Art. 15.
1.
Nei territori delle riserve speciali dei Sacri Monti si applicano i seguenti divieti:
a)
esercizio di attività venatoria, fermo restando quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di gestione faunistica;
b)
introduzione ed utilizzo da parte di privati di armi, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, se non autorizzati nominativamente;
c)
apertura di nuove cave, fatti salvi i rinnovi e le proroghe delle autorizzazioni in essere, nei limiti delle superfici autorizzate, e gli interventi consentiti dalle norme di attuazione dei piani di area, naturalistici, di gestione e di assestamento forestale;
d)
apertura di discariche;
e)
movimentazioni di terra tali da modificare consistentemente la morfologia dei luoghi o tali da alterare il regime idrico superficiale e di falda, fatti salvi gli interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni ambientali dei luoghi, su iniziativa del soggetto gestore o da esso autorizzati;
f)
danneggiamento o alterazione della sentieristica esistente se non per interventi di manutenzione o per completamenti previsti dagli strumenti di pianificazione vigenti; danneggiamento o alterazione degli ecosistemi naturali esistenti;
g)
cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali, fatta salva l'attività di pesca;
h)
raccolta e danneggiamento delle specie vegetali, fatte salve le attività agro-silvo-pastorali;
i)
introduzione di specie non autoctone, vegetali e animali, che possono alterare l'equilibrio naturale, fatta eccezione per i giardini botanici di interesse pubblico;
j)
asportazione di minerali; accensione di fuochi ad uso ricreativo al di fuori di aree appositamente attrezzate;
k)
utilizzo di veicoli e di motoslitte al di fuori della viabilità consentita; il divieto non si applica ai veicoli delle forze di polizia, di soccorso ed ai veicoli agricoli degli aventi titolo.
2.
I territori delle riserve speciali dei Sacri Monti sono soggette alle norme del piano di gestione che contiene le analisi dei contesti territoriali, naturalistici, tradizionali, storici, artistici, arcitettonici, devozionali e di culto, nonché le indicazioni e le normative per la conservazione e la gestione degli aspetti caratterizzanti le singole riserve speciali.
7.
La vigilanza nei territori delle Riserve speciali dei Sacri Monti è affidata:
a)
al personale di vigilanza dipendente dall'Ente di gestione dei Sacri Monti;
b)
al Corpo forestale dello Stato;
c)
agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
d)
agli agenti di vigilanza della provincia.