Proposta di legge regionale n. 9 presentata il 22 luglio 2014
"MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 17 DICEMBRE 2007, N. 24 (TUTELA DEI FUNGHI EPIGEI SPONTANEI)"

Art. 1 
(Modifiche all' articolo 2 della l.r. 24/2007)
1. 
La lettera c) del comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2007, n. 24 (Tutela dei funghi epigei spontanei) è sostituita dalla seguente: "
c)
nei casi e nelle aree, ricadenti all'interno delle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente e dei siti costituenti la rete Natura 2000 di cui all'articolo 3 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, individuati dai relativi organismi di gestione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge;
".
2. 
Al comma 9 dell'articolo 2 della l.r. 24/2007 le parole ''della comunità montana, della comunità collinare e dei comuni'' sono sostituite dalle seguenti: ''degli enti di cui all'articolo 3, comma 4 ''.
Art. 2 
(Sostituzione dell' articolo 3 della l.r. 24/2007)
1. 
L' articolo 3 della l.r. 24/2007 è sostituito dal seguente: "
Art. 3.
(Titolo per la raccolta)
1.
Fermi restando i divieti di cui all'articolo 2, comma 7, la raccolta dei funghi epigei spontanei è consentita previa acquisizione del titolo per la raccolta avente validità sul territorio regionale.
2.
Costituisce titolo per la raccolta la ricevuta di versamento di un contributo stabilito nel suo ammontare con cadenza triennale con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente. A seconda dell'importo stabilito, il titolo per la raccolta ha efficacia giornaliera, settimanale o per uno o più anni solari, fino ad un massimo di tre annualità.
3.
Ai fini della sua efficacia la ricevuta di versamento del contributo indica la causale del versamento, le generalità, il luogo e la data di nascita, nonché la residenza del raccoglitore. La ricevuta di versamento del contributo, accompagnata da idoneo documento di identità in corso di validità, è esibita a richiesta del personale addetto alla vigilanza.
4.
Il versamento del contributo è effettuato ai seguenti enti che introitano direttamente i relativi proventi:
a)
con efficacia annuale agli enti regionali di gestione delle aree protette, alle unioni montane di comuni, alle unioni di comuni e ai comuni non facenti parte di tali unioni che si sono avvalsi, in modo continuativo, nei tre anni precedenti la pubblicazione della presente legge, dei disposti di cui all' articolo 22 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale);
b)
con efficacia giornaliera o settimanale ai singoli comuni e agli enti regionali di gestione delle aree protette.
5.
Nelle more della costituzione delle unioni di comuni e delle unioni montane di comuni è ammesso il versamento del contributo alle comunità collinari ed alle comunità montane.
6.
Le somme introitate sono utilizzate per la tutela e la salvaguardia del territorio e, in particolare, sono destinate alle seguenti finalità:
a)
alla sistemazione e manutenzione delle aree boscate e alla segnalazione della loro sentieristica pedonale;
b)
agli interventi necessari alla cura e alla buona tenuta del fondo effettuati dai proprietari, dai possessori o dai conduttori di fondi boschivi;
c)
alla promozione e realizzazione di iniziative finalizzate a favorire la conoscenza ed il rispetto delle specie fungine;
d)
all'espletamento delle attività dei cittadini che si rendono disponibili ad assolvere le funzioni di guardia ecologica volontaria, concordate con la provincia competente per territorio;
e)
alla gestione amministrativa della presente legge.
7.
Le disposizioni del comma 6, lettere a) e b) non si applicano alle aree delimitate, anche ai sensi dell'articolo 841 del codice civile, ove la raccolta dei funghi è consentita a fini economici, e ai castagneti da frutto in attualità di coltivazione.
8.
In deroga a quanto disposto al comma 1, la raccolta dei chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea), dei prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), delle specie diverse del genere Morchella, delle gambe secche (Marasmius oreades), dell'orecchione (Pleurotus ostreatus), coprino chiomato (Coprinus comatus) e della mazza di tamburo (Macrolepiota procera) è consentita su tutto il territorio regionale senza versamento di alcun contributo, fermi restando i disposti di cui all'articolo 2.
9.
Fatta salva l'applicazione dei disposti di cui ai commi 1 e 3, gli enti legittimati a ricevere il contributo stabiliscono le modalità di riscossione delle risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del presente articolo.
".
Art. 3 
(Modifica all' articolo 4 della l.r. 24/2007)
1. 
Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 24/2007 le parole: ''dell'autorizzazione '' sono sostituite dalle seguenti: ''del titolo per la raccolta ''.
Art. 4 
(Modifica all' articolo 7 della l.r. 24/2007)
1. 
Al comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 24/2007 le parole: ''I soggetti autorizzati alla raccolta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1,'' sono sostituite dalle seguenti: ''I raccoglitori''.
Art. 5 
(Modifica all' articolo 10 della l.r. 24/2007)
1. 
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 24/2007 le parole: ''della revoca e ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 3, comma 1'' sono sostituite dalle seguenti: ''del ritiro della ricevuta di versamento di cui all'articolo 3, comma 2 ''.
Art. 6 
(Modifiche all' articolo 12 della l.r. 24/2007)
1. 
Il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 24/2007 è sostituito dal seguente: "
2.
La provincia trasferisce annualmente il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative relative alle violazioni accertate nell'ambito dei territori degli enti di cui all'articolo 3, comma 9, ripartendole secondo il seguente ordine:
a)
agli enti regionali di gestione delle aree protette;
b)
alle unioni montane di comuni ed alle unioni di comuni, non ricadenti in tutto o in parte nell'ambito dei territori degli enti di cui alla lettera a);
c)
ai singoli comuni non ricadenti nei territorio degli enti di cui alle lettere a) e b).
".
2. 
Al comma 3 dell'articolo 12 della l.r. 24/2007, le parole: ''enti delegati al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3'' sono sostituite dalle seguenti: ''enti di cui all'articolo 3, comma 9.''.