto previsto negli atti di indirizzo e coordinamento approvati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA);
2) 
l'efficacia e la qualità delle prestazioni di controllo ambientale di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a).
d) 
le modalità di nomina dei responsabili delle strutture periferiche.
Art. 13 
(Direttore generale)
1. 
Il direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ARPA ed è responsabile della realizzazione dei compiti istituzionali dell'ARPA, in coerenza con gli obiettivi fissati dal Comitato regionale di indirizzo di cui all'articolo 20, nonché della corretta gestione delle risorse.
2. 
Il direttore generale è nominato con deliberazione della Giunta regionale ed è scelto tra persone in possesso di idonea laurea magistrale o equivalente e di comprovata professionalità ed esperienza almeno quinquennale nella direzione delle organizzazioni complesse pubbliche o private, equiparabili all'ARPA per entità di bilancio e complessità organizzativa.
3. 
Il rapporto di lavoro del direttore generale è disciplinato con contratto di diritto privato.
4. 
Il trattamento economico del direttore generale è determinato con riferimento alla retribuzione prevista per i direttori delle direzioni regionali.
5. 
L'incarico di direttore generale dura cinque anni ed è rinnovabile per una sola volta.
6. 
Il direttore generale provvede:
a) 
alla direzione, all'indirizzo e al coordinamento dell'articolazione centrale e delle strutture periferiche;
b) 
alla predisposizione e all'adozione del regolamento di organizzazione;
c) 
alla predisposizione e adozione del bilancio di previsione e del rendiconto consuntivo su proposta del direttore amministrativo;
d) 
alla predisposizione dei programmi annuali e pluriennali di attività dell'ARPA;
e) 
all'assegnazione delle dotazioni finanziarie e strumentali alla struttura centrale e alle strutture periferiche, nonché alla verifica sul loro utilizzo;
f) 
alla gestione del patrimonio e del personale dell'ARPA;
g) 
alla verifica e all'assicurazione dei livelli di qualità dei servizi;
h) 
alla redazione di una relazione annuale sull'attività svolta e sui risultati conseguiti;
i) 
alla stipula di contratti e di convenzioni;
l) 
all'approvazione e modifica della dotazione organica di cui all'articolo 23, comma 2.
7. 
L'incarico di direttore generale è incompatibile con ogni altra attività professionale e con cariche elettive pubbliche e, per i dipendenti pubblici, è subordinato al collocamento in aspettativa senza assegni o fuori ruolo. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza ed i relativi oneri contributivi sono a carico del bilancio dell'ARPA.
Art. 14 
(Assenza o impedimento del direttore generale)
1. 
In caso di assenza o impedimento o cessazione dall'incarico del direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore tecnico, su delega del direttore generale medesimo, o in mancanza di delega dal direttore più anziano.
Art. 15 
(Revoca e cessazione dell'incarico di direttore generale)
1. 
La revoca del direttore generale è disposta con provvedimento motivato della Giunta regionale, nei casi di:
a) 
mancato e ingiustificato raggiungimento degli obiettivi;
b) 
grave violazione di legge;
c) 
grave disavanzo imputabile alla sua gestione.
2. 
Nei casi di revoca di cui al comma 1 ed in ogni altra ipotesi di cessazione dall'incarico, il direttore generale è sostituito ai sensi dell'articolo 14, fino alla nomina del successore, alla quale la Giunta regionale provvede entro il termine di tre mesi.
Art. 16 
(Collegio dei revisori)
1. 
Il collegio dei revisori dura in carica tre anni ed è composto da tre membri nominati con deliberazione del Consiglio regionale. I suoi componenti non sono immediatamente rinominabili.
2. 
I revisori sono scelti tra i revisori contabili iscritti nel Registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
3. 
Al presidente ed agli altri componenti del collegio spetta un'indennità annua la cui entità è stabilita dalla Giunta regionale.
Art. 17 
(Funzioni del collegio dei revisori)
1. 
Il collegio dei revisori verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali ai fini della predisposizione degli atti.
2. 
Il collegio dei revisori esercita inoltre le seguenti funzioni:
a) 
controlla l'intera gestione, in base ai criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico perseguito dall'ARPA;
b) 
esprime il parere di congruità e attendibilità contabile sul bilancio preventivo dell'ente, in conformità all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
3. 
Il collegio dei revisori può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e richiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.
4. 
Il presidente del collegio dei revisori trasmette al direttore generale dell'ARPA i risultati dell'attività del collegio.
5. 
Il presidente del collegio dei revisori trasmette inoltre, annualmente, apposita relazione sui risultati dell'attività del collegio al Consiglio regionale ed alla Giunta regionale.
