Disegno di legge regionale n. 77 presentato il 27 novembre 2014
Disposizioni regionali in materia di semplificazione.

Sommario:            

Titolo I. 
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO
Capo I. 
Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38
Art. 1. 
(Sostituzione dell'articolo 4 della l.r. 38/2006)
1. 
L'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande), è sostituito dal seguente: "
Art. 4.
(Requisiti morali per l'accesso e l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande)
1.
L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande é subordinato al possesso dei requisiti di morali di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
".
Art. 2. 
(Modifiche dell'articolo 5 della l.r. 38/2006)
1. 
Il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 38/2006, è sostituito dal seguente: "
1.
L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande è subordinato al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi 6 e 6 bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
".
2. 
Al comma 4 dell'articolo 5 della l.r. 38/2006, le parole: "
di cui al comma 1, lettera a)
", sono sostituite dalle seguenti: "
di cui all'articolo 71, comma 6, lettera a) del d.lgs. 59/2010
", e il capoverso: "
La Giunta regionale adotta inoltre, sentite le organizzazioni delle imprese del settore più rappresentative a livello regionale, le indicazioni occorrenti per il riconoscimento dei requisiti professionali relativi alla qualifica di formazione professionale regionale del comparto alberghiero di cui al comma 1, lettera b) bis
", è soppresso.
3. 
I commi 5, 6 e 7 dell'articolo 5 della l.r. 38/2006, sono abrogati.
4. 
Al comma 8 dell'articolo 5 della l.r. 38/2006, le parole: "
al comma 1, lettera a)
", sono sostituite dalle seguenti: "
al presente articolo
".
Art. 3. 
(Modifiche dell'articolo 9 della l.r. 38/2006)
1. 
La rubrica dell'articolo 9 della l.r. 38/2006, è sostituita dalla seguente: "
Funzioni amministrative comunali
".
2. 
Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 38/2006, è sostituito dal seguente: "
1.
L'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente per territorio. Negli altri casi, limitatamente alle zone del territorio da sottoporre a tutela ai sensi dell'articolo 8, comma 5 o per motivi di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità, nonché di tutela della salute e dei lavoratori, l'apertura e il trasferimento di sede sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, tramite il SUAP.
3.
Il comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 38/2006, è sostituito dal seguente: 2. L'esercizio dell'attività di somministrazione è soggetto al possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 e al rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, commi 1, 2, 3 e 4.
". 4. Al comma 3 dell'articolo 9 della l.r. 38/2006, le parole: "Nei termini previsti dall'articolo 16, comma 1, lettera a)", sono soppresse. 5. Il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 38/2006, è abrogato. 6. Il comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 38/2006, è sostituito dal seguente: "5. Nei casi in cui l'attività di somministrazione di alimenti e bevande é soggetta ad autorizzazione, il comune con proprio regolamento disciplina il procedimento concernente le relative domande, stabilisce il termine, comunque non superiore ai sessanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande si intendono accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, e adotta tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza all'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione).". 7. Dopo il comma 5 dell'articolo 9 della l.r. 38/2006, è aggiunto, infine, il seguente: "5 bis. Per le fattispecie non espressamente previste dalla presente legge le vicende giuridico amministrative relative all'esercizio dell'attività sono soggette a comunicazione allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune competente per territorio.".
Art. 4. 
(Modifiche dell'articolo 10 della l.r. 38/2006)
1. 
Il comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 38/2006, è sostituito dal seguente: "
1.
L'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività priva di dichiarazioni asseverate ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto1990, n. 241, e non è soggetta al possesso dei requisiti previsti dal comma 6 dell'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 38/2006 è abrogato.
3. 
Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 38/2006 le parole: "
e 2
", sono soppresse.
Art. 5. 
(Modifiche dell'articolo 11 della l.r. 38/2006)
1. 
La rubrica dell'articolo 11 della l.r. 38/2006, è sostituita dalla seguente: "
Esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale
".
2. 
Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente: "
1.
L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale è soggetto a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) da presentare allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
".
3. 
Il comma 3 dell'articolo 11 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente: "
3.
Nella segnalazione certificata di inizio attività per l'esercizio dell'attività di somministrazione in forma stagionale sono indicati il periodo o i periodi nei quali è svolta l'attività.
".
4. 
Il comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente: "
4.
Ai fini dell'esercizio dell'attività si applicano tutte le disposizioni relative all'attività di somministrazione non avente durata temporale limitata.
".
Art. 6. 
(Modifiche dell'articolo 14 della l.r. 38/2006)
1. 
Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente: "
1.
Il responsabile della struttura regionale competente in materia di commercio adotta con proprio provvedimento la modulistica unica relativa alle autorizzazioni, alle segnalazioni di inizio attività e alle comunicazioni previste dalla presente legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 31 della l.r. 14/2014.
".
Art. 7. 
(Modifiche dell'articolo 16 della l.r. 38/2006)
1. 
La rubrica dell'articolo 16 della l.r. 38/2006 è sostituita dalla seguente: "
Provvedimenti interdettivi.
".
2. 
Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 38/2006, le parole: "
L'autorizzazione è revocata quando:
" sono sostituite dalle seguenti :"
È disposto il divieto di prosecuzione dell'attività o, nei casi soggetti ad autorizzazione, la revoca dell'autorizzazione, quando:
".
Art. 8. 
(Modifiche dell'articolo 16 bis. della l.r. 38/2006)
1. 
Al comma 1 dell'articolo 16 bis della l.r. 38/2006 le parole: "
l'autorizzazione all'esercizio
", sono sostituite dalle seguenti: "
l'esercizio
".
Art. 9. 
(Modifiche dell'articolo 21 della l.r. 38/2006)
1. 
Il comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 38/2006 è sostituito dal seguente: "
1.
A chiunque esercita l'attività di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico senza titolo abilitativo, o quando il medesimo titolo è revocato o sospeso, o senza i requisiti di cui all'articolo 4, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500,00 euro a 12.000,00 euro.
".
Capo II. 
Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38
Art. 10. 
(Abrogazione dell'articolo 17 della l.r. 38/2009)
1. 
L'articolo 17 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno), è abrogato.
Capo III. 
Modifiche alla legge regionale 12 novembre 1999, n. 28
Art. 11. 
(Inserimento dell'articolo 6 bis nella l.r. 28/1999)
1. 
Dopo l'articolo 6 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), è inserito il seguente: "
Art. 6 bis.
