Proposta di legge regionale n. 88 presentata il 16 gennaio 2015
"NORME IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE COMUNALE DELLE OPERE DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO"

Art. 1 
(Finalità)
1. 
Al fine di conseguire la semplificazione degli interventi di manutenzione del territorio, la presente legge disciplina i rapporti tra i diversi soggetti coinvolti, ovvero gli enti pubblici competenti, i proprietari di sedimi in aree con particolari criticità dal punto di vista manutentivo ed idrogeologico, le aziende agricole e le imprese operanti nel settore della silvicoltura.
2. 
Nell'ambito degli interventi di manutenzione del territorio viene riservata particolare attenzione alle zone boschive, alle fasce fluviali ed alle zone soggette a particolari situazioni di rischio idrogeologico e di dissesto.
Art. 2 
(Strumenti di coordinamento dell'attività dei soggetti interessati: Piani di manutenzione del territorio)
1. 
I comuni piemontesi o le loro unioni approvano, al fine di realizzare una programmazione coerente e continuativa degli interventi di manutenzione del territorio, il Piano di manutenzione del territorio (PMT) e provvedono alla sua pubblicazione integrale sul loro sito istituzionale.
2. 
Il Piano è aggiornato annualmente prima della pubblicazione al fine dell'eliminazione degli interventi completati e dell'inserimento dei nuovi interventi, previa verifica degli stessi con gli enti preposti alla loro programmazione o autorizzazione.
3. 
Il Piano è aggiornato in tutti i suoi elaborati ogni cinque anni e in caso di variazioni degli strumenti urbanistici o del Piano forestale.
Art. 3 
(Contenuti del PMT)
1. 
Il Piano di manutenzione del territorio individua:
a) 
gli interventi di manutenzione ordinaria in ordine di priorità;
b) 
gli interventi di manutenzione straordinaria in ordine di priorità;
c) 
gli attori obbligati o interessati alla loro esecuzione.
2. 
Il Piano contiene inoltre:
a) 
l'analisi territoriale e l'individuazione delle aree critiche;
b) 
l'estratto, relativo al territorio comunale, dei programmi operativi per la gestione dei sedimenti alluvionali degli alvei fluviali (Direttiva del Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po 5 aprile 2006, n. 9, delibera della Giunta regionale 26 ottobre 2009, n. 13-12388);
c) 
l'elenco dei soggetti attuatori;
d) 
il quadro comparativo degli interventi, dei relativi attuatori e delle modalità di reperimento delle risorse;
e) 
il modello di notifica preliminare;
f) 
la scheda intervento tipo;
g) 
il modello di segnalazione.
Art. 4 
(Redazione del PMT)
1. 
I settori decentrati della Regione Piemonte competenti in materia di opere pubbliche e di difesa dell'assetto idrogeologico, l'Autorità di bacino del fiume Po e l'Agenzia interregionale per il fiume Po (AIPO), di concerto con i comuni, elaborano gli elenchi degli interventi di manutenzione da attuare in ordine di priorità.
2. 
I comuni redigono il Piano di manutenzione del territorio, conformandosi alle risultanze degli elenchi di cui al comma 1, alle prescrizioni del piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del Po (PAI), dei programmi operativi per la gestione dei sedimenti alluvionali degli alvei fluviali, del piani di gestione del rischio di alluvioni e del piano forestale.
3. 
Nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 2 le unioni di Comuni redigono un unico Piano di manutenzione del territorio articolato per i singoli territori comunali.
Art. 5 
(Schema regionale del PMT)
1. 
La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente, approva lo schema regionale di Piano di manutenzione del territorio, in conformità con i contenuti previsti nell'art. 3, commi 1 e 2.
2. 
Il Piano viene redatto dal personale tecnico dei comuni. Nei casi di maggiore complessità (zone montane, zone collinari, aree già soggette a gravi dissesti o fenomeni alluvionali), la redazione del Piano e il suo aggiornamento sono affidati a professionisti iscritti all'ordine dei geologi.
3. 
Gli elenchi e gli elementi forniti ai sensi dell'articolo 4 devono essere completi.
4. 
I professionisti, incaricati dai comuni o loro unioni, partecipano all'attività di raccolta dati in collaborazione con gli enti di cui all'articolo 4, comma 1 e rendono loro note le problematiche evidenziate dalle amministrazioni e dai privati tramite segnalazioni.
