Modifica alla legge regionale 14 maggio 1991, n. 21 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica).
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1.
(Modifica all'articolo 10 della l.r. 21/1991)
1.
Il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale del 14 maggio 1991, n. 21 (Norme per l'esercizio delle funzioni in materia farmaceutica) è sostituito dal seguente: "
Nelle farmacie e negli esercizi commerciali individuati in base all'articolo 5 legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale) l'impiego di apparecchi di autodiagnostica rapida finalizzata al rilevamento di prima istanza è effettuato secondo le modalità stabilite da disposizioni della Giunta Regionale. ".
3.