Proposta di legge regionale n. 64 presentata il 08 ottobre 2014
"Tutela, valorizzazione e promozione della conoscenza dell'originale patrimonio linguistico ancestrale del Piemonte".
Primo firmatario

GANCIA GIANNA

Altri firmatari

BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, nell'ambito delle proprie competenze, tutela e valorizza l'originale patrimonio linguistico ancestrale del Piemonte in particolare tutti gli idiomi ancestrali presenti sul territorio regionale e ne promuove la conoscenza. La Regione considera tale impegno parte integrante dell'azione di tutela e valorizzazione della storia e della cultura regionale e lo informa ai principi della pari dignità e del pluralismo linguistico sanciti dalla Costituzione.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Nel testo della presente legge si individuano i seguenti idiomi quali appartenenti all'originale patrimonio linguistico del Piemonte:
a) 
il Sabaudo, l'idioma piemontese utilizzata a Corte del Regno dei Savoia fino al 1861 e ad ogni livello della vita sociale;
b) 
l'idioma piemontese occidentale: torinese, cuneese, langarolo, monregalese, pinerolese;
c) 
il piemontese orientale e il basso piemontese: astigiano, biellese, vercellese, gattinarese, alto e basso monferrino, valsesiano; il canavesano;
d) 
gli idiomi orientali del Piemonte in aree limitrofe alla Lombardia: ossolano, novarese;
e) 
gli idiomi meridionali del Piemonte in aree limitrofe alla Liguria: ovadese, novese;
f) 
gli idiomi liguro-alpini e il brigasco, con le popolazioni di Briga Alta e di Upega;
g) 
l'idioma dell'Alessandrino;
h) 
l'idioma franco-provenzale;
i) 
l'idioma provenzale alpino, famiglia delle lingue d'oc, nelle sue numerose varianti l'idioma a lingua germanica titzschu-titzsch-töitschu delle vallate alpine di colonizzazione Walzer.
2. 
Tutti questi idiomi sono riconosciuti come parte integrante e inalienabile del quadro dell'originale patrimonio linguistico e ancestrale della Regione Piemonte.
Art. 3. 
(Conoscenza e diffusione del patrimonio linguistico ancestrale del Piemonte)
1. 
La Regione favorisce la conoscenza e la diffusione del patrimonio linguistico piemontese con:
a) 
l'insegnamento e l'apprendimento;
b) 
l'informazione giornalistica e radio-televisiva;
c) 
la creazione artistica;
d) 
l'edizione e la diffusione di libri e pubblicazioni;
e) 
l'organizzazione di specifiche sezioni nelle biblioteche pubbliche di Enti locali o di interesse locale;
f) 
la ricerca;
g) 
lo svolgimento di attività e incontri, finalizzati a promuovere l'uso e la conoscenza dell'originale patrimonio linguistico ancestrale regionale.
2. 
La Regione promuove, d'intesa con le emittenti pubbliche e private, l'attuazione di trasmissioni culturali e di informazione anche nell'originale patrimonio linguistico ancestrale regionale.
3. 
I Comuni e i loro Consorzi, le Unioni dei Comuni, Enti, Istituti e Associazioni che promuovono programmi o singole iniziative finalizzati a tali obiettivi possono presentare domanda di contributo secondo le modalità previste.
Art. 4. 
(Toponomastica)
1. 
La Regione promuove e sostiene indagini sulla toponomastica locale e contribuisce alle iniziative in tal senso promosse dai Comuni singoli o associati.
2. 
La Regione eroga contributi ai Comuni (ed enti territoriali) per l'apposizione dei segnali stradali di localizzazione territoriale che utilizzino le denominazioni storicamente presenti nella zona di riferimento, in aggiunta alla denominazione ufficiale in lingua italiana.
Art. 5. 
(Promozione della ricerca)
1. 
La Regione promuove, anche in collaborazione con gli Atenei del Piemonte e con qualificati Istituti e Centri culturali pubblici e privati, la ricerca scientifica sull'originale patrimonio linguistico ancestrale del Piemonte e favorisce la creazione di Istituti di studi volti alla ricerca ed alla valorizzazione dell'originale patrimonio linguistico ancestrale e culturale delle singole comunità linguistiche.
2. 
La Regione Piemonte promuove l'istituzione di cattedre relative a storia, cultura e all'originale patrimonio linguistico ancestrale del Piemonte presso le Università della Regione, gli Istituti specializzati e centri studi culturali pubblici e privati.
Art. 6. 
(Azioni dirette)
1. 
La Regione Piemonte:
a) 
promuove, d'intesa con i competenti USP, nell'ambito dell'istituzione scolastica, corsi di formazione ed aggiornamento diretti agli insegnanti di ogni ordine e grado, al fine di provvedere ad una effettiva conoscenza dell'originale patrimonio linguistico ancestrale del Piemonte. Tali corsi sono finanziati dalla Regione stessa;
b) 
