Proposta di legge regionale n. 82 presentata il 17 dicembre 2014
Norme sulla tutela della salute e sulla valutazione del danno sanitario nelle aree del Piemonte ad elevato rischio ambientale.

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione persegue, nell'esercizio della sua potestà concorrente in materia di tutela della salute, l'obiettivo della prevenzione dei gravi pericoli alla salute degli esseri viventi sul suo territorio derivanti dall'esposizione a sostanze inquinanti prodotte dall'attività umana.
Art. 2 
(Rapporto di valutazione del danno sanitario)
1. 
Nel perseguimento della finalità di cui all'articolo 1 vengono acquisiti rapporti di valutazione del danno sanitario (VDS), di cui viene data massima pubblicità.
2. 
Obiettivi del rapporto di VDS sono:
a) 
informare annualmente i competenti organi politici e la cittadinanza sui cambiamenti, nelle comunità esposte, dello stato di salute connesso a rischi attribuibili all'attività degli stabilimenti industriali;
b) 
fornire elementi ulteriori di valutazione per il rinnovo o per il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale che consentano l'individuazione di soluzioni tecniche più efficaci nel ridurre i potenziali esiti sanitari indesiderati;
c) 
valutare l'efficacia in ambito sanitario delle prescrizioni imposte.
Art. 3 
(Definizioni)
1. 
Ai fini dell'applicazione della presente legge e dei relativi regolamenti di attuazione, per danno sanitario si intende il cambiamento dell'attuale o futura incidenza sulla comunità degli effetti sanitari indesiderati connessi all'esercizio di impianti industriali nelle aree di cui all'articolo 4, comma 1. Tali effetti sanitari indesiderati vanno intesi sia come effetti in atto, sia come effetti che possono verificarsi in futuro, da prevenire in base al principio di precauzione di cui all'articolo 301 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e capaci di compromettere il benessere psico-fisico degli individui, di indurre patologie disabilitanti o di provocare decessi prematuri.
Art. 4 
(Campo di applicazione)
1. 
Il rapporto di VDS viene redatto almeno una volta all'anno per le seguenti aree:
a) 
aree a elevato rischio di crisi ambientale;
b) 
aree dichiarate siti di interesse nazionale di bonifica (SIN);
c) 
aree nelle quali siano compresi uno o più stabilimenti o attività comunque soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) e che presentino almeno una delle seguenti caratteristiche:
1) 
sono fonte di emissioni di inquinanti collocati nelle classi 1 e 2 secondo la classificazione dell'Agenzia internazione per la ricerca sul cancro (IARC -WHO);
2) 
scaricano nei corpi idrici del territorio regionale reflui di processo e acque di raffreddamento e di trattamento derivanti da attività lavorative;
3) 
impiegano per le loro attività materiali e composti polverulenti in modo non occasionale e in un luogo a ciò adibito;
4) 
utilizzano combustibili solidi secondari nel loro ciclo industriale.
2. 
Sono comunque escluse le attività di cui all'articolo 272, commi 1 e 2, del decreto legislativo 152/2006.
3. 
E' fatta salva la facoltà della Regione di ordinare la redazione di un rapporto di VDS su aree e impianti diversi da quelli indicati dal comma 1.
Art. 5 
(Soggetti valutatori)
1. 
Il rapporto di VDS viene redatto congiuntamente dall'Agenzia regionale per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA) e dall'azienda sanitaria competente per territorio, anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale.
2. 
Al rapporto di cui al comma 1 è allegato il parere delle strutture universitarie regionali competenti in materia di impatti ambientale, tossicologico e sanitario.
3. 
Con regolamento da adottarsi entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, fissa i criteri metodologici utili alla redazione del rapporto di VDS e individua le strutture universitarie regionali competenti al rilascio del parere di cui al comma 2.
Art. 6 
(Pubblicità e partecipazione)
1. 
La Regione provvede a pubblicare entro dieci giorni dal suo ricevimento il rapporto di VDS su una pagina dedicata del proprio sito internet istituzionale. Il rapporto viene altresì pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. 
E' assicurata ai cittadini e alle associazioni, per garantire la loro partecipazione ai processi decisionali, la facoltà di presentare osservazioni e segnalazioni. La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 5, comma 3, stabilisce le modalità e i termini per la presentazione delle osservazioni e segnalazioni.
Art. 7 
(Interventi per il monitoraggio e la riduzione delle emissioni in atmosfera e delle ricadute al suolo)
1. 
Ove il rapporto di VDS evidenzi criticità dovute a emissioni in atmosfera, gli stabilimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), hanno l'obbligo di ridurre i valori di emissione massica in atmosfera degli inquinanti per i quali il rapporto di VDS ha evidenziato criticità. Tale riduzione è determinata in proporzione al danno accertato rispetto al valore medio calcolato sui dati, ove disponibili, dei precedenti cinque anni.
2. 
E' obbligatoria l'adozione di sistemi di campionamento in continuo delle emissioni convogliate di tutti gli inquinanti per i quali il rapporto di VDS ha evidenziato criticità, ove tecnicamente fattibile.
3. 