(Esercizi di vicinato e forme speciali di vendita)
1.
L'apertura, il trasferimento di sede, l'ampliamento di superficie, l'aggiunta di settore merceologico e il trasferimento della titolarità di un esercizio di vicinato, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio), sono soggetti a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune competente per territorio.
2.
Alle disposizioni di cui al comma 1 sono inoltre soggette:
a)
l'attività di vendita al dettaglio negli spacci interni di cui all'articolo 16 del d.lgs. 114/1998;
b)
l'attività di vendita al dettaglio per mezzo di apparecchi automatici di cui all'articolo 17 del d.lgs. 114/1998;
c)
l'attività di vendita al dettaglio per corrispondenza o tramite televisione o altri sistemi di comunicazione di cui all'articolo 18 del d.lgs. 114/1998;
d)
l'attività di vendita al dettaglio o raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore, di cui all'articolo 19 del d.lgs. 114/1998.
3.
L'attività di vendita di cui al comma 2, lettera b) effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni previste per gli esercizi di vendita.
4.
Nel caso in cui l'attività di cui al comma 2, lettera b) è svolta in spazi o locali variamente ubicati su area privata o pubblica, l'avvio dell'attività è soggetto ad un'unica SCIA commerciale da presentare allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) del comune della Regione Piemonte nel quale l'esercente intende avviare l'attività. Le successive installazioni e cessazioni di distributori automatici sono comunicate periodicamente e direttamente all'ASL competente per territorio, in relazione al comune in cui sono dislocati gli apparecchi, nel solo caso in cui gli stessi distribuiscano prodotti alimentari.
5.
Per le fattispecie non espressamente previste dal presente articolo le vicende giuridico amministrative relative alle attività di vendita sono soggette a comunicazione al SUAP del comune competente per territorio.
6.
Il responsabile della struttura regionale competente in materia di commercio adotta con proprio provvedimento la modulistica unica relativa alle autorizzazioni, alle segnalazioni di inizio attività e alle comunicazioni previste dalla presente legge, in conformità a quanto previsto dall'articolo 31 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione).
".
Titolo II. 
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI TURISMO
Capo I. 
Semplificazioni in materia alberghiera
Art. 12. 
(Oggetto e finalità)
1. 
La Regione Piemonte, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, promuove e disciplina le aziende alberghiere al fine di:
a) 
valorizzare la fruizione turistica dei beni naturalistici, ambientali, e culturali del territorio;
b) 
accrescere la competitività mediante un'offerta differenziata, anche attraverso forme di ospitalità diffusa, prevedendo il miglior utilizzo del patrimonio edilizio esistente, il recupero ed il restauro conservativo;
c) 
garantire un livello qualitativo ottimale dei servizi offerti al turista.
2. 
Nel rispetto di quanto disposto al comma 1, la Regione individua le aziende alberghiere e stabilisce criteri e modalità per la loro classificazione ai sensi della normativa nazionale in materia vigente.
Art. 13. 
(Aziende alberghiere)
1. 
Sono aziende alberghiere le strutture ricettive, a gestione unitaria, organizzate per fornire al pubblico alloggio, servizi accessori ed eventualmente servizio di bar e ristorazione in unità abitative, intese come camere o appartamenti, con o senza servizio autonomo di cucina.
2. 
Le aziende alberghiere si distinguono in:
a) 
"alberghi" quando offrono alloggio prevalentemente in camere;
b) 
"residenze turistico-alberghiere" quando offrono alloggio prevalentemente in appartamenti costituiti da uno o più locali, dotati di servizio autonomo di cucina.
3. 
Negli alberghi è consentita la presenza di unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina a condizione che il numero dei posti letto non sia superiore al 40 per cento della capacità ricettiva totale.
4. 
Con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, è definita la disciplina di dettaglio delle aziende alberghiere.
Art. 14. 
(Tipologie alberghiere)
1. 
In relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, le aziende alberghiere si articolano nelle seguenti tipologie:
a) 
"motel": esercizio ricettivo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggio per tanti posti macchina o imbarcazioni quante sono le unità abitative degli ospiti, maggiorate del dieci per cento, nonché i servizi di primo intervento di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda o fredda e di bar;
b) 
"
villaggio albergo
": esercizio ricettivo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso e inserito in area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti;
c) 
"albergo meublè o garnì ": esercizio ricettivo che fornisce solo il servizio di alloggio, eventualmente con prima colazione, senza ristorante;
d) 
"albergo-dimora storica": esercizio ricettivo la cui attività si svolge in immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e servizi minimi della classe 4 stelle;
e) 
"albergo-centro benessere": esercizio ricettivo dotato di impianti e attrezzature adeguate per fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con strutture e servizi minimi della classe 3 stelle. In caso di offerta di servizi termali o trattamenti estetici e dietetici, l'albergo centro-benessere può fregiarsi della denominazione rispettivamente di "albergo termale" o di "albergo beauty farm";
f) 
"albergo diffuso": esercizio ricettivo caratterizzato dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento e delle sale di uso comune nonché dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, integrate tra loro da servizi centralizzati, ed organizzate attraverso la valorizzazione di più immobili esistenti, purché coerente con il funzionamento unitario dell'esercizio alberghiero;
g) 
"condhotel": esercizio ricettivo aperto al pubblico composto da una o più unità immobiliari ubicate nello stesso comune o da parti di esse, che forniscono alloggio, servizi accessori ed eventualmente vitto, in camere destinate alla ricettività e, in forma integrata e complementare, in appartamenti a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina, la cui superficie non può superare il 40 per cento della superficie complessiva dei compendi immobiliari interessati.
2. 
In alternativa all'indicazione albergo può essere usata l'indicazione hotel, grand hotel o palace hotel se la struttura è collocata nelle due posizioni di vertice della classifica alberghiera, oppure resort se la struttura è collocata in contesti ambientali di particolare suggestione o rilevanza artistico-storico-culturale che offrono servizi di pregio ludico-sportivi alla clientela.
3. 
In alternativa all'indicazione residenza turistico-alberghiera possono essere utilizzate le denominazioni hotel residence, albergo residenziale o aparthotel.
Art. 15. 
(Albergo diffuso)
1. 
L'albergo diffuso assicura i requisiti minimi di ospitalità alberghiera, può includere la prima colazione, nonché la preparazione e somministrazione di alimenti e bevande ed altri servizi accessori.
2. 
