Disegno di legge regionale n. 79 presentato il 01 dicembre 2014
NORME PER IL CONFERIMENTO ALLE UNIONI MONTANE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE GIA' ATTRIBUITE DALLA REGIONE ALLE COMUNITA' MONTANE

Art. 1. 
(Modifiche alla l.r. 3/2014)
1. 
In deroga a quanto previsto dall' articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3 (Legge sulla montagna), al fine di garantire continuità nella gestione delle funzioni amministrative in vista del riordino complessivo della materia conseguente alla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), le funzioni amministrative di cui all' articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca) sono mantenute in capo alle comunità montane fino alla chiusura delle pratiche relative alla programmazione comunitaria dello sviluppo rurale 2007 - 2013.
2. 
Relativamente alle funzioni di cui al comma 1 , resta ferma la possibilità, per la Giunta regionale, di intervenire in via sostitutiva ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), come da ultimo modificata dalla legge regionale 19 maggio 2011, n. 8 .
3. 
Nelle leggi regionali individuate con il provvedimento previsto dall' articolo 10 della l.r. 3/2014 , ogni riferimento alle comunità montane è da intendersi riferito alle unioni montane.
4. 
All' articolo 15, comma 2, della l.r. 3/2014 , le parole: "
31 dicembre 2014
", sono sostituite dalle seguenti: "
31 dicembre 2015
".
Art. 2. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto , ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.