Art. 18. 
(Direttore tecnico e direttore amministrativo)
1. 
Alla direzione tecnica ed amministrativa dell'ARPA sono preposti, rispettivamente, un direttore tecnico e un direttore amministrativo.
2. 
Il direttore tecnico e il direttore amministrativo coadiuvano il direttore generale nello svolgimento dei compiti di cui all'articolo 13, anche mediante la formulazione di proposte e pareri. Essi sovrintendono, rispettivamente, allo svolgimento dell'attività tecnico-scientifica ed a quella di gestione amministrativa dell'ARPA, delle quali hanno la responsabilità diretta, per le funzioni loro attribuite dal direttore generale.
3. 
Il direttore tecnico e il direttore amministrativo sono nominati dal direttore generale, che provvede alla stipulazione del relativo contratto di diritto privato.
4. 
Gli incarichi del direttore tecnico e del direttore amministrativo hanno la stessa durata di quella del direttore generale e sono rinnovabili. Il direttore tecnico e il direttore amministrativo rimangono comunque in carica sino alla nomina del loro successore.
5. 
I contratti di cui al comma 3 sono stipulati con soggetti dotati di professionalità adeguata alle rispettive funzioni da svolgere. Tali soggetti devono:
a) 
risultare in possesso di diploma di laurea magistrale o equivalente;
b) 
avere maturato un'esperienza almeno quinquennale in qualifiche dirigenziali di enti o aziende pubbliche o private nonché, per quanto riguarda il direttore tecnico, avere conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale o scientifica, desumibile da documentate esperienze di lavoro.
6. 
Il trattamento economico spettante al direttore tecnico e al direttore amministrativo è stabilito in misura non inferiore a quello previsto dalla contrattazione collettiva nazionale per le posizioni apicali della dirigenza medica ed amministrativa e comunque non superiore al 75 per cento del trattamento del direttore generale.
Art. 19. 
(Uffici di direzione)
1. 
L'ufficio di direzione è costituito dal direttore generale, dai responsabili della struttura centrale, dal direttore amministrativo, dal direttore tecnico nonché da un rappresentante delle strutture periferiche.
Capo IV. 
Rapporti istituzionali e consultivi
Art. 20. 
(Comitato regionale di indirizzo)
1. 
Al fine di garantire a livello regionale lo svolgimento e lo sviluppo delle azioni di tutela ambientale e di prevenzione, è istituito con decreto del Presidente della Giunta regionale il Comitato regionale di indirizzo (di seguito denominato Comitato regionale), al quale compete la determinazione degli obiettivi istituzionali in materia e la verifica dei risultati delle attività svolte dell'ARPA, nonché del loro coordinamento con le attività dei Dipartimenti di prevenzione delle Aziende sanitarie locali (ASL).
2. 
Il Comitato regionale è composto da:
a) 
il Presidente della Giunta regionale, che lo presiede;
b) 
gli assessori regionali all'ambiente e alla sanità;
c) 
i presidenti delle province e della città metropolitana o i loro delegati;
d) 
tre rappresentanti dei comuni, designati dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI).
3. 
Il Comitato regionale adotta un proprio regolamento per la disciplina dello svolgimento delle sedute e per la partecipazione alle stesse, con funzione consultiva, dei responsabili delle strutture degli enti competenti in materia, dell'ARPA e dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL.
4. 
Il Comitato regionale dura in carica per un periodo coincidente con la legislatura regionale.
5. 
Il Comitato regionale si riunisce di norma ogni quattro mesi ed ogni qualvolta il Presidente della Giunta regionale ne richieda la convocazione per l'espletamento della propria attività di vigilanza, ovvero quando lo richieda un terzo dei suoi componenti o il direttore generale dell'ARPA.
6. 
Al Comitato regionale sono inviati il bilancio di previsione, il rendiconto consuntivo, i programmi annuali e pluriennali e tutti gli atti di straordinaria amministrazione dell'ARPA, nonché la relazione annuale di cui all'articolo 13, comma 6, lett. h). Ai fini del coordinamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione sono altresì inviati al Comitato regionale i programmi annuali e pluriennali dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL; in ordine a detti atti il Comitato regionale esprime eventuali osservazioni entro venti giorni dalla loro ricezione.
7. 
Il Comitato regionale trasmette annualmente, entro il mese di ottobre, al Consiglio regionale una relazione sull'andamento delle attività di tutela ambientale e di prevenzione.
Capo V. 
Dotazioni dell'ARPA e norme finanziarie
Art.21 
(Finanziamento)
1. 