Negli alberghi diffusi è consentita la presenza di unità abitative dotate di servizio autonomo di cucina, a condizione che il numero dei posti letto non sia superiore al 30 per cento della capacità ricettiva totale.
3. 
Con il regolamento di cui all'articolo 16, comma 2 è definita la disciplina di dettaglio degli alberghi diffusi.
Art. 16. 
(Regolamento di attuazione)
1. 
La Giunta regionale, con proprio regolamento, predisposto ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto, nel rispetto dell'articolo 1, nonché dei seguenti principi, con riferimento alle aziende alberghiere, disciplina:
a) 
il numero minimo di unità abitative per gli alberghi e le residenze turistico alberghiere;
b) 
la destinazione urbanistica degli immobili e l'idoneità dei locali;
c) 
la disciplina delle dipendenze alberghiere tenendo conto del loro carattere accessorio;
d) 
il livello di classificazione delle aziende alberghiere, sulla base del possesso degli standard qualitativi minimi delle prestazioni e della qualità dei servizi offerti nonché delle dotazioni e attrezzature presenti;
e) 
il periodo di apertura delle aziende alberghiere tenendo conto della possibilità di esercitare l'attività con apertura annuale o stagionale;
f) 
la riserva di denominazione nell'ottica della trasparenza dell'attività e delle esigenze di tutela del consumatore.
2. 
Con riferimento all'albergo diffuso il regolamento di cui al comma 1 stabilisce:
a) 
le modalità di svolgimento e gestione dell'ospitalità diffusa in un'ottica di complementarietà all'ospitalità alberghiera;
b) 
le caratteristiche e requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari dell'albergo diffuso nel rispetto della tipicità dei luoghi e dei regolamenti edilizi comunali;
c) 
le destinazione d'uso degli immobili e criteri di eleggibilità e capacità ricettiva per un'ottimale localizzazione dell'albergo diffuso sul territorio piemontese;
d) 
il tema distintivo e criteri di classificazione dell'albergo diffuso in armonia con gli standards nazionali vigenti per le aziende alberghiere;
e) 
la classificazione delle strutture sulla base delle caratteristiche di cui al comma 1, lettera d).
Art. 17. 
(Segnalazione certificata di inizio attività)
1. 
Chiunque intende gestire un'azienda alberghiera, presenta una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in modalità telematica allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune sul cui territorio insistono le strutture e gli immobili da destinare all'attività, su apposita modulistica predisposta e resa disponibile dalla struttura regionale competente.
2. 
L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, è subordinata al possesso:
a) 
dei requisiti previsti dal regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
b) 
dei requisiti previsti in materia di prevenzione incendi ai sensi del decreto del Ministro dell'Interno 9 aprile 1994 (Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere) nonché dell'Allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122);
c) 
dei requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari previsti dalla normativa vigente.
3. 
Il SUAP, ricevuta la SCIA, ne trasmette tempestivamente copia in via telematica:
a) 
agli uffici comunali competenti e all'Azienda sanitaria locale (ASL), per l'esercizio delle rispettive attività di vigilanza;
b) 
alla provincia e all'agenzia di accoglienza e promozione turistica locale competenti per territorio, a fini informativi.
4. 
Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità indicati nella segnalazione di cui al comma 1 è segnalata, entro e non oltre 10 giorni successivi al suo verificarsi, al SUAP competente per territorio, che procede ai sensi del comma 3.
Art. 18. 
(Sospensione e cessazione dell'attività alberghiera)
1. 
L'esercizio dell'attività alberghiera svolto in assenza di SCIA, comporta, oltre alle sanzioni di cui all'articolo 21, comma 1, la cessazione dell'attività medesima.
2. 
In caso di sopravvenuta carenza di una o più condizioni che hanno legittimato l'esercizio dell'attività, il comune, o altra autorità competente, assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell'esercizio dell'attività fino ad un massimo di sessanta giorni.
3. 
Trascorso il periodo di sospensione senza il ripristino delle condizioni, il comune ordina la cessazione dell'attività.
4. 
Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, e 3 il comune informa la provincia, l'ASL e l'ATL territorialmente competenti.
5. 
La sospensione temporanea o la cessazione volontaria dell'attività sono soggette a comunicazione.
6. 
Il periodo di sospensione temporanea dell'attività non può essere superiore a mesi sei, prorogabili da parte del comune, di ulteriori mesi sei. Decorso tale termine l'attività, qualora non riavviata, si intende definitivamente cessata.
Art. 19. 
(Obblighi e divieti)
1. 
Il gestore dell'azienda alberghiera assolve ai seguenti obblighi:
a) 
ottemperare, ai sensi degli articolo 17, comma 1, alle procedure di segnalazione al SUAP del comune territorialmente competente;
b) 
ottemperare, ai sensi degli articolo 17, comma 4, alle procedure di segnalazione al SUAP del comune territorialmente competente;
c) 
esporre in modo visibile all'esterno e all'interno dell'azienda il segno distintivo della classe assegnata realizzato in conformità al modello stabilito dalla Regione;
d) 
comunicare le caratteristiche e i prezzi che l'operatore intende praticare nell'anno successivo ed esporli al pubblico ai sensi della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive). In difetto di comunicazione si intendono confermati i prezzi massimi e le caratteristiche funzionali dell'anno precedente;
e) 
comunicare alla provincia i dati previsti dall'articolo 5 bis della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica - Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera) ai fini della rilevazione del movimento dei clienti negli esercizi agrituristici e ad agevolare la raccolta dei dati statistici nel settore del turismo;
f) 
ottemperare agli adempimenti derivanti dalle norme di legge in materia di Pubblica sicurezza.
2. 
È fatto divieto al gestore dell'azienda alberghiere di utilizzare, nella ragione o denominazione sociale, nell'insegna e in qualsiasi forma di comunicazione al pubblico, anche telematica, tipologie diverse da quelle previste all'articolo 14 o idonee ad indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività ricettiva.
Art. 20. 
(Funzioni di vigilanza)
1. 
Ferme restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal comune o altra autorità territorialmente competente.
Art. 21. 
(Sanzioni)
1. 
Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 6.000.
2. 
Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 3.000.
3. 
Chiunque gestisce un'azienda alberghiera in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c) ovvero attribuisce al proprio esercizio una classifica diversa da quella assegnata, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa da euro 1.500 ad euro 3.500.
4. 
Le irregolarità nella pubblicazione dei prezzi e delle caratteristiche di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d) sono soggette alle disposizioni sanzionatorie di cui all'articolo 6 della legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicità dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive).
