Proposta di legge regionale n. 80 presentata il 10 dicembre 2014
"Disposizioni urgenti di riduzione dell'imposizione fiscale, sviluppo economico, alienazione di beni e societa' e di efficienza della Regione Piemonte"

Art. 1 
(Fondo regionale per la detrazione di imposte comunali finalizzato all'aumento dell'occupazione)
1. 
La Regione Piemonte, al fine di sostenere le imprese che assumono cittadini piemontesi, istituisce un apposito Fondo regionale per la detrazione di imposte comunali finalizzato all'aumento dell'occupazione destinato a finanziare le amministrazione comunali che prevedono la riduzione delle imposte comunali per imprese che garantiscono nuovi posti di lavoro.
2. 
La Giunta regionale, con proprio provvedimento, stabilisce i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al precedente comma.
Art. 2 
(Esenzione IRAP per le start up-innovative)
1. 
Le imprese di cui all'articolo 25 del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Ulteriori misure per la crescita del Paese) che incrementano, nei tre anni di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2014, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato o con contratto a tempo indeterminato sono esentate, per i tre anni successivi all'assunzione, dal versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).
Art. 3 
(Riduzione dell'IRAP per le imprese che procedono a nuove assunzioni)
1. 
Per i soggetti passivi dell'Imposta regionale per le attività produttive è ammessa la deducibilità dalla base imponibile Irap dei costi del lavoro - retribuzioni, oneri sociali e di formazione professionale - per l'assunzione di personale in eccedenza rispetto all'organico in servizio al 31 dicembre 2014.
2. 
Tale agevolazione è ammessa a partire dal 2015, per tre anni fiscali successivi all'assunzione.
Art. 4 
(Censimento e utilizzo delle aree industriali pubbliche)
1. 
La Regione Piemonte, al fine di garantire il massimo utilizzo delle aree industriali di proprietà pubblica totale o parziale, promuove entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un censimento di tale aree.
2. 
La Regione, al fine di attrarre nuove imprese, o di sostenere il tessuto produttivo piemontese, prevede modalità di locazione agevolata delle aree di cui al precedente comma, fino al novanta per cento di riduzione del canone in relazione al numero di nuove assunzioni.
3. 
Le locazioni di cui al presente articolo devono avere un valore non inferiore a 1.000.000,00.
Art. 5 
(Alienazione di società partecipate)
1. 
Al fine di non aumentare la tassazione verso i cittadini piemontesi, la Giunta regionale dispone l'alienazione dello 0,78% del capitale sociale di C.A.A.T. S.c.p.A.; 2. La Giunta regionale fornisce inoltre indicazioni a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. per l'alienazione delle sotto indicate società e con le seguenti modalità:
a) 
29,05 per cento del capitale sociale di Ardea Energia S.r.l.;
b) 
30 per cento del capitale sociale di Barricalla S.p.A.;
c) 
30,06 per cento del capitale sociale di C.I.M. S.p.A.;
d) 
30 per cento del capitale sociale di Consepi S.p.A.;
e) 
15 per cento del capitale sociale di M.I.A.C. S.c.p.A.;
f) 
8 per cento del capitale sociale di S.A.G.A.T. S.p.A.;
g) 
40 per cento del capitale sociale di S.I.TO. S.p.A.;
h) 
40 per cento del capitale sociale di Strambino Solar S.r.l.;
i) 
40 per cento del capitale sociale di Terme di Acqui S.p.A.;
j) 
43,54 per cento di Torino Nuova Economia S.p.A.
2. 
Le alienazioni di cui ai precedenti commi devono avere un valore complessivo non inferiore ai 50.000.000,00 di euro.
3. 
Le alienazioni di cui al presente articolo sono disposte entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 6 
(Alienazione del patrimonio di società partecipate)
1. 
La Giunta regionale dà mandato a Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. di provvedere alla vendita del patrimonio di proprietà delle società partecipate per un valore non inferiore a 10.000.000,00 di euro.
Art. 7 
(Alienazione del patrimonio regionale)
1. 
La Regione Piemonte, nell'ambito della razionalizzazione del proprio patrimonio, anche finalizzata a non aumentare la tassazione verso i cittadini piemontesi, dispone la pubblicazione di bandi di alienazione del patrimonio regionale per un valore non inferiore a 40.000.000,00 di euro.
2. 
La pubblicazione dei bandi di cui al precedente comma deve avvenire entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 8 
(Affidamenti onerosi di proprietà regionali)
1. 
La Regione Piemonte, anche al fine di qualificare il proprio patrimonio, quello degli enti parco e delle società partecipate, procede alla pubblicazione di bandi che prevedono affidamenti per un periodo fra i 10 e i 60 anni.
2. 
Gli affidamenti di cui al precedente comma possono prevedere interventi di manutenzione straordinaria finalizzata al recupero del patrimonio non utilizzato anche con una riduzione del canone del novanta per cento rispetto ai lavori eseguiti.
3. 
Gli affidamenti di cui al presente articolo devono essere disposti per un valore non inferiore a 1.000.000,00 di euro.
Art. 9 
(Valorizzazione patrimonio di proprietà delle Aziende Sanitarie Regionali)
1. 
Al fine di valorizzare il patrimonio regionale di proprietà delle A.S.R. le stesse procedono, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, all'alienazione degli immobili di proprietà non utilizzati per la diretta erogazione di servizi sanitari.
2. 
Le alienazioni di cui al presente comma devono avere un valore non inferiore a 10.000.000,00 di euro.
Art. 10 
(Norma finanziaria)
1. 
Per le nuove entrate previste dalla presente legge, ammontanti a 112.000.000,00 di euro si fa riferimento all'UPB DB0902 (Risorse finanziarie Ragioneria, Titolo IV).
2. 
Le nuove spese sono quantificate in 1.000.000,00 di euro che trova stanziamento nell'ambito dell'UPB DB15091 (Istruzione, formazione professionale e lavoro - programmazione dell'attività formativa - Titolo 1, spese correnti) alla cui copertura di fa fronte con le entrate di cui al comma 1.