Disegno di legge regionale n. 83 presentato il 24 dicembre 2014
Legge finanziaria per l'anno 2015

Art. 1. 
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)
1. 
In applicazione di quanto previsto dall' articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'allegato A sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.
2. 
Le disposizioni delle leggi regionali abrogate, citate nell'allegato A di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai rapporti sorti nel periodo della loro vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, come previsto dall' articolo 2 della legge regionale 1 agosto 2005, n. 13 (Legge regionale di semplificazione e disciplina dell'analisi d'impatto della regolamentazione).
Art. 2 
(Copertura finanziaria del piano di rientro dei servizi di trasporto pubblico locale in attuazione dell' articolo 11 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 )
1. 
Il piano di rientro dei servizi di trasporto pubblico locale, di cui all' articolo 11 del d.l. 35/2013 , approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 11-6177 del 29 luglio 2013, trova integrale copertura nell'ambito delle risorse iscritte per l'anno 2015 all'interno dell'UPB A18241 pari ad euro 157.405.376,64.
Art. 3. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge รจ dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.