NORME PER IL CONFERIMENTO ALLE UNIONI MONTANE DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE GIA' ATTRIBUITE DALLA REGIONE ALLE COMUNITA' MONTANE
Art. 1.
(Modifiche alla l.r. 3/2014)
1.
In deroga a quanto previsto dall'
articolo 3, comma 2, lettera c) della legge regionale 14 marzo 2014, n. 3
(Legge sulla montagna), al fine di garantire continuità nella gestione delle funzioni amministrative in vista del riordino complessivo della materia conseguente alla
legge 7 aprile 2014, n. 56
(Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), le funzioni amministrative di cui all'
articolo 3 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 17
(Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca) sono mantenute in capo alle comunità montane fino alla chiusura delle pratiche relative alla programmazione comunitaria dello sviluppo rurale 2007 - 2013.
2.
Relativamente alle funzioni di cui al
comma 1
, resta ferma la possibilità, per la Giunta regionale, di intervenire in via sostitutiva ai sensi dell'
articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34
(Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), come da ultimo modificata dalla
legge regionale 19 maggio 2011, n. 8
.
3.
Nelle leggi regionali individuate con il provvedimento previsto dall'
articolo 10 della l.r. 3/2014
, ogni riferimento alle comunità montane è da intendersi riferito alle unioni montane.
4.
All'
articolo 15, comma 2, della l.r. 3/2014 , le parole: "
", sono sostituite dalle seguenti: "
".
31 dicembre 2014
31 dicembre 2015
Art. 2.
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.