Disegno di legge regionale n. 67 presentato il 11 novembre 2014
Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale

Art. 1. 
(Pagamenti centralizzati dei fornitori delle aziende sanitarie regionali)
1. 
Al fine di migliorare la tempestività del pagamento dei fornitori, di uniformare i tempi di pagamento, di rendere trasparenti, anche ai fini del controllo, la gestione contabile e finanziaria delle aziende sanitarie regionali la Regione Piemonte, a valere sulle somme trasferite dallo Stato a titolo di fondo sanitario nazionale destinato alle aziende medesime, è autorizzata ad attivare azioni volte a realizzare il pagamento centralizzato dei fornitori, appaltatori e prestatori di servizi, sia pubblici che privati, delle aziende sanitarie regionali, avvalendosi della società finanziaria regionale Finpiemonte S.p.A.
Art. 2. 
(Attribuzione in uso gratuito o a canone agevolato di immobili regionali)
1. 
Gli immobili di proprietà regionale possono essere oggetto di attribuzione in uso gratuito o a canone ricognitorio in favore delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per le finalità istituzionali di queste ultime. In tali casi gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni sono di norma posti a carico delle amministrazioni utilizzatrici.
2. 
Gli immobili di proprietà regionale possono, altresì, essere oggetto di attribuzione in uso gratuito o a canone ricognitorio in favore delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 nonchè in favore di soggetti di natura pubblica o privatistica senza finalità lucrative, ai fini della realizzazione di progetti di valorizzazione del patrimonio e promozione del territorio o comunque di utilità sociale e culturale. In tali casi gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni sono di norma posti a carico dei soggetti utilizzatori.
3. 
Con apposito regolamento regionale sono disciplinate le modalità di attribuzione in uso degli immobili ai sensi dei commi 1 e 2 e l'ammontare dei relativi canoni.
Art. 3. 
(Norme in materia di razionalizzazione dei costi di personale)
1. 
Stante l'attuale situazione economico-finanziaria, al fine di pervenire ad una riduzione dei costi del personale la Regione, gli enti strumentali, gli enti ausiliari, le agenzie regionali nonché le ASL limitatamente all'area amministrativa, nell'adottare piani di razionalizzazione e contenimento dei costi, possono avvalersi per gli anni 2015 e 2016 delle disposizioni legislative nazionali vigenti di cui all'articolo 72, comma 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2012, n. 135 ed all'articolo 2 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni con legge 30 ottobre 2013, n. 125.
2. 
L'articolo 14 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013), è abrogato.
Art. 4. 
(Integrazione di Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A.. Razionalizzazione delle società partecipate dirette e indirette)
1. 
Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione delle società partecipate, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le misure necessarie ed opportune per favorire l'integrazione di Finpiemonte S.p.A. e Finpiemonte Partecipazioni S.p.A. e la riorganizzazione e razionalizzazione delle loro partecipazioni dirette ed indirette.
2. 
A tal fine la Giunta regionale adotta i provvedimenti volti all'attuazione dei predetti obiettivi, mantenendo fermo l'assetto proprietario a capitale interamente pubblico di Finpiemonte S.p.A., la sua natura di società in house e le funzioni strumentali ad essa attribuite.
3. 
La Giunta regionale provvede, altresì, ad elaborare le proposte necessarie alla riunificazione delle due società.
Art. 5. 
(Abrogazione della l.r. 11/2001 "Cosman" e disposizioni transitorie)
1. 
Al fine di contenere la spesa a carico del bilancio regionale, dal 1° gennaio 2015 è abrogata la legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari).
2. 
Allo scopo di non far venir meno i servizi erogati e di prevenire i danni alla salute ed all'ambiente, con particolare riferimento alla corretta eliminazione delle carcasse degli animali morti, nonché per consentire la transizione del consorzio operante in Piemonte verso soluzioni operative che le aziende aderenti vorranno scegliere in seguito all'abrogazione di cui al comma 1, la Giunta regionale provvede agli adempimenti conseguenti.
3. 