Art. 6 
(Individuazione delle aree critiche)
1. 
Il Piano analizza il territorio comunale e individua i punti di criticità analizzando in particolare:
a) 
le aree soggette a dissesto secondo i dati forniti dal PAI;
b) 
le aree individuate dai piani di gestione del rischio di alluvioni;
c) 
la rete stradale;
d) 
la rete idrografica compresa quella minore;
e) 
il sistema di smaltimento delle acque meteoriche nelle zone urbanizzate.
2. 
Nell'individuazione delle criticità devono essere analizzate le eventuali segnalazioni pervenute al comune da privati cittadini, redatte sul modello contenuto nel Piano.
Art. 7 
(Indicazioni per l'individuazione dei soggetti attuatori)
1. 
Al fine di ottimizzare le risorse economiche disponibili, il Piano individua prioritariamente gli interventi di manutenzione attuabili, in ordine di priorità:
a) 
dai proprietari dei sedimi e dei fondi attigui;
b) 
dagli operatori del settore della silvicoltura, singoli o in forma associata, e consistenti nell'esbosco o nell'asportazione di alberi secchi, ottenendo come compenso il legname e le biomasse di risulta.
2. 
In via secondaria il Piano valuta gli interventi di manutenzione attuabili, in ordine di priorità:
a) 
dagli enti pubblici tramite il proprio personale;
b) 
dagli enti pubblici tramite personale non proprio (volontari della protezione civile, altro personale operante in regime di volontariato);
c) 
dagli enti pubblici privilegiando le forme di affido diretto alle cooperative sociali di tipo B ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali);
d) 
dagli enti pubblici tramite procedure di appalto.
3. 
Le aziende agricole e le imprese operanti nel settore forestale interessate a realizzare gli interventi di manutenzione, consistenti in tagli, sfalci, decespugliamenti e asportazione di legname secco, entro il 30 marzo di ogni anno presentano al comune, tramite posta elettronica certificata, manifestazione di interesse corredata da elenco attrezzature disponibili.
Art. 8 
(Notifica preliminare ai soggetti interessati e trasmissione delle schede intervento)
1. 
Contestualmente alla pubblicazione del Piano, il comune trasmette una notifica preliminare ai proprietari dei fondi interessati dagli interventi, al consorzio forestale operante nella zona ed ai soggetti interessati di cui articolo 7, comma 3.
2. 
All'interno della notifica sono contenute una o più schede d'intervento redatte secondo il modello contenuto nel Piano. Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, i soggetti di cui al comma 1 ritrasmettono le schede intervento, debitamente compilate, al comune. All'interno della scheda intervento, dovranno essere indicate la volontà o meno di eseguire i lavori e le tempistiche previste per la loro esecuzione.
3. 
Le notifiche devono essere inviate tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna da parte del messo comunale.
4. 
Le schede intervento devono essere restituite tramite posta elettronica certificata o consegnate presso l'ufficio protocollo del comune.
5. 
Ai comuni compete la gestione degli interventi, e li attuano in conformità con quanto previsto dall'articolo 7, nei casi in cui:
a) 
la titolarità dei sedimi non sia individuabile;
b) 
i proprietari siano irreperibili;
c) 
i proprietari, ricevuta regolarmente la notifica, non ritrasmettano le schede di intervento nelle modalità previste al comma 2;
d) 
i proprietari siano inadempienti, rispetto agli impegni assunti nell'anno precedente, per l'esecuzione degli stessi interventi.
Art. 9 
(Classificazione degli interventi)
1. 
Ai fini della presente legge, gli interventi di manutenzione del territorio si classificano in:
a) 
interventi di manutenzione ordinaria;
b) 
interventi di manutenzione straordinaria e di riassetto territoriale.
2. 
Gli interventi di manutenzione ordinaria riguardano tutte le opere riconducibili a:
a) 
pulizia di manti stradali e banchine;
b) 
pulizia e spurgo dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche;
c) 
sfalcio e decespugliamento;
d) 
taglio di alberi;
e) 
asportazione di legname secco e taglio di alberi a rischio di caduta;
f) 
ripristino di sagome di argini, sponde e aree golenali;
g) 
realizzazione e adattamento di piste d'accesso ai siti, necessarie alla realizzazione degli interventi inseriti nel Piano;
h) 
pulizia di fossi e ripristino di sagome di fossati.