5. 
La mancata trasmissione dei dati di cui all'articolo 19, comma 1 lettera e), è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 5 bis, comma 2, della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica - Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo e industria alberghiera).
6. 
Il titolare dell'azienda alberghiera che viola le disposizioni dell'articolo 19, comma 1, lettera f) in materia di comunicazione degli alloggiati all'autorità di Pubblica sicurezza, incorre nella sanzione di cui all'articolo 17 del r.d. 773/1931.
7. 
Chiunque viola gli obblighi di cui all'articolo 19, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 3.000.
8. 
In caso di reiterata violazione delle disposizioni previste nell'articolo 19, il comune o altro soggetto avente titolo può procedere, previa diffida, alla sospensione dell'attività nonché all'eventuale sua cessazione.
9. 
Ogni violazione alle prescrizioni stabilite dal regolamento di Giunta di cui all'articolo 16 è punita con la sanzione amministrativa fino ad euro 5.000.
Art. 22. 
(Applicazione delle sanzioni)
1. 
L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 21 commi 1, 2, 3 e 7 sono di competenza del comune, quelle di cui all'articolo 21 comma 4 sono di competenza della provincia sul cui territorio insiste la struttura ricettiva alberghiera.
2. 
Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
3. 
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) come, da ultimo, modificata dalla legge regionale 1° luglio 2011, n. 9 e nella legge regionale 14 gennaio 1997, n. 7 (Sanzioni amministrative in materia igienico-sanitaria).
Art. 23. 
(Norme transitorie e finali)
1. 
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 16 la classificazione delle nuove aziende alberghiere è effettuata sulla base dell'articolo 3 della legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere), allegato A.
2. 
La classifica attribuita alle aziende alberghiere ai sensi della l.r. 14/1995, è adeguata entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 16.
3. 
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 16, i gestori di alberghi diffusi provvedono alla classificazione delle relative strutture.
4. 
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 16, valgono le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 74-7665 del 21 maggio 2014, limitatamente agli alberghi diffusi ubicati in territori montani.
Art. 24. 
(Abrogazioni)
1. 
Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) 
il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 14 luglio 1988 n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, l.r. 15 aprile 1985, n. 31);
b) 
la l.r.14/1995, salvo quanto disposto dal comma 2;
c) 
l'articolo 26 della legge regionale 12 agosto 2013, n. 17 (Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2013).
2. 
Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 16, è abrogato l'articolo 3 della l.r. 14/1995.
Capo II. 
Disposizioni in materia di professioni turistiche
Art. 25. 
(Modifiche alla l.r. 33/2001 in materia di professioni turistiche)
1. 
Dopo l'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2001, n. 33 (Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 'Ordinamento della professione di maestro di scì e della legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 Ordinamento della professione di guida alpina), è inserito il seguente: "
Art. 2 bis.
(Guida turistica nazionale)
1.
L'esercizio professionale delle guide turistiche abilitate non è soggetto a vincoli territoriali, fatti salvi i siti di particolare interesse storico,artistico o archeologico individuati ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013).
".
2. 
Al comma 6 bis dell'articolo 3 della l.r. 33/2001, come inserito dall'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2009 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno), le parole: "
e del territorio di riferimento
", sono soppresse.
3. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 33/2001, è inserito il seguente: "
1 bis.
L'iscrizione negli elenchi professionali è effettuata in funzione della sede dell'attività professionale.
".
4. 
Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 33/2001, le parole: "
la località o il territorio di riferimento delle attività
", sono soppresse.
5. 
I commi 1 ter e 1 quater dell'articolo 8 della l.r. 33/2001, sono abrogati.
Capo III. 
Disposizioni relative ad EXPO 2015
Art. 26. 
(Sospensione dell'alinea del comma 4 dell'articolo 15 bis della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31, inerente al periodo complessivo di apertura delle strutture ricettive denominate "bed and breakfast")
1. 
Al fine di incrementare l'offerta turistica in occasione della manifestazione universale "
EXPO 2015
" e considerata l'eccezionalità dell'evento, l'applicazione dell'alinea del comma 4 dell'articolo 15 bis della legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extra-alberghiere), come inserito dalla legge regionale 13 marzo 2000, n. 20, inerente al periodo complessivo di apertura delle strutture ricettive denominate "
bed and breakfast
", è sospesa dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.
Art. 27. 
(Comunicazione all'Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale)
1. 
Entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'esercente l'attività di "bed and breakfast" comunica all'Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL), competente per territorio, l'articolazione del calendario di apertura per l'anno 2015 che sostituisce il precedente inviato ai sensi dell' articolo 15 bis, comma 10, della l.r. 31/1985.
Titolo III. 
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
Art. 28. 
(Disposizioni in materia di concessioni ad uso energetico)
1. 
Fermi restando i criteri previsti dai regolamenti regionali in materia di rilascio della concessione di derivazione di acqua pubblica, nel caso di uso energetico tra più domande concorrenti a parità di condizioni è preferita quella volta a soddisfare il fabbisogno energetico utile all'esercizio delle attività produttive del richiedente.
2. 
La concessione di derivazione volta prevalentemente a soddisfare il fabbisogno energetico utile all'esercizio di un'attività produttiva, non può essere autonomamente oggetto di trasferimento di utenza e decade automaticamente in caso di cessazione definitiva dell'attività produttiva cui è asservita.
Art. 29. 
(Delega alla Giunta regionale in materia di autorizzazione unica ambientale)
1. 
La Giunta regionale è delegata ad approvare uno o più regolamenti per l'attuazione del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, con particolare riferimento all'articolo 3, comma 2 del medesimo regolamento, che consente alle regioni di individuare ulteriori atti di comunicazione, notifica ed autorizzazione in materia ambientale che possono essere ricompresi nell'autorizzazione unica ambientale.
2. 
I regolamenti di cui al comma 1 sono approvati, sentita la competente commissione consiliare, nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
a) 
semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese;
b) 
riduzione degli oneri amministrativi;
c) 
accorpamento degli atti abilitativi in materia ambientale;
d) 
rispetto dei tempi di conclusione dei procedimenti.
Art. 30. 
(Modifiche all'articolo 19 della l.r. 25/1994)
1. 
Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali), dopo la lettera c) è aggiunta, infine, la seguente: "
c bis)
i dati relativi alla quantità di acqua imbottigliata mensilmente.
".
2. 
Il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 25/1994, è abrogato.
