Proposta di legge regionale n. 61 presentata il 08 ottobre 2014
Disciplina delle attivita' di volo alpino ai fini della tutela ambientale.
Primo firmatario

BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL

Art. 1. 
(Finalità e ambiti di applicazione)
1. 
Al fine di assicurare la tutela dell'ambiente naturale e la difesa anche dall'inquinamento acustico, è vietato, nell'ambito dei parchi nazionali, l'atterraggio ed il decollo dei veicoli a motore. Negli stessi ambiti è vietato, per i velivoli a motore, il sorvolo a quote inferiori a 500 metri dal suolo. Nelle oasi di protezione della fauna è ammessa la deroga, disposta dalla Giunta regionale, ai divieti di cui sopra, previo assenso della struttura competente in materia di fauna selvatica. Nei Parchi e nelle Aree Protette Regionali è ammessa la deroga in base a quanto stabilito dall'articolo 3 comma 6.
2. 
Nelle aree SIC e ZPS il sorvolo, il decollo e l'atterraggio per finalità di trasporto sciatori sono consentiti solo previa apposita autorizzazione del comune competente.
3. 
Analoghi divieti vigono nel restante territorio della Regione per tutte le zone site ad altitudine superiore a 1.500 metri slm., con l'eccezione delle aree di atterraggio nell'ambito dei comprensori di cui al successivo articolo 2, comma 1 e delle aree di atterraggio di base/recupero debitamente autorizzate dai Comuni competenti per territorio e da questi segnalati alla Regione.
4. 
Il divieto non si applica ai servizi di trasporto di cose. Anche per tali servizi è peraltro prescritta la preventiva segnalazione dei voli da effettuare alle stazioni forestali competenti per territorio.
5. 
La disciplina stabilita dalla presente legge non si applica alle forze armate, ai corpi armati dello Stato, ai servizi forestali, alla protezione civile e in generale ai voli di soccorso e a quelli autorizzati dal Presidente della giunta Regionale per motivi di studio, ricerca, documentazione o per altre cause comunque riconosciute di pubblica utilità.
6. 
La stessa disciplina non si applica altresì per quanto concerne lo svolgimento delle attività didattico-sportive e di allenamento piloti degli Aeroclub piemontesi che abbiano i requisiti normativi necessari all'esercizio delle loro attività, fermo restando che il trasporto turisti e sciatori da parte degli Aeroclub è soggetto alle limitazioni di cui alla presente legge.
7. 
Dalle società che prestano servizi di trasporto passeggeri o cose devono essere utilizzati elicotteri di "tecnologia silenziosa", a ridotto impatto acustico, conforme ai requisiti più restrittivi del pertinente capitolo dell'edizione in vigore dell'Annesso 16/Volume 1 dell'ICAO (Organizzazione dell'Aviazione Civile Internazionale) o di norme equivalenti.
8. 
Le ditte che effettuano le attività di volo devono possedere i seguenti requisiti:
a) 
COA (certificato di operatore Aeronautico) riconosciuto a livello europeo con specifica relativa a: operations for small helicopters, helicopter operations in hostile environment, helicopter operations without an assured safe forced landing capability;
b) 
Massimali assicurativi per Responsabilità Civile combinata (RC Terzi/R.C. Vettore) secondo le normative vigenti;
c) 
Certificazioni 9001 Qualità, 14001 Ambientale, 18001 Sicurezza;
d) 
Piloti in possesso di Licenza Professionale CPL (H) con esperienza di almeno 3000 ore di volo di cui almeno 2000 ore di volo in ambiente montano ed in regola con i requisiti minimi di esperienza e controllo previsti dalle norme aeronautiche internazionali di riferimento JAR OPS 3.
Art. 2. 
(Autorizzazioni all'attività di volo)
1. 
Nelle zone non interessate dal divieto generale di cui al primo comma dell'articolo1, sono autorizzabili attività di volo con atterraggi e decolli nell'ambito dei comprensori individuati e descritti dalla presente legge.
2. 
L'atterraggio in quota è consentito solo con partenza dalle rispettive aviosuperfici di base e di recupero autorizzate dai Comuni competenti per territorio; per quanto concerne i velivoli ad ala fissa la partenza deve avvenire obbligatoriamente ed esclusivamente da Aeroporti riconosciuti dalla Regione Piemonte e conformi alla normativa nazionale di settore.
3. 
L'esercizio delle attività di trasporto sciatori è regolamentato da apposite convenzioni da stipularsi da parte dei Comuni competenti per territorio con i soggetti che offrono al pubblico il servizio di eliski, sulla base di una convenzione redatta dall'Assessorato competente per il Turismo ed approvata dalla Giunta Comunale, e successivamente comunicata alle Competenti commissioni consiliari regionali.
4. 
Per ragioni di sicurezza ogni Comune autorizza un solo soggetto a svolgere attività di eliski, individuandolo con le procedure previste dalle leggi vigenti per l'affidamento di forniture di servizi da parte degli enti pubblici. In caso di impossibilità da parte della ditta affidataria a svolgere l'attività, il Comune può rivolgersi ad una ditta sostitutiva per garantire il regolare svolgimento del servizio.
5. 
Qualora un Comune disponga di aviosuperficie idonea, o più aviosuperfici nell'ambito dei comprensori della presente legge, di modo che le attività ad esse dirette possano svolgersi senza interferenze di rotta, il Comune stesso potrà autorizzare l'operatività di più elicotteri anche di diversi soggetti.
6. 