3. 
Gli interventi di manutenzione straordinaria riguardano le più importanti opere di riassetto idraulico ed idrogeologico, soggette a specifiche valutazioni tecnico-progettuali ed a procedure autorizzative più complesse. In tali interventi sono comprese le rimozioni di sedimenti alluvionali presenti lungo le aste, principali e minori, dei corsi d'acqua naturali ed artificiali.
Art. 10 
(Semplificazione dei procedimenti autorizzativi)
1. 
Gli interventi di manutenzione ordinaria del territorio si ritengono autorizzati dalle autorità preposte contestualmente alla pubblicazione del Piano. L'esecutore è tenuto a comunicare la conclusione dei lavori, al fine della verifica finale dell'entità dei medesimi, in relazione a quanto previsto nella scheda intervento, e della loro conseguente cancellazione dagli elenchi. La comunicazione viene trasmessa al comune tramite posta elettronica certificata o consegnate presso l'ufficio protocollo. La verifica finale è effettuata da personale tecnico del comune, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. 
Gli interventi di manutenzione straordinaria seguono le vigenti procedure autorizzative.
3. 
Gli interventi, salvo diverse possibilità di finanziamento, vengono attuati nell'ordine di priorità prevista nell'elenco interventi.
Art.11 
(Prelievo di sedimenti alluvionali da corsi d'acqua superficiali)
1. 
A seguito della pubblicazione dei Piani, l'autorizzazione alla coltivazione di nuove cave in prossimità o in corrispondenza dello sviluppo di corsi d'acqua superficiali è subordinata alla preliminare verifica degli interventi previsti nei Programmi Operativi per la gestione dei sedimenti alluvionali degli alvei fluviali. A tal fine non possono essere autorizzate nuove attività di cava, con prelievo di materiale da alvei fluviali o aree adiacenti ai corsi d'acqua, ad una distanza stradale inferiore a venti chilometri da zone inserite nei predetti Programmi e per cui si prevedono opere di disalveo.
2. 
La preclusione di cui al secondo periodo del comma 1 non si applica nei casi in cui gli operatori interessati a svolgere nuove attività di cava provvedano ad eseguire a propria cura e spese le operazioni di disalveo.
Art. 12 
(Manutenzione dei cigli stradali)
1. 
L'occupazione temporanea delle sedi stradali per l'esecuzione delle operazioni di taglio deve essere preventivamente concordata e comunicata agli uffici di Polizia Locale.
Art. 13 
(Prescrizioni di carattere ambientale)
1. 
Gli enti di cui all'articolo 4, comma 1, possono prevedere specifiche prescrizioni di carattere ambientale a cui attenersi nell'esecuzione dei lavori. Tra le prescrizioni possono essere previste anche limitazioni all'utilizzo di mezzi meccanici di grandi dimensioni.
2. 
Le prescrizioni di cui al comma 1 vengono riprodotte in maniera puntuale nelle schede intervento di cui all'articolo 8, comma 2.
Art.14 
(Fondi per la realizzazione degli interventi)
1. 
Sono destinati ad opere di manutenzione del territorio almeno il quindici per cento delle entrate dell'ente rappresentate dagli oneri di urbanizzazione dovuti per interventi edilizi.
Art. 15 
(Dichiarazione di pubblica utilità)
1. 
L'approvazione del PMT ha valore di dichiarazione di pubblica utilità degli interventi ivi previsti.
Art. 16 
(Termini)
1. 
La redazione del Piano e il suo aggiornamento seguono uno scadenzario fisso, determinato dalle esigenze di effettuare gli interventi nei periodi più opportuni dal punto di vista tecnico e ambientale. Pertanto l'iter si esplica rispettando le presenti prescrizioni temporali:
a) 
entro il 15 gennaio di ogni anno, i settori decentrati di cui alla lettera a), l'Autorità di bacino del fiume Po e AIPO trasmettono ai comuni gli elenchi di cui all'art. 4, comma 1;
b) 
entro il 31 maggio di ogni anno i comuni redigono o aggiornano il Piano e lo pubblicano.
Art. 17 
(Urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.