Art. 31. 
(Modifiche alla l.r. 42/2000)
1. 
La lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 42 (Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati), è sostituita dalla seguente: "
h)
alla gestione delle garanzie finanziarie, di cui alla Parte IV, Titolo V, del d.lgs. 152/2006, per i siti di interesse nazionale di cui all'articolo 252 del medesimo decreto;
".
2. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 42/2000, sono aggiunti, infine, i seguenti: "
2 bis.
Le garanzie finanziarie di cui alla Parte IV, Titolo V, del d. lgs. 152/2006 per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi sono prestate ai comuni. Nel caso in cui gli interventi ricadano nel territorio di più comuni, le garanzie finanziarie sono prestate a favore del comune maggiormente interessato dall'inquinamento come individuato dal progetto approvato.
2 ter.
La gestione delle garanzie finanziarie già prestate e accettate dalla Regione alla data di entrata in vigore della presente disposizione resta in capo alla Regione medesima.
".
Art. 32. 
(Modifiche all'articolo 16 della l.r. 20/2002)
1. 
Il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge Finanziaria per l'anno 2002), è sostituito dal seguente: "
1.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, il canone di concessione relativo alla prima annualità ed il canone di attingimento sono versati entro quarantacinque giorni dalla data dell'apposita richiesta formulata dalla struttura regionale competente.
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 20/2002, le parole: "
l'ammontare dei canoni non corrisposti
", sono sostituite dalle seguenti: "
gli elementi utili alla definizione dell'ammontare dei canoni non corrisposti
".
3. 
Al comma 3 dell'articolo 16 della l.r. 20/2002, le parole: "
il canone annuo dovuto
", sono sostituite dalle seguenti: "
gli elementi utili alla definizione del canone annuo dovuto
".
4. 
Al comma 4 dell'articolo 16 della l.r. 20/2002, le parole: "
di comunicazione del provvedimento che ne determina l'ammontare
", sono sostituite dalle seguenti: "
della richiesta formulata dalla struttura regionale competente
".
Titolo IV. 
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI TUTELA DEL SUOLO E FORESTE
Art. 33. 
(Modifiche alla l.r. 56/1977)
1. 
L'articolo 31 della legge regionale 5 dicembre 1977, (Tutela ed uso del suolo), è abrogato. Il medesimo continua comunque ad applicarsi in via transitoria ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 34. 
(Modifiche alla l.r. 4/2009)
1. 
Dopo il comma 3 bis dell'articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), è inserito il seguente: "
3 ter.
La Giunta regionale individua le fattispecie di cui al comma 3 bis, lettere c) e d) e definisce modalità e criteri per la loro applicazione.
".
2. 
La lettera b) del comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 4/2009, è abrogata.
3. 
Il comma 7 dell'articolo 19 della l.r. 4/2009 è sostituito dal seguente: "
7.
La compensazione di cui al comma 4 non è dovuta per gli interventi di trasformazione delle aree boscate:
a)
interessanti superfici inferiori ai 500 metri quadrati;
b)
finalizzati alla conservazione del paesaggio o al ripristino degli habitat di interesse comunitario, se previste dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti;
c)
volti al recupero a fini produttivi per l'esercizio dell'attività agro-pastorale, di boschi di neoformazione insediatisi su ex coltivi, prati e pascoli abbandonati da non oltre trent'anni;
d)
per la realizzazione o adeguamento di opere di difesa dagli incendi, di opere pubbliche di difesa del suolo, di viabilità forestale in aree non servite, se previsti dagli strumenti di gestione o pianificazione di dettaglio vigenti.
".
4. 
Il comma 1 dell'articolo 36 della l.r. 4/2009 è sostituito dal seguente: "
1.
Le violazioni alle disposizioni della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi sono soggette alle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie, fatta salva l'applicazione di sanzioni amministrative e pene previste da altre norme statali e regionali:
a)
da 50,00 euro a 500,00 euro per l'esecuzione di interventi selvicolturali senza che sia stata presentata la prescritta comunicazione;
b)
da un decimo all'intero valore delle piante tagliate, con un minimo di 100,00 euro, per l'esecuzione di interventi selvicolturali senza la prescritta autorizzazione;
c)
da una a quattro volte il valore delle piante tagliate o del danno causato per chi, nel corso dell'esecuzione di interventi selvicolturali, tagli o danneggi piante o arrechi altri danni, in violazione alle disposizioni del regolamento forestale, o in difformità alla pianificazione, alla comunicazione o al progetto approvato o alle prescrizioni imposte dall'ente competente;
d)
nel caso di violazione dei divieti previsti dall'articolo 20, l'importo della sanzione prevista alla lettera è raddoppiato;
e)
da 200 euro a 1.200 euro ogni 1000 metri quadri o loro frazione per chi, nel corso di altri interventi, provochi lo sradicamento, il taglio o il danneggiamento di piante in difformità da quanto previsto dal regolamento forestale;
f)
da 5,00 euro a 50,00 euro ogni 100 metri quadri, con un minimo di 100,00 euro, per la mancata sistemazione dei residui di lavorazione nelle tagliate e per il mancato o ritardato sgombero dei prodotti del taglio, in modo difforme alle disposizioni del regolamento forestale;
g)
da 5,00 euro a 50,00 euro a metro lineare per l'apertura di vie di esbosco in modo difforme alle disposizioni del regolamento forestale;
h)
da 500,00 euro a 1.500,00 euro per le installazioni di gru a cavo e fili a sbalzo o per la loro mancata rimozione, in modo difforme alle disposizioni del regolamento forestale;
i)
da 300,00 euro a 3.000,00 euro per l'uso illecito del martello forestale;
l)
da 350 euro a 1.500 euro ogni 1000 metri quadri o loro frazione, nel caso di trasformazione del suolo forestale in altra destinazione d'uso senza la prescritta autorizzazione o in difformità dalla stessa. La medesima sanzione si applica per la mancata esecuzione degli interventi compensativi o per il mancato pagamento del relativo corrispettivo monetario;
m)
da 5,00 euro a 50,00 euro ogni 10 metri quadri o frazione di superficie forestale per danni arrecati al terreno, alla rinnovazione o al sottobosco in violazione al regolamento forestale;
n)
da 5,00 euro a 20,00 euro per ciascuna ceppaia radicata nel bosco ceduo e nella componente a ceduo del governo misto danneggiata durante l'esecuzione dell'intervento.
5.
