Proposta di legge regionale n. 81 presentata il 16 dicembre 2014
"Misure contro le discriminazioni determinate dall'orientamento sessuale o dell'identita' di genere e per la tutela dei diritti derivanti dalle convivenze affettive"

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione, in attuazione dei principi fondamentali di libertà ed uguaglianza di cui all'articolo 11 comma 3 dello Statuto, degli articoli 2 e 3 della Costituzione nonché dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dell'articolo 13 del Trattato CE:
a) 
adotta politiche finalizzate a consentire ad ogni persona la libertà di esprimere liberamente la propria identità di genere ed il proprio orientamento sessuale;
b) 
promuove interventi finalizzati ad incrementare la qualità della vita di ogni persona, mediante il superamento delle barriere culturali e la rimozione di ogni forma di discriminazione;
c) 
tutela le convivenze affettive, costituite dalla coabitazione caratterizzata da vincoli affettivi, di solidarietà e reciproca assistenza, a prescindere da ogni rapporto, vincolo o legame di parentela.
2. 
La regione, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna ad assicurare alle coppie iscritte nell'elenco delle unioni civili di cui all'articolo 9 l'accesso a tutti i procedimenti, benefici e opportunità amministrative riconosciute dall'ordinamento regionale alle famiglie.
Art. 2 
(Interventi in materia della formazione)
1. 
La Regione promuove percorsi di formazione e di riqualificazione professionale alle persone che risultano discriminate o esposte al rischio di esclusione sociale per motivi derivanti dall'orientamento sessuale o dalla identità di genere.
2. 
In ambito formativo, la Regione promuove, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, la diffusione della cultura dei diritti della persona e la valorizzazione delle differenze. Promuove altresì iniziative di sensibilizzazione, informazione e formazione per studenti, genitori e docenti sulla prevenzione della violenza fisica e psicologica, compresa quella fondata sull'intolleranza razziale, religiosa, di genere e basata sull'orientamento sessuale.
Art. 3 
(Interventi in materia sociale e sanitaria)
1. 
Le Aziende sanitarie locali, al fine di istituire circuiti di informazione e di solidarietà tra gli utenti sui temi della discriminazione e in applicazione dei principi di cui all'articolo 1 della legge, concordano periodici incontri e verifiche del proprio operato con le associazioni riconosciute iscritte al Registro del associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni ai sensi dell' articolo 6 del decreto legislativo del 9 luglio 2003 n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica).
Art. 4 
(Interventi in materia di lavoro)
1. 
In coerenza con le strategie dell'Unione europea per lo sviluppo delle risorse umane, la Regione incentiva lo sviluppo della cultura professionale e del lavoro, promuovendo l'acquisizione positiva dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere di ciascuno, anche attraverso l'istituzione di borse di studio, progetti formativi e di inserimento professionale.
2. 
La Regione, attraverso le strutture e gli organi competenti, supporta gli utenti nella definizione di percorsi di formazione ed inserimento lavorativo che valorizzino le qualità individuali al fine di promuovere l'avviamento di nuove imprese.
Art.5 
(Interventi in materia di responsabilità sociale delle imprese)
1. 
Le associazioni rappresentative dei diversi orientamenti sessuali e identità di genere iscritte al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni istituito in attuazione della direttiva comunitaria n. 2000/43/CE, l'art. 6 del D. Lgs.215/03 devono considerarsi parte interessata ai sensi della definizione 6 della norma Social Accountability (SA)8000' .
2. 
L'azienda in possesso della certificazione Social Accountability (SA) 8000' deve consentire ai soggetti di cui al comma 1 lo svolgimento di verifiche di conformità delle condizioni di lavoro presso l'azienda ai criteri di cui al punto 5 (Discriminazione) di Social Accountability (SA) 8000'.
3. 