Al finanziamento dell'ARPA si provvede mediante:
a) 
contributo regionale ordinario annuale da destinare alle attività istituzionali obbligatorie di cui all'articolo 6, comma 2;
b) 
contributi integrativi annuali della Regione e degli altri enti di cui all'articolo 2, comma 3, da destinare alle attività istituzionali non obbligatorie di cui all'articolo 6, comma 3;
c) 
risorse aggiuntive della Regione e degli altri enti di cui all'articolo 2, comma 3, da destinare alle ulteriori attività previste dal Comitato regionale di indirizzo;
d) 
proventi dovuti dai soggetti privati di cui all'articolo 6, comma 4;
e) 
eventuali rendite patrimoniali dell'ARPA;
f) 
ogni altra eventuale risorsa, quali lasciti, donazioni, contributi di altri enti;
g) 
risorse derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari.
Art. 22 
(Contabilità)
1. 
L'ARPA ha un patrimonio ed un proprio bilancio. Si applicano all'ARPA le norme di bilancio e di contabilità previste dalla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).
2. 
Anteriormente all'approvazione il bilancio di previsione annuale ed il rendiconto consuntivo predisposti dal direttore generale sono inviati al Comitato regionale di indirizzo di cui all'articolo 20 per le eventuali osservazioni.
Art. 23 
(Dotazione organica)
1. 
La dotazione organica dell'ARPA e, fatto salvo quanto previsto al comma 2, le relative modifiche sono approvate dalla Giunta regionale su proposta del direttore generale dell'ARPA.
2. 
Le modifiche alla dotazione organica che non comportano un aumento del suo valore economico sono approvate dal direttore generale.
Art.24 
(Beni e patrimonio)
1. 
Costituiscono patrimonio dell'ARPA i beni mobili e immobili, nonché le attrezzature trasferiti all'agenzia anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 25 
(Trattamento giuridico ed economico del personale)
1. 
Al personale dell'ARPA si applicano le disposizioni sullo stato giuridico e sul trattamento economico e normativo dei contratti collettivi nazionali del comparto di riferimento, in attuazione dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
2. 
Ai sensi dell'articolo 2 bis del decreto legge 4 dicembre 1993, n. 496 (Disposizioni urgenti sulla riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione della Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, nell'espletamento delle attività di controllo e di vigilanza di cui alla presente legge il personale dell'ARPA accede agli impianti e alle sedi di attività e richiede i dati, le informazioni e i documenti necessari all'espletamento dei suoi compiti. Tale personale è munito di documento di riconoscimento rilasciato dall'ARPA. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica e di controllo. Il direttore generale dell'ARPA con proprio atto individua il personale che, ai fini dell'espletamento delle attività di istituto, dispone della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria e ne fa proposta al competente prefetto.
3. 
Il personale dell'ARPA non può assumere, esternamente all'ARPA, incarichi professionali di consulenza, progettazione e direzione di lavori su attività in campo ambientale; altri incarichi, purché compatibili con le esigenze d'ufficio, possono essere autorizzati dal direttore generale, nel rispetto della disciplina vigente in materia di incarichi vietati ai dipendenti pubblici ed in particolare dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Capo VI. 
Norme transitorie e finali
Art. 26 
(Norma transitoria)
1. 
All'entrata in vigore della presente legge decadono i direttori in carica dell'agenzia e si procede a nuova nomina secondo le modalità di cui all'articolo 13 e all'articolo 18. I direttori decaduti esercitano le loro funzioni sino alla nomina dei successori.
2. 
E' confermata la dotazione organica dell'Arpa così come definita anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
3. 
I beni mobili e immobili nonché le attrezzature trasferiti all'agenzia anteriormente all'entrata in vigore della presente legge continuano a far parte del suo patrimonio.
4. 
L'ARPA trasmette entro il termine di tre mesi dalla nomina del direttore generale lo statuto di cui all'articolo 11, il regolamento di cui all'articolo 12 e la Carta di cui all'articolo 5 alla Giunta regionale che li approva nei successivi trenta giorni.
Art. 27 
(Abrogazione)
1. 
La legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale) è abrogata.
Art. 28 
(Norma finanziaria)
1. 
Al finanziamento del contributo regionale ordinario annuale di cui all'art. 21, c. 1, lett. a), le quali risorse finanziarie sono definite tenuto conto dei costi delle attività istituzionali obbligatorie previste nella Carta di cui all'art. 6, c. 2, e sono allocate, nel biennio 2015-2016, nell'ambito delle spese correnti dell'UPB A16001 (Governo, Tutela del territorio, Ambiente Segreteria direzione A16 tit. I spese correnti), si fa fronte con le risorse correnti dell'UPB A11011 (Risorse finanziarie e Patrimonio Bilancio tit. I spese correnti).