Disciplina delle attivita' di tatuaggi, piercing, trucco permanente e semi-permanente nonche' delle pratiche correlate. Obblighi pre e post esecuzione. Rischi e prevenzione.
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1.
(Finalità e oggetto)
1.
La Regione Piemonte, in attuazione dell'
articolo 32 comma 1 della Costituzione
e nel rispetto delle competenze stabilite dall'
articolo 117 della Costituzione
, tutela la salute quale fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività e promuove gli interventi necessari a prevenire rischi alla salute connessi ai trattamenti oggetto della presente legge.
2.
Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, la legge disciplina le applicazioni di tatuaggi, piercing, trucco permanente e semi-permanente nonché le pratiche ad esse correlate.
Art. 2.
(Definizioni)
1.
Per tatuaggio si intende la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione e penetrazione intradermica di pigmenti mediante aghi, e qualsiasi altra tecnica finalizzata a formare disegni o figure indelebili e permanenti.
2.
Per piercing si intende la perforazione non terapeutica di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni o monili di diversa forma o fattura. Le attività di piercing al lobo dell'orecchio sono disciplinate dall'articolo 13.
3.
Per trucco permanente o semi-permanente si intende l'introduzione intradermica di pigmenti colorati mediante aghi.
Art. 3.
(Requisiti soggettivi e oggettivi)
1.
I soggetti che intendono avviare un'attività di tatuaggio, di piercing, di trucco permanente o semi-permanente devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
a)
avere frequentato la scuola dell'obbligo ed avere compiuto il diciottesimo anno di età;
b)
essere in possesso di attestazione di frequenza e superamento della prova di esame finale di specifici corsi finalizzati all'apprendimento di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto i profili igienico-sanitari e di prevenzione in relazione ai rischi per la salute che possono derivare dall'effettuazione delle attività citate nella legge.
2.
I locali entro i quali viene svolta l'attività di cui al comma 1 debbono possedere i requisiti strutturali ed igienico-sanitari previsti dai Regolamenti ex artt. 4 e 5.
3.
Entro i locali devono essere tenuti i certificati di conformità e i libretti di istruzione/manutenzione delle apparecchiature nonché le schede di sicurezza dei prodotti chimici ed ogni altro documento indicato nei Regolamenti ex artt. 4 e 5.
Art. 4.
(Funzioni della Regione. Regolamento Regionale)
1.
Al fine di assicurare esigenze unitarie di applicazione in ambito territoriale, la Giunta regionale adotta entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, ai sensi dell'
articolo 27 dello Statuto
, uno specifico Regolamento di attuazione nel rispetto dei seguenti principi:
a)
sussidiarietà;
b)
tutela della salute quale fondamentale diritto dell'individuo;
c)
prevenzione dei rischi di infezioni o altre patologie connesse e/o conseguenti a tali procedure che interessano un rilevante numero di cittadini di ogni età, estrazione sociale e provenienza culturale, con relativi costi di ricaduta sulla spesa pubblica sanitaria.
2.
Il Regolamento di cui al comma 1 disciplina:
a)
i requisiti minimi gestionali, strutturali ed igienico-sanitari delle attività definite all'articolo 2;
b)
i requisiti chimico-tossicologici dei pigmenti colorati utilizzabili per i tatuaggi e per il trucco permanente o semi-permanente; le caratteristiche e le modalità di applicazione dei monili, anelli e decorazioni utilizzati per i piercing nonchè le caratteristiche tecniche e le modalità di utilizzo delle attrezzature per l'una e l'altra procedura;
c)
l'individuazione delle sedi anatomiche di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b4);
d)
la redazione delle schede per il consenso informato di cui all'articolo 12, comma 1 e le modalità di espressione del consenso stesso previste dall'articolo 11, comma 1, lettera b), numeri 1), 2) e 3);
e)
la tenuta dei certificati di conformità e dei libretti di istruzione / manutenzione delle apparecchiature nonché le schede di sicurezza dei prodotti chimici ed ogni altro documento indicato nei Regolamenti ex artt. 4 e 5;
f)
il programma e le modalità di svolgimento dei percorsi formativi di cui all'articolo 3 nonchè la composizione della Commissione di esame di cui all'articolo 6, comma 3;
g)
la documentazione necessaria per la comunicazione di inizio, variazione e spostamento anche temporaneo dell'attività di cui all'articolo 9;
h)
l'equipollenza dei percorsi formativi frequentati in altre Regioni;
i)
il data base informatico non costituente né registro né albo professionale, gestito dall'Assessorato alla Sanità e accessibile agli utenti, ove saranno inseriti a richiesta dei medesimi i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1 lettere a) e b) nonché la formazione del conseguente attestato di iscrizione.