promuove, d'intesa con i dirigenti USR e USP, corsi di storia, cultura e espressione dell'originale patrimonio linguistico ancestrale del Piemonte con particolare riguardo alle peculiarità locali di ogni provincia piemontese. Tali corsi sono finanziati dalla Regione stessa distinti per livelli scolastici e con la garanzia di almeno un'ora settimanale di insegnamento;
c) 
raccoglie la documentazione prodotta nel corso di azioni di ricerche e ne dispone il deposito presso la biblioteca del Consiglio regionale.
2. 
La Regione istituisce un premio annuale per opere scritte negli idiomi che costituiscono l'originale patrimonio linguistico ancestrale del Piemonte.
Art. 7. 
(Festa del Piemonte)
1. 
Al fine di favorire la conoscenza della storia del Piemonte, di valorizzarne l'originale patrimonio linguistico del Piemonte, di illustrarne i valori di cultura, di costume, di civismo, nel loro radicamento e nella loro prospettiva, nonché di far conoscere adeguatamente lo Statuto e i simboli della Regione, è istituita la "Festa del Piemonte". Essa ricorre il 7 settembre, nel giorno anniversario della liberazione di Torino dall'assedio del 1706.
2. 
La Giunta regionale stabilisce annualmente gli interventi diretti a realizzare e a illustrare tali finalità, in particolare fra le giovani generazioni e d'intesa con i competenti organi dello Stato, nelle scuole di ogni ordine e grado.
Art. 8. 
(Modalità di gestione degli interventi)
1. 
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce con atto amministrativo per gli interventi di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, termini e modalità di presentazione delle domande, tipologie di spesa ammissibili, modalità di erogazione, rendicontazione e revoca dei benefici assegnati.
Art. 9. 
(Commissione per la tutela e la valorizzazione dell'originale patrimonio linguistico ancestrale del Piemontese)
1. 
La Regione, in relazione agli ambiti della presente legge, istituisce la Commissione per la tutela e la valorizzazione dell'originale patrimonio linguistico ancestrale del Piemonte, con funzioni propositive e consultive nei confronti della Giunta regionale.
2. 
La Commissione è composta da:
a) 
l'Assessore regionale competente in materia di originale patrimonio linguistico o suo delegato, che la presiede e la convoca;
b) 
nove esperti designati dall'Assessore regionale competente, sentiti Enti, istituzioni e associazioni qualificati e impegnati nella tutela e valorizzazione dell'originale patrimonio linguistico ancestrale del Piemonte, con una rappresentanza che tenga il più possibile conto delle diverse realtà linguistiche della Regione.
3. 
I membri della Commissione, che prestano la loro attività a titolo gratuito, sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale e restano in carica fino alla scadenza della legislatura regionale, e comunque fino all'insediamento dei nuovi componenti.
4. 
La Commissione è convocata almeno una volta all'anno e comunque ogniqualvolta ne faccia richiesta la maggioranza dei suoi componenti.
5. 
Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Commissione si insedia e opera a seguito della nomina dei componenti di cui al comma 2, lettere a), b).
Art. 10. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale relaziona periodicamente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge e dei risultati ottenuti negli ambiti previsti da questa.
2. 
Trascorso un anno dall'entrata in vigore della legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione relativa allo stato di attuazione della medesima.
3. 
Trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione dalla quale emerga ciascuno dei seguenti elementi:
a) 
l'entità dei contributi assegnati a ciascuna tipologia di intervento;
b) 
la tipologia e i beneficiari del sostegno da parte della Regione Piemonte;
c) 
la descrizione qualitativa e quantitativa delle attività ammesse a contributo, con le motivazioni che hanno portato ad operare tali scelte;
d) 
la tipologia e il numero delle domande non ammesse a contributo e le motivazioni dell'esclusione.
Art. 11. 
(Abrogazione della legge regionale 11/2009)
1. 
È abrogata la legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte).
Art. 12. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di 300.000,00 euro in termini di competenza e di cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB18041 (cultura, turismo e sport promozione delle attività culturali e del patrimonio culturale e linguistico titolo 1: spese correnti), a cui si provvede con la dotazione dell'unità previsionale di base (UPB) DB09011 (risorse finanziarie bilancio titolo 1: spese correnti) del bilancio di previsione, per l'anno finanziario 2012.
2. 
Agli oneri di cui al comma 1, si fa fronte per il biennio 2013-2014 con le risorse individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).