Proposta di legge regionale n. 87 presentata il 30 dicembre 2014
MISURE PER IL SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA E AL DIRITTO ALLA PRIMA CASA

Art. 1 
(Finalità ed ambito di intervento)
1. 
La Regione, in osservanza dei principi sanciti dagli artt. 2, 3, 31, 37, 38 e 47 della Costituzione, nonché della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, resa esecutiva ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176 (Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 20 novembre 1989), riconosce quale soggetto sociale politicamente rilevante la famiglia così come definita dagli articoli 29 e 30 della Costituzione, nonché quella composta da persone unite da vincoli di parentela, adozione o affinità. Ai fini degli interventi previsti dalla presente legge il concepito è considerato componente della famiglia.
2. 
Per la realizzazione delle finalità di cui alla presente legge la Regione, nella propria attività di indirizzo politico e di programmazione, persegue l'obiettivo di favorire la formazione e lo sviluppo delle famiglie mediante la rimozione degli ostacoli che si presentano nelle diverse fasi della vita familiare, con particolare riguardo a quelli di carattere abitativo, lavorativo ed economico.
Art. 2 
(Voucher prima casa)
1. 
La Regione Piemonte al fine di garantire il diritto all'acquisto della prima casa istituisce un contributo, detto 'voucher prima casa', da erogare una tantum e dal valore di 15.000,00 euro, destinato a coprire fino all'ottanta per cento elle spese, previa presentazione dei costi realmente sostenuti, per notaio, assicurazione e perizie bancarie e agenzia immobiliare.
2. 
La Giunta regionale, con propria deliberazione entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e sentita la Commissione consiliare competente, disciplina modalità e criteri per l'erogazione del contributo di cui al comma 1.
Art. 3 
(Agevolazioni finanziarie per mutui)
1. 
Al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli di natura economica alla formazione e allo sviluppo di nuove famiglie, la Regione favorisce l'erogazione di finanziamenti a tasso e condizioni agevolati, consistenti in contributi per l'abbattimento del tasso di interesse e per contenere le spese sui mutui contratti dalle famiglie, al fine di soddisfare le esigenze familiari collegate o conseguenti al matrimonio, opportunamente documentate, con esclusione delle esigenze legate all'accesso alla prima casa.
2. 
Sono concessi prestiti sull'onore consistenti in contributi da restituire secondo piani di rimborso concordati, senza interessi a carico del mutuatario, ai soggetti di cui all'art. 1, comma 1, in situazione di temporanea difficoltà economica, per il finanziamento di spese relative a tutte le necessità della vita familiare compreso il pagamento degli affitti, purché in possesso di un reddito ISEE complessivo non superiore ad euro 25.000. L'onere degli interessi è a totale carico della Regione. A tali prestiti possono accedere anche giovani coppie. I contributi di cui al presente comma e al comma 1 sono concessi per una durata quinquennale e sono commisurati fino ad un importo massimo di euro 35.000 di mutuo contratto.
3. 
I contributi sono concessi in unica soluzione o in quote con scadenza non inferiore ad un semestre e per una durata massima decennale. In caso di estinzione anticipata del mutuo da parte del beneficiario, cessa l'erogazione del contributo residuo. Al fine di semplificare ed accelerare la procedura di accesso alla agevolazione, la Regione può stipulare convenzioni con soggetti, pubblici e privati, in possesso di adeguata capacità ed organizzazione.
Art. 4 
(Garanzia sui mutui)
1. 
Qualora i soggetti di cui all'articolo 3 non siano in grado di offrire sufficienti garanzie reali per il mutuo che intendono contrarre, la Regione, su richiesta dell'Istituto di credito, può concedere fidejussione gratuita a garanzia dell'obbligazione di restituzione delle somme oggetto del mutuo, nei limiti di importo di 50.000,00 euro. .
Art. 5 
(Fondo per l'accesso alla prima casa)
1. 
Per l'attuazione di quanto disposto agli articoli 2 e 3 della presente legge, è costituito un apposito fondo per l'accesso alla prima casa. Le modalità di indirizzo e gestione di tale fondo sono disciplinate da apposite convenzioni tra la Regione e gli Istituti e le Aziende di credito operanti in Piemonte.
2. 
Il Fondo di cui al presente articolo è costituito con una dotazione pari a euro 3.000.000,00.
Art. 6 
(Interventi per favorire l'autorecupero)
1. 
La Regione al fine di garantire l'utilizzo del patrimonio pubblico e privato esistente eroga un contributo una tantum non superiore a euro 5.000,00 finalizzato alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli alloggi esistenti e non abitati.