Al comma 3 dell'articolo 36 della l.r. 4/2009 le parole:
"del regolamento"
, sono sostituite dalle seguenti:
"dei regolamenti"
.

6. Il comma 3 dell'articolo 47 della l.r. 4/2009 è abrogato.

7. La disposizione di cui al comma 2 entra in vigore contestualmente all'entrata in vigore delle modifiche al regolamento regionale 20 settembre 2011, n. 8/R (Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4), finalizzate alla sua attuazione.
".
Titolo V. 
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art. 35. 
(Modifiche all' articolo 40 della l.r. 5/2012)
1. 
Dopo la lettera f) del comma 4 dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012), è aggiunta, infine, la seguente: "
f bis) usare e detenere richiami vivi.
".
2. 
Dopo la lettera dd) del comma 5 dell'articolo 40 della l.r. 5/2012, è aggiunta, infine, la seguente: "
dd bis)
uso e detenzione di richiami vivi: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200.
".
Art. 36. 
(Semplificazioni in materia agricola e di sviluppo rurale)
1. 
In attuazione del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), a partire dall'anno 2015, i procedimenti amministrativi in materia di agricoltura e sviluppo rurale sono gestiti prioritariamente in modalità informatica.
2. 
Il procedimento amministrativo, tracciato attraverso le funzionalità informatiche regionali, è consultabile dai beneficiari in via telematica.
3. 
Ai sensi dell'articolo 65 del d. lgs. 82/2005 le istanze e le dichiarazioni presentate agli enti competenti tramite i servizi telematici regionali, sono valide, se sottoscritte mediante la firma digitale, la firma grafometrica qualificata o quando l'autore è identificato dal sistema informatico:
a) 
con l'uso della carta nazionale dei servizi (CNS);
b) 
con l'uso del sistema di identificazione e profilazione degli utenti della Regione Piemonte.
4. 
Ai sensi dell'articolo 40 bis del d.lgs 82/2005 è istituito il registro di protocollo per la registrazione delle istanze e delle dichiarazioni di cui al comma 3, archiviate nel sistema documentale regionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 44 del d.lgs. 82/2005.
5. 
Nell'ambito dell'anagrafe agricola unica del Piemonte, di cui all'articolo 28 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 (Legge finanziaria per l'anno 2006), è istituito il fascicolo informatico, equivalente digitale del fascicolo aziendale.
6. 
Le comunicazioni relative ai procedimenti di cui al comma 1, avvengono esclusivamente attraverso:
a) 
la posta elettronica certificata (PEC);
b) 
la posta elettronica ordinaria;
c) 
la loro archiviazione nel fascicolo informatico di cui al comma 5.
Titolo VI. 
SEMPLIFICAZIONE IN MATERIA DI ATTIVITÀ ESTRATTIVA
Art. 37. 
(Modifiche alla l.r. 69/1978)
1. 
L'alinea del comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere), è sostituito dal seguente: "
1.
Le domande di autorizzazione alla coltivazione e la documentazione allegata sono presentate in copia cartacea unica all'organo competente per il rilascio; le ulteriori copie richieste sono presentate esclusivamente su supporto informatico conformemente a quanto previsto dall'articolo 27 della legge regionale 14 ottobre 2014m, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo) e devono contenere i seguenti dati:
".
2. 
Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 69/1978, dopo le parole: "
art. 7
", sono aggiunte, infine, le seguenti: "
i provvedimenti finalizzati alla sicurezza di cui agli articoli 674 e 675 del decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 non costituiscono variante al progetto approvato.
".
3. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 69/1978, sono aggiunti, infine, i seguenti: "
1 bis.
Per le cave di pietre ornamentali, nell'ambito del perimetro di cava oggetto di autorizzazione e nel rispetto dei volumi autorizzati, varianti di modesta entità del progetto autorizzato non costituiscono variante al progetto stesso, fatta salva l'eventuale necessità dell'autorizzazione ai sensi del d. lgs. 42/2004, nel caso di modifica dello stato finale dei luoghi.
1 ter.
Le varianti di modesta entità di cui al comma 1 bis sono oggetto di puntuale definizione da parte della Giunta regionale.
".
4. 
Dopo l'articolo 16 della l.r. 69/1978, è inserito il seguente: "
Art. 16 bis.
(Residui di coltivazione e lavorazione dei materiali lapidei)
1.
I residui di coltivazione e lavorazione dei materiali lapidei, compresi i limi di segagione e lavorazione, anche non connessi alla realizzazione di un'opera, quando rispettano le condizioni previste dall'articolo 41 bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere riutilizzati anche come materiale di riempimento dei vuoti di cava.
".
5. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 69/1978, dopo le parole : "
i dati statistici
", sono aggiunte, infine, le seguenti: "
e quelli eventualmente necessari all'implementazione della Banca dati delle attività estrattive tramite web attraverso il Servizio Esercenti Minerari di Sistema Piemonte; la mancata presentazione dei dati statistici entro il 30 aprile dell'anno successivo al quale i dati stessi sono riferiti, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, secondo comma
".
Art. 38. 
(Modifiche alla l.r. 44/2000)
1. 
La lettera e) del comma 2 e il comma 5 dell'articolo 32 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d. lgs. 112/1998), sono abrogati.
2. 
La lettera e) del comma 2 e il comma 5 dell'articolo 33 della l.r. 44/2000, sono abrogati.
Titolo VII. 
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI ENERGIA
Art. 39. 
(Disposizioni in materia di promozione dell'efficienza energetica e dell'uso di fonti energetiche rinnovabili)
1. 
