Proposta di legge regionale n. 71 presentata il 30 ottobre 2014
"Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche)".
Primo firmatario

BOETI ANTONINO

Art. 1. 
(Sostituzione dell'articolo 3 della l.r. 31/2000)
1. 
L'articolo 3 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 è sostituito dal seguente: "
Art. 3.
(Norme tecniche)
1.
In tutto il territorio regionale, i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblica e privata devono essere corredati di certificazione di conformità alla presente legge e devono possedere contemporaneamente i seguenti requisiti minimi:
a)
essere dotati di progetto illuminotecnico, salvo per le disposizioni di cui all'articolo 7 comma 1, realizzato ed asseverato da professionista abilitato iscritto a ordini o collegi professionali, completo di relazione tecnica che dimostri il rispetto della presente legge e delle norme di settore vigenti, nonché dalle misurazioni fotometriche dell'apparecchio, sia in forma tabellare numerica su supporto cartaceo, sia sotto forma di file standard normalizzato, tipo 'Eulumdat, firmate, circa la veridicità delle misure, dal responsabile tecnico del laboratorio che le ha emesse in regime di qualità;
b)
essere costituiti da apparecchi illuminanti aventi un'intensità luminosa massima compresa fra 0 e 0.49 candele (cd) per 1000 lm (lumen) di flusso luminoso totale emesso per angoli gamma maggiori o uguali a 90 gradi. In particolare gli apparecchi per uso funzionale di strade, piste ciclabili, aree o percorsi pedonali e spazi destinati all'uso pubblico, devono avere un rendimento percentuale superiore al 55 per cento, inteso come rapporto tra flusso luminoso in uscita dall'apparecchio e flusso luminoso emesso dalla sorgente o dalle sorgenti interne;
c)
essere equipaggiati con sorgenti luminose ad elevata tecnologia quali al sodio alta pressione o analoghe ma con efficienza delle sorgenti (lampade tradizionali) o dei moduli di sorgenti (per sorgenti a led) superiore ai 90 lm/W (lumen su watt) e una temperatura di colore inferiore a 3500K ad esclusione degli impianti di cui all'articolo 7 comma 1;
d)
avere luminanza media mantenuta delle superfici da illuminare o illuminamenti non superiori ai livelli minimi previsti dalle normative tecniche di sicurezza con le relative tolleranze di misura, ovvero dai presenti criteri, nel rispetto dei seguenti elementi guida; 1) impiego, a parità di luminanza, di apparecchi che conseguano, impegni ridotti di potenza elettrica, condizioni ottimali di interasse dei punti luce e ridotti costi manutentivi privilegiando impianti con maggior coefficiente di utilizzazione; 2) impiego nei nuovi impianti di illuminazione di percorsi, fatta salva la prescrizione dell'impiego di lampade con la minore potenza installata in relazione al tipo di percorso ed alla sua classificazione illuminotecnica, rapporti fra interdistanza e altezza delle sorgenti luminose superiore al valore di 3,7. Sono consentite soluzioni alternative, solo in presenza di ostacoli quali alberi. Soluzioni con apparecchi lungo entrambi i lati della strada (bilaterali frontali) sono accettabili, solo se necessarie, e solamente per carreggiate con larghezza superiore a 10 metri;
e)
essere provvisti di sistemi in grado di ridurre e controllare il flusso luminoso in misura superiore al 30 per cento rispetto al pieno regime di operatività entro le ore 24 oppure prevederne lo spegnimento entro le ore 24.
2.
Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a, b, c si applicano anche al rifacimento degli impianti esistenti, o che prevedano la sola sostituzione degli apparecchi illuminanti; per questi ultimi, sino è 5 punti luce, non è obbligatoria la realizzazione del progetto illuminotecnico.
3.
La Regione e le Province adeguano le linee guida regionali e provinciali alle norme tecniche di cui al comma 1.
".
Art. 2. 
(Modifica all'articolo 7 della l.r. 31/2000)
1. 
Il comma 1 dell'articolo 7 (Deroghe) della l.r. 31/2000 è sostituito dal seguente: "
1.
Non sono in generale soggette alle disposizioni di cui alla presente legge, fatti salvi i casi particolari eventualmente individuati con provvedimento della Giunta regionale, le seguenti installazioni:
a)
sorgenti di luce già strutturalmente protette: porticati, logge, gallerie e in generale quelle installazioni che per loro posizionamento non possono diffondere luce verso l'alto;
b)
sorgenti di luce non a funzionamento continuo che non risultino comunque attive oltre due ore dal tramonto del sole;
c)
gli impianti di modesta entità, accompagnati da dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore e dotati di piccole sorgenti tipo fluorescenza o gruppi di sorgenti tipo led, di flusso totale emesso in ogni direzione dalle sorgenti stesse non superiore a 1500 lm (lumen) per singolo apparecchio, nonché con flusso emesso verso l'alto per singolo apparecchio non superiore a 450 lm (lumen) e per l'intero impianto, non superiore a 2250 lm (lumen);
d)
gli impianti di uso saltuario e eccezionale, purché destinati ad impieghi di protezione, sicurezza o interventi di emergenza;
e)
impianti di segnalazione stradale, navale o aerea, o impianti provvisori utilizzati per feste patronali o natalizie;
f)
gli impianti sportivi di oltre 5000 posti a sedere, impiegando sorgenti del tipo a ioduri metallici;
g)
gli impianti d'illuminazione degli edifici e monumenti di rilievo storico o artistico, per i quali è consentita l'illuminazione dal basso verso l'alto, purché se ne preveda lo spegnimento entro le ore 24 e che la luminanza media mantenuta sulla superficie interessata sia inferiore a 2 cd/m2 (candela al metro quadrato), nonché il flusso verso l'alto, non intercettato dalla sagoma, non superi il 10 per cento di quello nominale che fuoriesce dall'impianto nel suo complesso.
".
Art. 3. 
(Sostituzione dell'articolo 9 della l.r. 31/2000)
1. 
L'articolo 9 della l.r. 31/2000 è sostituito dal seguente: "
Art. 9.
(Divieti e Sanzioni)
1.
Chiunque utilizzi impianti, apparecchi o sorgenti luminose non conformi alle disposizioni di cui alla presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3.000, ed all'obbligo di messa a norma.
2.
Nel caso in cui l'abuso avvenga all'interno delle aree ad elevata sensibilità di cui all'articolo 8, la sanzione è raddoppiata. Se l'abuso in tali aree è commesso a fini commerciali o propagandistici la sanzione è quadruplicata.
3.
La provincia competente per territorio ove si verifica l'abuso provvede all'irrogazione della sanzione ed alla sua riscossione e dispone l'adeguamento degli impianti.
4.
È vietato l'utilizzo di fasci di luce fissi o roteanti, di qualsiasi colore o potenza, quali fari, fari laser e giostre luminose, o altri tipi di richiami luminosi come palloni aerostatici luminosi o immagini luminose che disperdono luce verso la volta celeste, siano essi per mero scopo pubblicitario o voluttuario, anche se di uso temporaneo sono vietati su tutto il territorio regionale. È altresì vietata l'illuminazione di elementi e monumenti del paesaggio di origine naturale.
5.
L'agenzia regionale per l'ambiente ARPA Piemonte, svolge ruolo di supporto nell'applicazione della legge agli impianti pubblici e privati, sia su richiesta degli enti locali, che degli Osservatori astronomici e delle associazioni che si occupano del contenimento dell'inquinamento luminoso.
".