2. 
La Giunta regionale, sentita la commissione competente, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge emana proprio provvedimento per disciplinare modalità e criteri per l'erogazione del contributo di cui al precedente comma.
3. 
Per gli interventi di cui al presente articolo è previsto lo stanziamento di euro 1.500.000,00.
Art. 7 
(Soggetti beneficiari)
1. 
La Regione favorisce l'accesso alla prima casa dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, mediante l'erogazione di contributi. La Giunta regionale, con i provvedimenti di attuazione delle agevolazioni, definisce l'entità delle risorse finanziarie destinate alle agevolazioni e l'importo del contributo erogabile, compreso tra un minimo di euro 5.000 ed un massimo di euro 30.000.
2. 
I contributi sono concessi prioritariamente nel seguente ordine: giovani coppie; gestanti sole; genitore solo con uno o più figli minori a carico; nuclei familiari con almeno tre figli. L'importo del contributo può essere differenziato in caso di famiglie con componenti portatori di disabilità grave ed invalidità assimilabile alla disabilità grave.
3. 
Per fruire dei benefici di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6, i soggetti ivi previsti devono possedere i seguenti requisiti:
a) 
non essere proprietari di altro alloggio adeguato, come definito nei provvedimenti di attuazione delle agevolazioni;
b) 
non aver fruito di altre agevolazioni pubbliche per le medesime finalità;
c) 
avere un indicatore ISEE standard, ai sensi del D.Lgs. n. 109/1998, non superiore a quanto stabilito nei provvedimenti di attuazione delle agevolazioni e comunque non superiore a euro 25.000;
d) 
esser cittadini italiani residenti da almeno 2 anni in Piemonte, o cittadini comunitari residenti da almeno 5 anni in Piemonte.
4. 
L'alloggio oggetto delle agevolazioni deve possedere i seguenti requisiti:
a) 
non essere di lusso ai sensi dei D.M. 2 agosto 1969 (Caratteristiche delle abitazioni di lusso);
b) 
avere un valore, come risultante dall'atto notarile, non superiore a quanto stabilito dai provvedimenti di attuazione delle agevolazioni e comunque non superiore ad euro 280.000,00 comprensivi di imposta sul valore aggiunto. La Giunta regionale può adeguare tale importo sulla base dell'indice ISTAT;
c) 
avere le caratteristiche per usufruire delle agevolazioni fiscali per la prima casa, come definite dalla normativa in materia;
d) 
essere stato oggetto, in caso di agevolazione per recupero edilizio, di interventi per un importo non superiore a euro 50.000,00 comprensivi di imposta sul valore aggiunto. La Giunta regionale può adeguare tale importo sulla base dell'indice ISTAT.
5. 
Ai fini di quanto previsto dai precedenti commi, per «giovane coppia» si intende:
a) 
chi ha contratto o contrae matrimonio entro i termini definiti con i provvedimenti di attuazione delle agevolazioni e comunque non oltre tre anni antecedenti o un anno successivo alla data indicata nel provvedimento attuativo;
b) 
i componenti la «giovane coppia» non devono avere età superiore a quanto stabilito dal provvedimento attuativo dell'agevolazione e comunque non superiore a quaranta anni.
6. 
I limiti di reddito e l'entità dei contributi previsti dal presente articolo possono essere rideterminati dalla Giunta regionale, con cadenza annuale e con riferimento alle disponibilità di bilancio, in ragione delle variazioni dei prezzi al consumo accertate dall'ISTAT .
7. 
La Giunta regionale determina le modalità operative necessarie a dare attuazione alle misure previste dal presente articolo e, in particolare, procede a:
a) 
adottare gli schemi di convenzione di cui agli articoli 3, 4 e 5;
b) 
individuare eventuali limiti per la cumulabilità delle provvidenze di cui al presente articolo, tra di loro, nonché con le altre agevolazioni erogate da soggetti pubblici e privati;
c) 
precisare le categorie di spese ammissibili al finanziamento di cui al comma 1, nonché, determinare le modalità per la documentazione delle stesse;
d) 
individuare le categorie di beneficiari e determinare le procedure ai fini dell'accesso alle agevolazioni previste dal presente articolo.
Art. 8 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri di parte corrente stimati in euro 3.000.000,00 stanziati nell'ambito dell'UPB DB08021 e in euro 1.500.000,00 nell'ambito dell'UPB DB08032, per ciascun anno del biennio 2015-2016 del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, in termini di competenza, si riduce rispettivamente, per pari importo, la dotazione finanziaria dell'UPBDB09011 e la dotazione finanziaria dell'UPB DB08032.