È autorizzata la spesa fino ad un massimo di euro 2.000.000,00 al fine di mantenere invariato il livello di aiuto garantito alle aziende zootecniche nel 2014.
4. 
Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 3 per l'anno 2015 e successivi, si fa fronte mediante riduzione dell'UPB DB09011.
Art. 6. 
(Riorganizzazione delle strutture dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale e modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 60)
1. 
Il Direttore dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale provvede entro il 30 giugno 2015, tramite le necessarie modifiche al regolamento di organizzazione dell'ente, alla razionalizzazione e alla riduzione del numero di strutture organizzative dell'Agenzia finalizzate al conseguimento di ulteriori riduzioni della spesa.
2. 
Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale) dopo la lettera e), è aggiunta, infine, la seguente: "
e bis) contenimento della spesa pubblica.
".
3. 
L'articolo 10 della l.r. 60/1995, è sostituito dal seguente: "
Art. 10.
(Strutture periferiche)
1.
L'articolazione periferica dell'ARPA è costituita dai Dipartimenti e dai rispettivi Servizi territoriali, cui compete l'espletamento delle attività tecnico strumentali e di quelle operative di vigilanza e controllo sul territorio, nel numero massimo di quattro articolazioni territoriali.
2.
A ciascun Dipartimento è preposto un Direttore nominato dal Direttore generale e scelto nell'ambito del personale dirigente della struttura periferica.
3.
L'organizzazione delle strutture periferiche ed i loro rapporti di integrazione e collaborazione con l'articolazione centrale dell'ARPA sono definiti nell'ambito del regolamento di cui all'articolo 8, sentite le province.
".
4. 
Ogni riferimento ai Dipartimenti provinciali o sub-provinciali nell'ambito della l.r. 60/1995 deve intendersi fatto ai Dipartimenti di cui all'articolo 10 della legge medesima, come modificato dal presente articolo.
Art. 7. 
(Modifiche all'articolo 20 della l.r. 19/2009 in materia di tutela delle aree naturali)
1. 
Il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
2.
Ferme restando le procedure selettive previste dalla normativa vigente, l'incarico di direttore dell'ente di gestione è attribuito a tempo determinato, per una durata non superiore a cinque anni e non inferiore a due, rinnovabile, ad un dirigente di ruolo dell'ente ovvero, in caso di indisponibilità di questi ad assumere l'incarico o per gli enti privi di un dirigente in servizio, ad un dirigente appartenente ai ruoli regionali o in ruolo presso gli enti cui si applica lo stesso contratto collettivo nazionale e che derivano in tutto o in parte i loro finanziamenti per la spesa del personale dalle risorse regionali, ovvero, in caso di mancata disponibilità di questi ultimi, con contratto di lavoro di diritto privato a persona esterna all'amministrazione dell'ente in possesso dei requisiti di cui al comma 3.
".
2. 
Il comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 19/2009 è sostituito dal seguente: "
3.
I requisiti per l'affidamento di incarico di direttore a persona esterna all'amministrazione dell'ente sono il possesso di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento oppure di laurea specialistica secondo il nuovo ordinamento e di una comprovata qualificazione professionale derivante dall'aver svolto attività dirigenziali per almeno un quinquennio in enti od aziende pubbliche o private, oppure derivante dal possesso di esperienze professionali di rilevanza assimilabile, debitamente documentate.
".
Art. 8. 
(Modifiche alla l.r. 37/2006 in materia di pesca)
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca), sono inseriti i seguenti: "
3 bis.
Le entrate derivanti dalle sopratasse di concessione regionale come determinate dalla tabella di cui all'articolo 27, comma 1, ed introitate su appositi capitoli da istituire nell'UPB DB0902, sono iscritte nella spesa su apposito capitolo da istituire nella UPB11111 al fine del loro riversamento alle province come stabilito al comma 3.
3 ter.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio provvedimento variazioni ai capitoli di entrata e di spesa in relazione agli accertamenti effettuati.
".
Art. 9. 
(Modifiche all' articolo 20 della l.r. 63/1995 in materia di formazione professionale)
1. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale), sono aggiunti, infine, i seguenti: "
4 bis.