La Regione, in attuazione delle direttive del Parlamento europeo e del Consiglio 28/2009/CE (Promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), 2010/31/UE (Prestazione energetica nell'edilizia), 27/2012/CE (sull'efficienza energetica) e nel rispetto dei principi statali in materia, demanda alla Giunta regionale l'adozione di provvedimenti diretti a:
a) 
promuovere l'efficienza energetica negli usi finali;
b) 
promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili nel rispetto delle caratteristiche del territorio;
c) 
disciplinare le attività di accertamento ed ispezione degli impianti termici;
d) 
definire i criteri di accreditamento dei soggetti abilitati al rilascio dell'attestato di prestazione energetica degli edifici e del sistema di registrazione degli impianti termici mediante rilascio obbligatorio di un codice impianto e di appositi bollini;
e) 
promuovere l'innovazione e la diffusione di sistemi impiantistici e costruttivi che consentano l'uso razionale dell'energia e la riduzione degli impatti, anche attraverso l'informazione e la sensibilizzazione degli utenti finali, la formazione e l'aggiornamento degli operatori del settore;
f) 
definire forme di incentivazione economica per imprese, enti pubblici e cittadini, destinate alla realizzazione di interventi di miglioramento individuati in diagnosi energetiche o in occasione delle attività ispettive svolte dalle autorità competenti;
g) 
disciplinare il costo dei bollini di cui alla lettera d), secondo modalità uniformi su tutto il territorio regionale, in funzione della tipologia e della potenza degli impianti, al fine di assicurare la copertura degli oneri per gli accertamenti e le ispezioni e dei costi necessari per l'adeguamento e la gestione del Catasto degli Impianti Termici (CIT);
h) 
sviluppare, al fine di favorire il controllo e la conoscenza in merito alla corretta applicazione della disciplina per l'efficienza energetica in edilizia e per la promozione delle fonti energetiche rinnovabili, catasti informatizzati interoperabili degli edifici e degli impianti, contenenti informazioni sui dati e sulle prestazioni energetiche del patrimonio immobiliare pubblico e privato, sulla produzione da fonti energetiche rinnovabili, accessibile alla pubblica amministrazione, ai professionisti, agli operatori del settore e ai cittadini;
i) 
redigere il bilancio energetico regionale anche al fine del monitoraggio degli obiettivi di cui al decreto ministeriale 15 marzo 2012;
l) 
definire gli oneri finanziari a carico dei soggetti che certificano la prestazione energetica degli edifici e le diagnosi energetiche, al fine di assicurare la copertura dei costi di gestione dei catasti di cui alla lettera h);
m) 
definire le modalità secondo le quali i distributori di combustibile per gli impianti termici comunicano alla Regione Piemonte, entro il 31 marzo di ogni anno, mediante il CIT, i dati relativi all'ubicazione e alla titolarità? degli impianti riforniti negli ultimi dodici mesi e i dati relativi alle forniture annuali di combustibile per le utenze asservite.
Art. 40. 
(Disposizioni in merito ad accertamenti ed ispezioni)
1. 
Gli enti locali e l'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA) svolgono periodicamente gli accertamenti e le ispezioni previste dalla normativa nazionale in materia energetica.
2. 
La Giunta regionale, con apposito provvedimento, specifica la ripartizione delle attività di cui al comma 1, in funzione della tipologia degli accertamenti e delle ispezioni, promuovendo programmi per la qualificazione, formazione e aggiornamento professionale dei soggetti individuati.
Art. 41. 
(Sanzioni)
1. 
I proventi delle sanzioni previste dalla normativa nazionale, introitati dai soggetti individuati con apposito provvedimento della Giunta regionale, sono destinati allo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 39, comma 1, lettere c), f) ed h).
Art. 42. 
(Abrogazioni e disposizioni transitorie)
1. 
La legge regionale 28 maggio 2007, n.13 (Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia), è abroagta.
2. 
Fatto salvo quanto previsto al comma 1 e fino alla data di pubblicazione dei provvedimenti della Giunta regionale di cui agli articoli 37, 38 e 39, si applicano, ove compatibili con la normativa nazionale e comunitaria, i seguenti provvedimenti regionali:
a) 
deliberazione della Giunta regionale n. 35-9702 del 30 settembre 2008, in materia di impianti termici;
b) 
il paragrafo 1, lettere d) ed f) della deliberazione della Giunta regionale 43-11965 del 4 agosto 2009, riguardanti il modello dell'attestato di prestazione energetica ed il sistema informativo relativo agli attestati;
c) 
deliberazione della Giunta regionale n. 45-11967 del 4 agosto 2009, in materia di impianti da fonti energetiche rinnovabili nell'edilizia;
d) 
deliberazione della Giunta regionale n. 46-11968 del 4 agosto 2009, in materia di tutela della qualità dell'aria.
Titolo VIII. 
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI EDILIZIA ED URBANISTICA
Art. 43. 
(Modifiche alla l.r. 56/1977)
1. 
Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) dopo le parole: "
al comma 2
", sono inserite le seguenti: "
entro i successivi novanta giorni,
".
2. 
Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 56/77, le parole: "
Il piano regolatore generale si adegua alle
", sono sostituite dalle seguenti: "
Il piano regolatore generale e le sue varianti, per le parti interessate, si adeguano e attuano le
".
3. 
Alla lettera d) del comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 56/77, le parole: "
all'ultimo periodo dell'articolo
", sono sostituite dalle seguenti: "
all'articolo
".
4. 
Al comma 9 dell'articolo 15 della l.r. 56/77, le parole: "
trasmesso ai
", sono sostituite dalle seguenti: "
messo a disposizione dei
".
5. 
Dopo il primo periodo del comma 7 dell'articolo 17 della l.r. 56/77, è inserito il seguente: "
La verifica del rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettera e) non si applica ai comuni per i quali non è consentito incrementare la capacità insediativa residenziale prevista all'atto dell'approvazione del PRG vigente
".
6. 
Al terzo periodo del comma 7 dell'articolo 17 della l.r. 56/77, le parole: "
e la pronuncia del Ministero
", sono abrogate.
7. 
Dopo il terzo periodo del comma 7 dell'articolo 17 della l.r. 56/77, è inserito il seguente: "
Decorsi i termini predetti, anche in assenza di trasmissione del parere del Ministero, l'amministrazione competente procede comunque
".
8. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 21 della l.r. 56/77 è aggiunto il seguente: "
2 bis.
Ogni qualvolta l'intervento comporti ampliamenti, mutamenti di destinazioni d'uso o comunque aumento delle quantità stabilite dal PRG ai sensi dei commi 1 e 2, le superfici da acquisire a norma dei commi medesimi devono essere incrementate nella misura differenziale determinata dall'ampliamento, mutamento o aumento su indicati.
".
9. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 48 della l.r. 56/77, è inserito il seguente: "
1 bis.
I mutamenti della destinazione d'uso degli immobili relativi ad unità non superiori a 700 metri cubi, di cui al comma 1, non sono onerosi.
".
10. 
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 77 bis della l.r. 56/77, le parole: "
e i piani e gli strumenti di approfondimento della pianificazione territoriale e paesaggistica
", sono abrogate.
11. 
Al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 91 bis della l.r. 56/77, le parole: "
e 41 bis
", sono sostituite dalle seguenti: "
41 bis e 77 bis
".
12. 
