Proposta di legge regionale n. 78 presentata il 01 dicembre 2014
"USO TERAPEUTICO DELLA CANAPA (CANNABIS). DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI FARMACI E DEI PREPARATI GALENICI MAGISTRALI A BASE DI CANNABINOIDI PER FINALITA' TERAPEUTICHE NELL'AMBITO DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E PROMOZIONE DELLA RICERCA E AZIONI SPERIMENTALI PRODROMICHE ALLA PRODUZIONE DA PARTE DI SOGGETTI AUTORIZZATI"

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione riconosce il diritto di ogni cittadino a ricevere cure, a base di cannabis (di seguito canapa) e principi attivi cannabinoidi, in considerazione dei dati scientifici a sostegno della loro efficacia. Nella letteratura scientifica si trova infatti una vasta produzione rispetto all'uso terapeutico della cannabis in pazienti che non abbiano adeguatamente risposto ad altri trattamenti, in particolare nel campo oncologico.
2. 
La Regione detta disposizioni organizzative relative all'uso terapeutico di canapa e principi attivi cannabinoidi nell'ambito del servizio sanitario regionale, nel rispetto della normativa nazionale in materia e in particolare del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e s.m.i. (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i. (Attuazione della direttiva 2001/83/CE - e successive direttive di modifica - relativa a un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE), della legge 8 aprile 1998, n. 94 e s.m.i. (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23, recante disposizioni urgenti in materia di sperimentazioni cliniche in campo oncologico e altre misure in materia sanitaria) e del decreto ministeriale 11 febbraio 1997 e s.m.i. (Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero).
Art. 2 
(Definizioni, acquisto all'estero e modalità di prescrizione)
1. 
Per principi attivi cannabinoidi si intendono i principi attivi, di sintesi o di origine naturale, classificati in base a quanto previsto dall'articolo 14 del D.P.R. 309/1990 e s.m.i..
2. 
Per medicinali cannabinoidi si intendono i medicinali, di origine industriale o galenici, preparati a partire da canapa e/o principi attivi cannabinoidi e classificati in base a quanto previsto dall'articolo 14 del D.P.R. 309/1990 e s.m.i. successive modifiche.
3. 
L'acquisto dall'estero di canapa e di medicinali cannabinoidi è disciplinato dal decreto del Ministro della sanità 11 febbraio 1997 e s.m.i. ed è consentito, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del suddetto decreto, in mancanza di valida alternativa terapeutica.
4. 
I medicinali cannabinoidi sono prescritti dal medico curante, specialista o di medicina generale. Le modalità di redazione delle prescrizioni mediche sono disciplinate dalla legislazione vigente in materia.
5. 
Salvo diverse disposizioni normative, la spesa per le cure con medicinali cannabinoidi è posta a carico del Servizio sanitario regionale secondo le modalità di cui all'articolo 3.
Art. 3 
(Modalità di somministrazione)
1. 
La somministrazione di medicinali cannabinoidi per finalità terapeutiche può avvenire:
a) 
in ambito ospedaliero o in strutture a esso assimilabili;
b) 
in ambito domiciliare.
2. 
L'onere della spesa per l'acquisto di canapa e principi attivi cannabinoidi importati dall'estero in base al decreto ministeriale 11 febbraio 1997 e s.m.i. deve essere imputato a fondi pubblici, se il trattamento è ritenuto indispensabile.
3. 
L'ospedale o la struttura a esso assimilabile, se sprovvisti di farmacia, prestano assistenza al proprio personale medico per il reperimento dei farmaci cannabinoidi presso una farmacia ospedaliera o presso una farmacia aperta al pubblico.
4. 
La somministrazione dei medicinali cannabinoidi per finalità terapeutiche è "in ambito domiciliare" se è iniziata al di fuori dell'ospedale o di una struttura a esso assimilabile.
Art. 4 
(Soggetti privati e approvvigionamento dei medicinali cannabinoidi)
1. 
Le modalità di importazione e acquisto per finalità terapeutiche di medicinali cannabinoidi registrati all'estero sono disciplinate secondo quanto previsto dalla normativa statale. In tal caso le Aziende e gli enti del Servizio Sanitario Regionale coadiuvano gli assistiti nell'osservanza delle procedure previste dalle disposizioni statali.
2. 
Quando la terapia a base di medicinali cannabinoidi e preparazioni galeniche magistrali avviene in ambito domiciliare, la spesa per tale terapia è a carico del Servizio sanitario regionale.
Art. 5 
(Centralizzazione degli acquisti)
1. 