L'elaborazione degli standard formativi regionali può essere supportata da gruppi di lavoro, denominati commissioni tecniche per gli standard, disciplinate dalla Giunta regionale. Al fine di garantire il corretto funzionamento dei suddetti organismi ed in deroga a quanto stabilito all' articolo 9 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013), è prevista la possibilità di corrispondere un gettone di presenza ricompreso nei limiti di cui all'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).
4 ter.
La disposizione di cui al comma 4 bis può trovare applicazione a far data dall'entrata in vigore dell'articolo 9 della l.r. 8/2013.
".
Art 10. 
(Modifiche alla l.r. 30/2001 in materia di adozioni internazionali)
1. 
L'articolo 1, comma 2 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 30 (Legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476 e dalla legge 28 marzo 2001, n. 149. Istituzione della Consulta regionale per le adozioni e per glia affidamenti familiari e dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali), è sostituito dal seguente: "
1.
La Regione assicura, altresì, in attuazione dell'articolo 39 bis, comma 2 della l. 184/1983, l'istituzione del servizio per l'adozione internazionale con i requisiti di cui all'articolo 39 ter della medesima legge, attraverso le modalità organizzative e di funzionamento che saranno definite dalla Giunta regionale entro 18 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
".
2. 
Gli articoli 4, 5, 6 e 7 della l.r. 30/2001 sono abrogati.
3. 
In via transitoria, l'Agenzia Regionale per le Adozioni internazionali (ARAI) mantiene la propria attività, ivi compresi i rapporti attivi e passivi, i rapporti di lavoro del personale dipendente e le collaborazioni a vario titolo in atto al 31 dicembre 2014. La presente disposizione ha efficacia ai soli fini della chiusura dei rapporti giuridici pendenti fino al 30 settembre 2015.
4. 
A decorrere dal 1° ottobre 2015, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, la Giunta regionale nomina un commissario per la gestione liquidatoria dell'Agenzia regionale per le adozioni internazionali, al fine di definire le procedure in essere ed i rapporti giuridici attivi e passivi pendenti, di effettuare la ricognizione del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e delle funzioni svolte dall'ARAI e di proporre un piano per l'assunzione in capo alla Regione Piemonte delle funzioni svolte dall'Agenzia, per il trasferimento del personale dipendente e per la chiusura delle attività non compatibili.
5. 
La gestione liquidatoria ha durata massima di 18 mesi. Il commissario liquidatore provvede all'accertamento della situazione debitoria e creditoria dell'ARAI e presenta le risultanze dell'attività e una relazione finale alla Giunta regionale, anche ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 1, comma 2 della l.r. 30/2001, come modificato dalla presente legge.
6. 
Il personale dipendente a tempo indeterminato dell'ARAI, con CCNL comparto Regione/Enti locali, assunto attraverso procedura di concorso pubblico, o acquisito tramite mobilità da altri Enti del medesimo comparto, rientra nella dotazione organica della Regione, nei limiti dei posti disponibili, dalla data del trasferimento delle funzioni, secondo quanto previsto con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 2 della l.r. 30/2001, come modificato dalla presente legge.
Art. 11. 
(Modifiche alla l.r. 1/2000 in materia di trasporto pubblico locale)
1. 
Al primo periodo del comma 5 dell'articolo 4 della l.r. 1/2000, dopo le parole: "
d'intesa con gli enti locali
", sono inserite le seguenti: "
, aggregati nel Consorzio di cui all'articolo 8
".
2. 
Al comma 6 dell'articolo 4 della l.r. 1/2000, le parole: "
Per l'acquisizione dell'intesa
", sono sostituite dalle seguenti: "
Acquisita l'intesa
".
3. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 1/2000, è inserito il seguente: "
1 bis.
Ad eccezione del bacino metropolitano di Torino, le province gestiscono le procedure di aggiudicazione dei servizi di trasporto pubblico locale a livello di bacino, previa convenzione tra gli enti soggetti di delega ad esso afferenti.
".
4. 
La rubrica dell'articolo 8 della l.r. 1/2000 è sostituita dalla seguente: "
Agenzia della mobilità piemontese
".