3.
La Regione sostiene, nell'ambito dell'attività della promozione della tutela della salute, una specifica campagna informativa, rivolta in particolare ai giovani, sui requisiti soggettivi e oggettivi dei tatuatori e piercers nonchè sui criteri di scelta dei medesimi, sui rischi connessi alle pratiche non corrette di tatuaggio, piercing, trucco permanente e semi-permanente nonchè sulle precauzioni da adottare nei giorni successivi al trattamento.
Art. 5.
(Funzioni dei Comuni. Regolamenti comunali)
1.
I Comuni provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore del Regolamento regionale, ad adeguare i propri Regolamenti alla legge e al Regolamento regionale.
2.
Il Regolamento comunale disciplina:
a)
i requisiti gestionali, strutturali ed igienico-sanitari delle attività di cui all'articolo 2;
b)
le modalità e le procedure, comprensive dei termini, per la sospensione, la revoca e la decadenza dell'esercizio delle attività;
c)
la vigilanza e il controllo sul rispetto dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività.
Art. 6.
(Percorsi e requisiti formativi)
1.
I percorsi formativi per coloro che esercitano le attività di tatuaggio, di piercing, di trucco permanente e semi-permanente, anche in qualità di lavoratori dipendenti o collaboratori, sono disciplinati dal Regolamento regionale di cui all'articolo 4 che tiene conto dei contenuti specifici già acquisiti attraverso altri corsi o scuole autorizzati e riconosciuti dalla Regione Piemonte.
2.
I percorsi formativi devono garantire l'acquisizione di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto i profili igienico-sanitari e di prevenzione.
3.
Almeno un mese prima del termine dei percorsi formativi di cui al comma 2, viene istituita un'apposita Commissione per la valutazione delle prove d'esame finalizzate al conseguimento di un attestato di frequenza e profitto non corrispondente ad un titolo di abilitazione professionale.
4.
È riconosciuta l'equipollenza di corsi formativi analoghi, tenuti anche in altre Regioni, secondo le modalità stabilite dal Regolamento regionale.
Art. 7.
(Dipendenti o collaboratori. Tatuatori o piercers provenienti da altre Regioni italiane o dall'estero)
1.
Il titolare dell'esercizio può avvalersi in maniera stabile solo dell'opera di dipendenti o collaboratori che abbiano seguito il percorso formativo di cui all'articolo 6. Gli apprendisti che frequentano l'esercizio in concomitanza con il periodo formativo non possono applicare tatuaggi, piercing, trucco permanente e semi-permanente.
2.
Il titolare o legale rappresentante dell'esercizio che, per un periodo continuativo non superiore a sessanta giorni e per non più di due volte l'anno, intenda avvalersi di un tatuatore o piercer ovvero intenda ospitare un tatuatore, un piercer o un apprendista anche provenienti da un'altra Regione italiana o stranieri deve darne comunicazione all'A.S.L. di competenza entro gli otto giorni precedenti l'arrivo, indicandone le generalità e lo stadio di formazione.
3.
Il titolare dell'esercizio ospitante deve compilare la scheda del consenso informato nella parte relativa al tatuatore o piercer dipendente, collaboratore o ospitato, ferma restando l'applicazione degli artt. 2043 e seguenti
c.c.
.
Art. 8.
(Esercizio dell'attività)
1.
I responsabili o legali rappresentanti dell'esercizio devono comunicare l'inizio dell'attività e di ogni variazione o spostamento anche temporaneo della stessa al Comune e all'A.S.L. di competenza, secondo le indicazioni contenute nel Regolamento regionale di cui all'articolo 4.
2.
La violazione delle prescrizioni di cui alla presente Legge comporta la sospensione, la revoca o la decadenza dall'attività secondo le previsioni di cui all'articolo 16.
Art. 9.
(Smaltimento rifiuti)
1.