E' comunque obbligatorio il monitoraggio, con cadenza almeno trimestrale e negli stabilimenti che ne sono fonte di emissione, delle concentrazioni degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), di policloro-dibenzo-p-diossine (PCDD), di dibenzofurano policlorurato (PCDF), di policlorobifenili (PCB) e dei metalli pesanti nelle polveri PM10 (particolato) e nelle deposizioni sul perimetro esterno dell'impianto o nella zona di massima ricaduta prevista con modelli e algoritmi validati. E' altresì obbligatorio il monitoraggio, negli stessi stabilimenti, delle concentrazioni di particolato fine (PM2,5).
4. 
Ove il rapporto di VDS evidenzi criticità nella diffusione di polveri inquinanti grossolane nell'atmosfera e nell'ambiente, gli stabilimenti e le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), che impiegano per le loro attività materiali e composti polverulenti, per i quali non risulta tecnicamente possibile la quantificazione delle relative emissioni massiche, devono essere dotati di idonei sistemi atti a prevenire ed evitare il diffondersi nell'ambiente circostante delle polveri derivanti dai processi produttivi.
Art. 8 
(Interventi per il monitoraggio e la riduzione dello scarico nei corpi idrici)
1. 
Ove il rapporto di VDS evidenzi criticità dovute a scarico di inquinanti nei corpi idrici, gli stabilimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), devono ridurre i valori di emissione massica degli inquinanti per i quali il rapporto di VDS ha evidenziato criticità. Tale riduzione, determinata in proporzione al danno accertato rispetto al valore ponderato di emissioni complessive consolidate nel corso dei precedenti dodici mesi, deve essere riferita all'uscita di ogni singolo impianto di depurazione e comunque prima dell'eventuale confluenza degli scarichi in corpi di ricezione collettivi, compresi quelli adibiti allo scarico finale.
2. 
Le operazioni di monitoraggio, campionamento e analisi dei valori di emissione massica degli inquinanti devono avvenire sia all'ingresso che all'uscita di ogni singolo impianto di depurazione e comunque prima dell'eventuale confluenza degli scarichi in corpi di ricezione collettivi, compresi quelli adibiti allo scarico finale.
Art. 9 
(Piano di riduzione)
1. 
Il rapporto di VDS è inviato alle imprese interessate. In caso di rapporto di VDS che abbia riscontrato criticità sotto il profilo sanitario, le imprese interessate formulano eventuali osservazioni da far pervenire alle autorità di cui all'articolo 5, comma 1, entro e non oltre trenta giorni dalla data del ricevimento. Scaduto detto termine e tenendo conto delle osservazioni ricevute, le autorità di cui all'articolo 5, comma 1, sottopongono alla Giunta regionale il rapporto di VDS ai fini della presa d'atto e della pubblicazione.
2. 
Nelle ipotesi di cui agli articoli 7 e 8, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione del rapporto di VDS nel Bollettino ufficiale della Regione, gli stabilimenti obbligati alla riduzione dei valori di emissione presentano alla Regione un piano di riduzione che deve essere approvato entro trenta giorni, anche con eventuali modifiche o integrazioni.
3. 
Il piano deve indicare le misure e gli interventi da attuare per il conseguimento degli obiettivi di riduzione prescritti e deve essere attuato entro sessanta giorni dall'approvazione. L'ARPA provvede a effettuare le necessarie verifiche per valutare l'effettiva attuazione del piano e l'efficacia delle misure ivi previste.
4. 
In caso di mancata presentazione del piano di riduzione di cui al comma 2, la Regione diffida il soggetto obbligato ad adempiere entro quindici giorni; in caso di inottemperanza, l'autorità sanitaria dispone la sospensione dell'esercizio dello stabilimento, dandone comunicazione alle istituzioni interessate.
5. 
In caso di mancato conseguimento degli obiettivi di riduzione prescritti, l'ARPA informa immediatamente la Regione, che diffida il gestore dello stabilimento a eseguire, entro trenta giorni, gli interventi previsti. Ove il gestore non adempia alla diffida entro i termini assegnati, l'autorità sanitaria dispone la sospensione dell'esercizio dell'impianto.
6. 
Gli oneri connessi all'esecuzione del piano di riduzione di cui al comma 2 sono a carico dei soggetti titolari delle sorgenti delle emissioni interessate.
Art. 10 
(Trasmissione del rapporto di VDS e del Piano di riduzione)
1. 
Il rapporto di VDS di cui all'articolo 2 e il piano di riduzione di cui all'articolo 9, comma 2, le determinazioni assunte ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, sono trasmesse senza indugio all'autorità competente al rilascio, rinnovo o riesame dell'autorizzazione integrata ambientale, per le determinazioni di propria competenza.
2. 
Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) di competenza statale, ai pareri di competenza regionale viene allegato il rapporto di VDS.
Art. 11 
(Clausola valutativa)
1. 
Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne verifica i risultati. A tal fine acquisisce dalla Giunta regionale le informazioni necessarie a valutare lo stato degli adempimenti e l'impatto delle misure attuate a tutela della salute.
2. 
La Giunta regionale presenta specifiche informative alle Commissioni consiliari competenti.
Art. 12 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.