5. 
Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 1/2000 le parole: "
metropolitano torinese
", sono sostituite dalle seguenti: "
regionale
" e le parole: "
entro nove mesi dall'entrata in vigore della presente legge,
" sono soppresse.
6. 
Al comma 1 bis dell'articolo 8 della l.r. 1/2000, le parole: "
Agenzia per la mobilità metropolitana e regionale
" sono sostituite da: "
Agenzia della mobilità piemontese
".
7. 
Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 1/2000, le parole: "
relative all'ambito metropolitano
", sono soppresse e sono aggiunte, infine, le seguenti: "
. Il consorzio è altresì la sede deputata per l'acquisizione da parte della Regione dell'intesa di cui all'articolo 4, comma 5.
".
8. 
Il comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 1/2000 è abrogato.
9. 
Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 1/2000, le parole: "
e degli investimenti per il rinnovo ed il potenziamento del materiale rotabile e per l'arredo di linea
", sono soppresse.
10. 
Il comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente: "
4.
In caso di mancata stipulazione degli accordi entro sei mesi dall'approvazione del Programma di cui all'articolo 4, la Regione provvede all'assegnazione delle risorse limitatamente al finanziamento dei servizi minimi individuati come prioritari. Se la mancata stipulazione si protrae per ulteriori sei mesi, la Regione, ai sensi dell'articolo 25, esercita le funzioni delegate di cui alla presente legge.
".
11. 
Al comma 6 dell'articolo 9 della l.r. 1/2000 dopo le parole: "
relativi al rinnovo ed al potenziamento del materiale rotabile per i servizi di trasporto pubblico locale
", sono inserite le seguenti: "
e per l'arredo di linea
".
12. 
Il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente: "
1.
L'Agenzia della Mobilità piemontese stipula i contratti di servizio con i soggetti aggiudicatari o affidatari, a seguito dell'espletamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 bis, come introdotto dalla presente legge, di gare con procedura ad evidenza pubblica o di altra forma di affidamento prevista dalla normativa comunitaria e nazionale vigente. I soggetti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale richiesti, ai sensi della normativa vigente, per il conseguimento della prescritta abilitazione all'autotrasporto di viaggiatori su strada.
".
13. 
Il comma 6 dell'articolo 21 della l.r. 1/2000 è abrogato.
14. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 1/2000, è aggiunto, infine, il seguente: "
1 bis.
Al fine di garantire la continuità dell'esercizio coordinato ed unitario dei servizi di trasporto pubblico locale, la Regione esercita le funzioni oggetto di delega di cui alla presente legge, in sostituzione degli enti soggetti di delega che entro il 15 dicembre 2014 non abbiano aderito al Consorzio di cui all'articolo 8.
".
15. 
Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 1/2000, le parole: "
agli enti locali
", sono sostituite dalle seguenti: "
all'Agenzia della mobilità piemontese
".
16. 
Il comma 3 dell'articolo 26 della l.r. 1/2000 è sostituito dal seguente: "
3.
Le risorse di cui ai capitoli previsti al comma 2, lettere d) ed e), sono rispettivamente definite nella misura del 3 per cento e del 97 per cento dello stanziamento annuale disponibile. Per far fronte agli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni svolte dall'Agenzia della mobilità piemontese è destinata una somma non superiore all'1,2 per cento delle risorse programmate per i relativi servizi di trasporto pubblico locale. Tale somma, individuata dalla Giunta regionale in sede di approvazione del programma triennale dei servizi, può comprendere anche la copertura di spese inerenti alle competenze direttamente esercitate dagli enti consorziati in materia di mobilità e trasporti.
".
Art. 12. 
(Modifiche alla l.r. 21/1998 in materia urbanistica)
1. 
Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti), le parole: "
31 dicembre 2010
", sono sostituite dalle seguenti: "
entro e non oltre il 31 dicembre 2012
".
Art. 13. 
(Modifiche alla l.r. 20/2009 in materia urbanistica)
1. 
Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), le parole: "
31 dicembre 2014
", sono sostituite dalle seguenti: "
31 dicembre 2016
".