I rifiuti prodotti nell'esercizio delle attività oggetto della legge devono essere smaltiti secondo quanto previsto dal
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
(Norme in materia ambientale) e successive modifiche e integrazioni.
Art. 10.
(Manifestazioni pubbliche)
1.
Coloro che intendono esercitare temporaneamente o organizzare attività di tatuaggio, piercing, trucco permanente e semi-permanente svolte da altri nel contesto di manifestazioni pubbliche devono darne comunicazione al Comune e all'A.S.L. di competenza almeno otto giorni prima della manifestazione.
2.
Per lo svolgimento dell'attività di cui al comma 1 sono comunque necessari i requisiti igienico-sanitari definiti nei Regolamenti regionale e comunale.
3.
L'attività può essere svolta solo da chi possegga i requisiti di cui all'articolo 3, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 7, commi 2 e 3.
Art. 11.
(Divieti)
1.
È vietato:
a)
impiegare anestetici locali o sistemici nelle procedure di tatuaggio, di piercing, di trucco permanente o semi-permanente definite dall'articolo 2;
b)
eseguire le procedure di cui all'articolo 2:
1)
senza aver acquisito il consenso informato del soggetto che ad esse si sottoponga;
2)
su soggetti con età inferiore ai 14 anni, su donne che abbiano dichiarato di essere in stato di gravidanza, su soggetti che abbiano dichiarato di essere affetti da patologie sulle quali è riconosciuto che possano incidere le procedure in oggetto. Ai minori di 14 anni è consentito esclusivamente il piercing al lobo dell'orecchio se accompagnati da un esercente la patria potestà che esprima il consenso informato secondo la procedura prevista dall'articolo 12 e dal Regolamento di cui all'articolo 4;
3)
su soggetti di età compresa tra i 14 e i 18 anni senza il consenso informato espresso personalmente da un esercente la patria potestà secondo le modalità indicate dall'articolo 13 e dal Regolamento di cui all'articolo 4;
4)
in sedi anatomiche, individuate nel Regolamento regionale di cui all'articolo 4, cui possano derivare diminuzioni permanenti dell'integrità fisica ai sensi dell'
articolo 5 del codice civile
;
c)
svolgere le attività di cui all'articolo 2 in forma ambulante, fatte salve le manifestazioni di cui all'articolo 10;
d)
effettuare l'eliminazione dei tatuaggi, del trucco permanente o semi-permanente negli esercizi disciplinati nella presente Legge;
e)
utilizzare pigmenti, attrezzature e strumenti, monili anelli e decorazioni privi dei requisiti indicati nel Regolamento regionale di cui all'articolo 4;
f)
detenere animali all'interno dei locali nei quali vengono svolte le attività di cui all'articolo 2).
Art. 12.
(Consenso informato)
1.
Il titolare dell'esercizio ove si svolga l'attività di cui all'articolo 2 ha l'obbligo di informare il cliente in modo esaustivo, anche attraverso documentazione informativa del servizio sanitario regionale, sui potenziali rischi per la salute derivanti dalla pratica cui intenda sottoporsi.
2.
È obbligatorio far compilare e sottoscrivere al cliente le schede per il consenso informato articolate nel Regolamento ex articolo 4. Per quanto riguarda i minori di 14 e i minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni di cui tratta l'articolo 11 comma 1, lettera b), numero 2) e 3), il consenso informato va espresso da un esercente la potestà.
3.
Le schede di cui al comma 2, controfirmate dal titolare dell'esercizio e dall'esecutore ove soggetto diverso, vanno compilate in duplice copia, una per il cliente ed una per l'esercente, che le deve conservare per 10 anni nel rispetto della normativa sulla privacy a tutela dei dati sensibili.
Art. 13.
(Piercing al lobo dell'orecchio)
1.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Legge è consentito il piercing al lobo dell'orecchio presso gli esercizi che risultino in possesso dei requisiti igienico-sanitari previsti dai Regolamenti di cui agli articoli 4 e 5, previa comunicazione al Comune e all'ASL competente per territorio.
Art. 14.
(Vigilanza e controllo)
1.
La vigilanza ai fini della legge è esercitata dal personale delle A.S.L. e da qualsiasi Autorità a cui siano attribuiti ex lege poteri di accertamento.
2.