La Commissione regionale di cui alla legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 'Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna', anche su segnalazione motivata di uno dei soggetti di cui al comma 1, propone alle aziende inadempienti le azioni correttive ai sensi della definizione 5 di Social Accountability (SA) 8000' ed i rimedi opportuni.
Art. 6 
(Interventi in materia di comunicazione)
1. 
La Regione, d'intesa con gli Enti locali, anche attraverso i propri Uffici per le relazioni con il pubblico e i propri strumenti informativi, si impegna:
a) 
ad adottare nelle proprie comunicazioni istituzionali modelli e linguaggi a tutela dell'identità di genere e dell'orientamento sessuale e contro ogni forma di discriminazione;
b) 
ad attivare qualsiasi mezzo idoneo ad accrescere l'attenzione alle tematiche della discriminazione fondata sull'identità di genere, avvalendosi della collaborazione di associazioni riconosciute nella tutela delle persone con differente orientamento sessuale o identità di genere, al fine di fornire alle persone interessate tutte le informazioni necessarie alla tutela dei propri diritti.
Art. 7 
(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 "Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni")
1. 
Il numero 10 della lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni) è sostituto dal seguente: "10) funzione di controllo all'interno delle pari opportunità sulle discriminazioni per identità di genere e orientamento sessuale".
Art. 8 
(Interventi in materia di cultura)
1. 
La Regione attraverso gli Enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono la produzione e l'offerta di eventi culturali e forme di socializzazione aperte allo scopo di sensibilizzare la popolazione circa la rimozione delle discriminazioni in materia di omosessualità o, in generale, discriminazioni causate dall'orientamento sessuale o legate all'identità sessuale delle persone.
Art. 9 
(Elenco delle Unioni Civili)
1. 
Per 'Elenco delle unioni civili' si intende una banca dati a carico dell'ente comunale che raccoglie le informazioni certificate nei registri comunali e li rende disponibili all'ente regione al fine di estendere contributi, vantaggi ed altri incentivi previsti da leggi regionali alle convivenze effettive di cui all'articolo 1, comma 1 lettera c), inserite in tali registi.
Art. 10 
(Diritto di assistenza)
1. 
La Regione opera, nell'ambito delle proprie competenze, in materia di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari e sociali e del Sistema integrato di interventi, dando attuazione ai principi enunciati nell'articolo 1 della presente legge.
2. 
I conviventi risultanti dagli elenchi di cui all'articolo 9 hanno diritto di accesso alle strutture di ricovero e cura della Regione Piemonte per ogni esigenza assistenziale e psicologica dell'altro convivente ricoverato e a cui gli operatori delle strutture pubbliche e private socio-assistenziali devono riferirsi per tutte le comunicazioni relative al suo stato di salute, salvo espresso atto di diniego da parte dell'interessato avente data certa successiva alle risultanze dei registri.
3. 
La persona convivente acquisisce il diritto ad accedere alle strutture di ricovero e cura per ogni esigenza di assistenza e sostegno psicologico dell'altra persona convivente ricoverata, nel rispetto delle modalità definiti dai regolamenti delle strutture di ricovero e cura e di quanto previsto dal comma 3.
Art. 11 
(Norma finanziaria)
1. 
Nel biennio 2015-2016 per finanziare annualmente la spesa corrente stimata in 80.000,00 euro, in termini di competenza, ripartita in 25.000,00 per la promozione di attività formative e di riqualificazione professionale alle persone discriminate di cui all'articolo 2, in 40.000,00 euro per l'istituzione di borse di studio e progetti formativi di cui all'articolo 4 e in 15.000,00 euro per l'attivazione di campagne di sensibilizzazione su tematiche di discriminazione di cui all'articolo 6, ricompresi nell'ambito dell'UPB DB15121 (Istruzione, formazione professionale e lavoro Prom.svil.imprend.cooperaz. pari opport.per tutti Titolo 1: spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, si riduce di pari importo l'UPB DB09011 (Risorse finanziarie Bilanci Titolo I spese correnti).
Art. 12 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.