Al fine di ridurre le spese fisse connesse all'acquisto e alla preparazione di medicinali cannabinoidi, nelle more della sperimentazione dei progetti pilota di cui all'articolo 6, la Giunta regionale, entro tre mesi, verifica la possibilità di centralizzare acquisti, stoccaggio e distribuzione alle farmacie ospedaliere abilitate, avvalendosi di strutture regionali.
Art. 6 
(Produzione e preparazione medicinali cannabinoidi. Progetti pilota)
1. 
La Giunta Regionale, ai fini della presente legge e per ridurre il costo della canapa e dei principi attivi cannabinoidi importati dall'estero, è autorizzata ad avviare azioni sperimentali o specifici progetti pilota con lo Stabilimento Chimico Farmaceutico Militare di Firenze o con altri soggetti autorizzati, secondo la normativa vigente, per la produzione di sostanze e preparazione di origine vegetale a base di canapa.
2. 
Al fine di cui al comma 1, la Giunta regionale è altresì autorizzata ad avviare progetti di ricerca e azioni sperimentali, prodromici alla produzione da parte di soggetti autorizzati secondo la normativa vigente, con l'Università degli Studi di Torino, il Politecnico di Torino e l'Università degli Studi del Piemonte Orientale, le associazioni di soggetti privati affetti da patologie, che necessitano, da prescrizione medica, di sostanze o preparati vegetali a base di cannabis e che operano nel rispetto del D.P.R. 309/90, e altri soggetti portatori di interesse o di specifiche competenze.
Art. 7 
(Informazione scientifica e promozione della ricerca)
1. 
La Regione promuove:
a) 
la diffusione della conoscenza dell'impiego e degli effetti della canapa, anche per finalità diverse da quelle terapeutiche, in particolare nel settore tessile, edile e delle bonifiche ambientali;
b) 
corsi di formazione e di aggiornamento periodici per gli operatori sanitari, finalizzati alla conoscenza degli sviluppi sperimentali e scientifici per l'impiego terapeutico della canapa e dei principi attivi cannabinoidi;
c) 
la ricerca scientifica finalizzata alla sperimentazione clinica dell'efficacia della canapa nelle patologie neurologiche, infiammatorie croniche, degenerative, autoimmunitarie e psichiatriche e al miglioramento della terapia del dolore e delle cure terminali;
d) 
progetti di ricerca su cure palliative e terapie del dolore presentati dagli istituti di ricerca pubblici e universitari, privilegiando quelli che vengono sviluppati con il coinvolgimento delle strutture ospedaliere presenti nella regione.
Art. 8 
(Norme di attuazione)
1. 
La Giunta regionale adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, provvedimenti finalizzati a:
a) 
assicurare l'applicazione omogenea sul territorio regionale delle disposizioni contenute nella presente legge;
b) 
monitorare il consumo dei medicinali cannabinoidi, distinti in medicinali importati e preparati galenici magistrali, con previsione di periodica trasmissione dei relativi dati al competente assessorato;
c) 
attuare la promozione di accordi con i ministeri competenti.
2. 
La Giunta Regionale trasmette alla competente commissione consiliare, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e poi con cadenza annuale, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente legge, con l'indicazione:
a) 
per ciascuna azienda sanitaria, del numero di pazienti trattati con medicinali cannabinoidi, distinti per patologia e per tipologia di assistenza;
b) 
di criticità eventualmente verificatesi nell'applicazione della presente legge, con particolare attenzione alle disomogeneità riscontrate sul territorio e alle difficoltà inerenti l'acquisto e l'erogazione dei medicinali cannabinoidi;
c) 
dell'andamento della spesa, anche con riferimento alla centralizzazione degli acquisti di canapa e principi attivi cannabinoidi di cui all'articolo 5.
3. 
La Giunta regionale, dopo un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e per gli anni successivi, relaziona in Consiglio sui risultati della sperimentazione di cui all'articolo 6.
Art. 9 
(Norma finanziaria)
1. 
Gli oneri di parte corrente di cui agli articoli 4, 5 e 6 della presente legge valutati in 200.000,00 euro per ciascun anno del biennio 2015-2016, in termini di competenza, allocati nell'unità previsionale di base UPB DB20161 (Sanità Organizzazione S.S. ospedalieri e territoriali Titolo I spese correnti) del bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016, sono coperti con le risorse finanziarie dell'UPB DB09011 (Risorse finanziarie Bilancio Titolo I spese correnti) del bilancio pluriennale 2014-2016.