Disegno di legge regionale n. 68 presentato il 14 novembre 2014
Istituzione del Comune di Mortigliengo mediante fusione dei Comuni di Casapinta e Mezzana Mortigliengo.

Art. 1. 
(Istituzione del Comune di Mortigliengo)
1. 
E'istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il Comune di Mortigliengo mediante fusione dei Comuni di Casapinta e Mezzana Mortigliengo, in Provincia di Biella.
2. 
Il territorio del Comune di Mortigliengo è costituito dai territori appartenenti ai due Comuni originari, Casapinta e Mezzana Mortigliengo, come risultante dalla cartografia allegata alla presente legge per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A).
Art. 2. 
(Decadenza organi e nomina Commissario)
1. 
Alla data di istituzione del Comune di Mortigliengo i Comuni originari sono estinti. I rispettivi organi, Sindaci, Giunte e Consigli comunali, decadono.
2. 
Fino all'insediamento dei nuovi organi del comune di Mortigliengo, a seguito delle elezioni amministrative, le funzioni degli organi di governo sono esercitate dal Commissario, nominato ai sensi della vigente legislazione.
3. 
Il Commissario è coadiuvato, fino all'elezione dei nuovi organi, da un comitato consultivo formato dai sindaci dei Comuni originari sulla base di quanto disposto dall'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
Art. 3. 
(Eventi successivi alla fusione)
1. 
Alla data di istituzione del Comune di Mortigliengo gli organi di revisione contabile in carica nei Comuni oggetto di fusione decadono. Fino alla nomina dell'organo di revisione del Comune di Mortigliengo le funzioni di revisione contabile sono svolte dall'organo di revisione, in carica al momento dell'estinzione, nel Comune di Mezzana Mortigliengo.
2. 
I consiglieri comunali cessati per effetto della fusione continuano ad esercitare gli incarichi esterni fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del nuovo Comune.
3. 
I soggetti nominati in enti, aziende, istituzioni o altri organismi dai Comuni estinti per fusione continuano ad esercitare il loro mandato fino alla nomina dei successori.
Art. 4. 
Successione nella titolarità dei beni e dei rapporti giuridici
1. 
Il Comune di Mortigliengo subentra nella titolarità di tutti i beni mobili ed immobili e di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dei Comuni originari.
2. 
Il personale dei Comuni originari è trasferito al Comune di Mortigliengo.
3. 
Il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica in essere all'atto del trasferimento.
4. 
Le risorse destinate, nell'anno di estinzione del Comune, alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività del personale, previste dal contratto collettivo di lavoro del comparto Regioni ed Autonomie locali del 1° aprile 1999 a decorrere dall'anno di istituzione confluiscono nel bilancio del Comune di Mortigliengo, per l'intero importo, in un unico fondo avente la medesima destinazione.
Art. 5. 
(Sede del Comune)
1. 
Se non diversamente disposto dallo statuto provvisorio di cui all'articolo 15, comma 2 del d. lgs. 267/2000, e fino alla data di entrata in vigore dello statuto del nuovo Comune, la sede legale provvisoria del comune di Mortigliengo è situata presso la sede dell'estinto Comune di Mezzana Mortigliengo.
Art. 6. 
(Statuto e regolamento di funzionamento del Consiglio comunale)
1. 
Gli organi del Comune di Mortigliengo, entro sei mesi dalla loro elezione, approvano lo statuto comunale ed il regolamento di funzionamento del Consiglio comunale.
2. 
Lo statuto del Comune di Mortigliengo deve prevedere adeguate forme di partecipazione e di decentramento dei servizi a favore degli abitanti dei Comuni oggetto di fusione.
3. 
Fino all'entrata in vigore dello statuto e del regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, in assenza di Statuto provvisorio, al nuovo Comune si applicano le disposizioni dello Statuto e del regolamento del Consiglio comunale del Comune di Mezzana Mortigliengo vigenti alla data del 31 dicembre 2015.
Art. 7. 
(Vigenza degli atti)
1. 
Gli atti normativi, i piani, i regolamenti, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei Comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 31 dicembre 2015 restano in vigore con riferimento agli ambiti territoriali ed alla popolazione dei Comuni che li hanno approvati, fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Mortigliengo.
2. 
Le determinazioni assunte dal commissario, restano in vigore fino all'approvazione di analoghe e successive disposizioni da parte degli organi del Comune di Mortigliengo.
Art. 8. 
(Delega alla Provincia di Biella)
1. 
I rapporti conseguenti all'istituzione del comune di Mortigliengo sono definiti dalla Provincia di Biella nell'ambito dei criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b) della legge regionale 2 dicembre 1992, n. 51 (Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali, unione e fusione di Comuni, circoscrizioni provinciali).
Art. 9. 
(Contributi statali e regionali)
1. 
Il Comune di Mortigliengo è titolare dei contributi previsti dalla normativa statale per i Comuni istituiti a seguito di fusione.
2. 
La Regione eroga incentivi finanziari al Comune istituito a seguito di fusione nella misura e per la durata stabiliti sulla base dei criteri approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 28 settembre 2012, n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali).
Art. 10. 
(Deroga all'obbligo di esercizio associato di funzioni comunali)
1. 
Il Comune di Mortigliengo è esentato, per un mandato elettorale, dall'obbligo di esercizio associato delle funzioni comunali, derivanti dall'articolo 14, comma 28 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Art. 11. 
(Disposizioni contabili)
1. 
Il Comune di Mortigliengo :
a) 
approva il bilancio di previsione entro 90 giorni dall'istituzione, fatto salvo l'eventuale diverso termine di proroga disposto con Decreto del Ministero dell'Interno ai sensi della normativa statale vigente;
b) 
ai fini dell'applicazione dell'articolo 163 del d. lgs. 267/2000, per stanziamenti dell'anno precedente, assume come riferimento la sommatoria delle risorse stanziate nei bilanci approvati dai Comuni estinti;
c) 
approva il rendiconto di bilancio dei Comuni estinti, se questi non hanno già provveduto, e subentra negli adempimenti relativi alle certificazioni del patto di stabilità e delle dichiarazioni fiscali.
2. 
Il comune di Mortigliengo può utilizzare i margini di indebitamento eventualmente consentiti ad uno solo dei Comuni originari e nei limiti degli stessi, anche nel caso in cui dall'unificazione dei bilanci non risultino spazi di indebitamento per il nuovo Comune.
Art. 12. 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2015 e per le successive annualità, si provvede con le risorse finanziarie iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB05011 relativamente al capitolo n. 155261 (Contributi per adempimenti conseguenti all'attuazione delle disposizioni in materia di modifica delle circoscrizioni comunali, unioni e fusioni di Comuni, circoscrizioni provinciali, per la predisposizione e realizzazione di progetti e per attività finalizzati alla gestione associata di funzioni di enti locali e per l'incentivazione dei livelli ottimali per la gestione associata di funzioni e servizi).
Art. 13. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.