L'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge sono disciplinati dal
capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689
(Modifiche al sistema penale).
3.
L'irrogazione delle sanzioni, in conformità al disposto dell'
articolo 2 comma 1 della legge regionale 3 luglio 1996, n. 35
(Delega o subdelega delle funzioni amministrative sanzionatorie in materia di igiene alimenti e bevande, sostanze destinate all'alimentazione, sanità pubblica e veterinaria, disciplina dell'attività urbanistico-edilizia) è delegata alle A.S.L. competenti per territorio, a cui compete l'introito dei relativi proventi negli appositi capitoli di bilancio.
4.
La Regione svolge una funzione di monitoraggio relativamente alle attività di cui all'articolo 2 con la finalità principale di valutarne l'andamento e l'impatto sulla salute pubblica.
Art. 15.
(Sanzioni)
1.
Ferme restando le previsioni di cui al
codice penale
e Leggi speciali collegate nel caso in cui il fatto costituisca reato, le violazioni alle disposizioni contenute nella legge sono punite con le seguenti sanzioni pecuniarie:
a)
la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da 5.000 a 10.500 euro; la violazione dell'articolo 3 comma 2 è punita con la sanzione amministrativa da 1.500 a 7.500 euro. In caso di gravi carenze igienico-sanitarie, l'A.S.L. propone al Comune di competenza altresì la sospensione dell'attività per il periodo necessario alla regolarizzazione;
b)
la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 7 è punita con la sanzione amministrativa da 1.000 a 4.500 euro;
c)
la violazione della disposizione di cui all'articolo 8 è punita con la sanzione amministrativa da 1.500 a 7.500 euro oltre che con la sospensione dell'esercizio dell'attività per il periodo necessario alla regolarizzazione;
d)
la violazione della disposizione di cui all'articolo 9 è punita dalla normativa in tema di smaltimento dei rifiuti;
e)
la violazione dell'articolo 10 comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro; la violazione dell'articolo 10 commi 2 e 3 è punita con la sanzione amministrativa da 1.600 a 10.500 euro;
f)
la violazione dell'articolo 11, comma 1, lettere a), lettera b) numero 4), c) e d) è punita con la sanzione amministrativa da 5.000 a 10.500 euro oltre che, per la violazione sub d), con il sequestro delle attrezzature utilizzate per la rimozione dei tatuaggi;
g)
la violazione dell'articolo 11, comma 1, lettera b), numero 1), 2) e 3) è punita con la sanzione amministrativa da 3.500 a 7.500 euro;
h)
la violazione dell'articolo 11, comma 1 lettera e) è punita con la sanzione amministrativa da 5.000 a 7.500;
i)
la violazione dell'articolo 11, comma 1, lettera f) è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro;
j)
la violazione dell'articolo 12 è punita con la sanzione amministrativa da 3.500 a 7.500 euro;
k)
la violazione dell'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa da è punita con la sanzione amministrativa da 500 a 1.500 euro;
l)
la violazione dell'articolo 16, commi 1 e 2 è punita con la sanzione amministrativa da 1.500 a 7.500 euro oltre che con la sospensione dell'attività per il periodo necessario alla regolarizzazione; la violazione del comma 3 è punita con la sanzione da 500 a 1.500 euro.
Art. 16.
(Norme transitorie)
1.
Chiunque già eserciti l'attività di tatuaggio, di piercing, di trucco permanente e semi-permanente come titolare, dipendente o collaboratore ha l'obbligo di darne comunicazione, entro un mese dall'entrata in vigore del Regolamento regionale di cui all'articolo 4, al Comune ed all'ASL di competenza ai sensi dell'articolo 8 e di iscriversi al primo corso utile di formazione igienico-sanitaria organizzato dalla Regione o da enti da questa delegati.
2.
I soggetti di cui al comma 1 hanno l'obbligo di adeguarsi alle disposizioni igienico-sanitarie stabilite dal Regolamento regionale entro il termine di sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso.
3.
Chiunque intenda avviare le attività oggetto della presente Legge ha l'obbligo di iscriversi al primo corso utile di formazione igienico-sanitaria organizzato dalla Regione o da enti da questa delegati.
4.
Con l'approvazione del regolamento di cui all'articolo 4 viene abrogato il DPGR 46/2003.