Al comma 8 dell'articolo 91 bis della l.r. 56/77, dopo le parole: "
apposito regolamento
", sono aggiunte, infine, le seguenti: "
della Giunta regionale
".
Art. 44. 
(Interventi per la valorizzazione e l'alienazione del patrimonio immobiliare regionale)
1. 
Ai fini della valorizzazione e dell'alienazione del proprio patrimonio immobiliare, qualora non sia sufficiente il ricorso al permesso di costruire in deroga di cui all'articolo 14 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), la Regione Piemonte adotta il piano delle alienazioni e valorizzazioni, ne verifica la conformità con gli strumenti di pianificazione territoriale e paesaggistica e lo propone al Comune per l'adozione delle relative varianti urbanistiche, comprensivo dei relativi elaborati, secondo quanto previsto all'articolo 58 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria).
2. 
La variante non può in alcun caso ridurre la dotazione complessiva di aree per servizi, al di sotto della soglia minima prevista dalla presente legge e dalle normative di settore interessate.
3. 
La deliberazione comunale di adozione della variante urbanistica è pubblicata sul sito informatico dell'ente per quindici giorni consecutivi. Nei successivi quindici giorni chiunque può presentare osservazioni e proposte nel pubblico interesse. Contestualmente alla pubblicazione la variante è trasmessa agli enti competenti per il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale che si esprimono entro trenta giorni. Nel caso la variante sia da sottoporre al procedimento di VAS la medesima è trasmessa altresì ai soggetti competenti in materia ambientale che si esprimono nei medesimi trenta giorni. Decorso tale termine, anche in assenza di trasmissione dei predetti pareri e tenuto conto delle osservazioni pervenute e del procedimento di VAS, l'amministrazione comunale approva la variante entro i successivi 30 giorni.
4. 
La variante è efficace a seguito della pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.
Titolo IX. 
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
Art. 45. 
(Modifiche all'articolo 20 della l.r. 1/2000)
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422), sono inseriti i seguenti: "
2 bis.
Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale sono altresì tenuti, in occasione del primo accesso al servizio e ad ogni cambio mezzo, agli obblighi di validazione dei titoli di viaggio caricati su supporto elettronico.
2 ter.
La sanzione relativa al mancato rispetto degli obblighi di validazione di cui al comma 2 bis, è pari a 2 volte la tariffa ordinaria in vigore relativa alla prima zona tariffaria. Per i titoli di viaggio il cui periodo di validità è determinato solo a seguito della prima validazione, la sanzione, per mancata prima validazione, è regolata dal comma 2.
2 quater.
Le aziende di trasporto pubblico regionale e locale restituiscono ai propri clienti fidelizzati mediante smart-card nominativa, sotto forma di premialità, almeno il 70 per cento degli incassi dovuti all'applicazione delle sanzioni regolate dal comma 2 ter. Le norme di validazione e le forme di premialità sono riportate all'interno dei contratti di servizio e portate a conoscenza del pubblico, da parte delle aziende, in modo chiaro e permanente.
".
Art. 46. 
(Modifiche all' articolo 12 della l.r. 22/2006)
1. 
Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19, è sostituito dal seguente: "
2.
Fino al 31 dicembre 2016 e fermo restando che l'età media non superi i 10 anni, le province possono rilasciare l'autorizzazione in deroga al comma 1, previa verifica dello stato di manutenzione del veicolo.
".
Titolo X. 
SEMPLIFICAZIONI IN MATERIA DI SANITÀ
Art. 47. 
(Semplificazioni procedimentali)
1. 
La Giunta regionale garantisce, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il coordinamento dei procedimenti di competenza delle aziende sanitarie regionali (ASR), attraverso la definizione di indirizzi uniformi per la gestione degli stessi.
Art. 48. 
(Inserimento della lettera d) bis nel comma 8 dell'articolo 5 della l.r. 5/2010)
1. 
Dopo la lettera d) del comma 8 dell'articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 5 (Norme sulla protezione dai rischi da esposizione a radiazioni ionizzanti), è aggiunta, infine, la seguente: "
d bis)
nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, quando titolare della richiesta sia un'ASL, l'altra ASL competente a rilasciare il nulla osta o l'autorizzazione.
".
Art. 49. 
(Abolizione dell'obbligo di vidimazione del registro infortuni)
1. 
Il registro infortuni, di cui al decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 12 settembre 1958, non è soggetto a vidimazione da parte dell'organo di vigilanza territorialmente competente.
2. 
L'abolizione dell'obbligo di vidimazione del registro infortuni, non comporta l'eliminazione degli obblighi connessi alla sua tenuta.
Titolo XI. 
ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE
Art. 50. 
(Aggiornamento sanzioni amministrative pecuniarie)
1. 
Ove non diversamente stabilito, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste in leggi regionali può essere aggiornata, con apposita deliberazione della Giunta regionale, in misura pari alla variazione media nazionale, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Art. 51. 
(Revisione accreditamento dei servizi alla formazione ed al lavoro)
1. 
La Regione Piemonte si impegna ad avviare un processo di revisione e maggiore raccordo, anche in termini semplificativi delle procedure di accreditamento dei servizi alla formazione e al lavoro, al fine di migliorare la selezione qualitativa dei soggetti accreditati e limitare al minimo gli adempimenti burocratici.
Art. 52. 
(Contrassegno telematico)
1. 
La Giunta regionale assume i provvedimenti necessari a rendere disponibili i servizi digitali per garantire, ai soggetti interessati, l'utilizzo del contrassegno telematico, denominato @e.bollo, secondo le modalità e nel rispetto delle linee guida dell'Agenzia per l'Italia digitale.
Art. 53. 
(Modalità semplificate di rendicontazione della spesa)
1. 
La Giunta regionale individua, con apposito provvedimento, modalità semplificate di riconoscimento delle spese quantificate con riferimento a parametri predefiniti, fermo restando la necessità di garantire l'esibizione di idonea documentazione in fase di controllo.
Art. 54. 
(Modifiche agli articoli 1 e 2 della l.r. 68/1980)
1. 
Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 30 maggio 1980, n. 68 (Norme per la promozione delle attività del teatro di prosa), le parole: "
Enti e Associazioni culturali
", sono sostituite dalle seguenti: "
soggetti teatrali professionali
".
2. 
Alla lettera c) del primo comma dell'articolo 2 della l.r. 68/1980, n. 68, le parole: "
agli Enti e alle Associazioni culturali
", sono sostituite dalle seguenti: "
ai soggetti
".