Comuni limitrofi che fanno capo ad una medesima area di atterraggio adottano convenzioni con un unico soggetto o, in alternativa, adottano concordemente opportune misure affinché detta area non possa essere fruita contemporaneamente da più soggetti, fatta salva la deroga di cui al punto precedente. Delle modalità di utilizzo di queste aree dovranno informarsi le stazioni forestali competenti per territorio.
7. 
La Giunta Regionale, acquisito il parere delle strutture regionali competenti in materia di protezione civile, di tutela dell'ambiente naturale e di turismo, può modificare l'elenco dei comprensori.
Art. 3. 
(Trasporto passeggeri)
1. 
L'attività di trasporto passeggeri avente per oggetto il trasporto di sciatori deve avvenire in condizioni temporali ed ambientali che garantiscano la sicurezza degli sciatori medesimi anche nella successiva discesa di sci.
2. 
Gli sciatori che svolgono attività di eliski ed i professionisti che li accompagnano devono obbligatoriamente essere in possesso delle normali strumentazioni per la ricerca in valanga (Kit Pala, sonda ed ARVA); i professionisti devono dimostrare l'effettiva capacità di utilizzo della suddetta strumentazione anche attraverso il comprovato superamento dei moduli formativi in materia di sicurezza e recupero dei sommersi in valanga.
3. 
A tal fine le convenzioni dovranno prevedere tra l'altro:
a) 
il numero massimo di elicotteri da utilizzare per l'organizzazione dell'attività, che devono essere in possesso di certificato acustico conforme ai requisiti più restrittivi del pertinente capitolo dell'edizione in vigore dell'Annesso 16/Volume 1 dell'ICAO o di norme equivalenti ed essere idonei ad operare in ambiente ostile ed aree confinate;
b) 
gli itinerari di volo, da stabilire in accordo con gli assessorati al turismo ed all'ambiente del comune competente, con gli enti di gestione delle aree protette su cui si svolge attività e successivamente comunicati alle stazioni forestali competenti per territorio e con altri soggetti identificati dalla Regione Piemonte. Detti itinerari devono essere percorsi secondo il concetto di "crociera silenziosa" quale modalità per il contenimento del rumore;
c) 
il numero massimo di voli giornalieri complessivi sul territorio comunale e nello specifico su ogni area di atterraggio;
d) 
i modi per assicurare la sicurezza delle persone coinvolte nelle operazioni con elicottero in volo ed al suolo, nonché l'assistenza di una guida alpina o, per le zone prive di difficoltà alpinistiche, di un maestro di sci per ogni gruppo composto da quattro sciatori o frazioni;
e) 
le modalità per assicurare le comunicazioni tra i gruppi durante le discese in sci, al fine di rendere possibile e tempestivo l'intervento dell'organizzazione della protezione civile alle operazioni di soccorso che si rendessero necessarie;
f) 
gli eventuali giorni di divieto della pratica dell'eliski nei periodi di maggior frequenza dell'attività di sci alpinismo, in particolare sugli itinerari che collegano il fondo valle ai rifugi alpini;
g) 
la compagnia aerea che effettua il servizio deve garantire la presenza di un tecnico coordinatore della gestione della sicurezza durante le procedure di imbarco e sbarco;
h) 
L'accordo tra l'ente comunale su cui viene svolto il servizio di trasporto e la ditta affidataria la quale dovrà garantire all'ente appaltante una compensazione economica per il servizio effettuato. Tale compensazione dovrà essere stabilita in sede di offerta economica del bando pubblico e non potrà essere inferiore al 15% del costo della singola rotazione, conteggiato in base ai minuti di volo.
4. 
L'attività di trasporto sciatori è consentita nel periodo ricompreso tra le ore 08.00 e le ore 15.00.
5. 
L'identificazione delle discese prive di difficoltà alpinistiche, per le quali è consentito l'accompagnamento dei gruppi da parte dei maestri di sci, è effettuata ai sensi della vigente legislazione regionale in materia di guide alpine e maestri di sci. Le discese dovranno essere indicate in accordo tra le Guide Alpine ed i Maestri di Sci, qualora l'accordo non fosse raggiunto, il comune potrà individuarle in autonomia e comunicarle successivamente agli operatori.
6. 
All'interno delle aree protette locali e dei parchi regionali la pratica dell'eliski è consentita solo ed esclusivamente qualora:
a) 
Vi sia un accordo con l'Ente gestore nella definizione delle rotte di sorvolo e delle aree di atterraggio;
b) 
Vi sia un accordo con l'Ente Gestore sul numero massimo di voli/atterraggi consentiti giornalmente;
c) 
Vi sia un accordo di compensazione economica tra l'Ente gestore e il Comune che dovrà riutilizzare la totalità delle economie ottenute per interventi ambientali, strutturali e paesaggistici nel territorio di propria competenza;
d) 
Vi sia un accordo con l'Ente Gestore e l'Amministrazione comunale per istituire aree di protezione totale, totalmente interdette al transito degli sciatori.
7. 
Le aree di atterraggio in quota sono agibili ordinariamente, per le attività di volo di cui all'articolo 2, comma primo, a decorrere dal 10 gennaio di ogni anno. La interdizione al volo in determinati periodi della stagione invernale/primaverile oltre che la data di chiusura definitiva sono definite dai comuni in base alle caratteristiche territoriali. La Giunta regionale può disporre deroghe all'arco temporale di cui sopra per brevi periodi acquisito il parere della struttura competente in materia di protezione civile. L'agibilità delle aviosuperfici di base e di recupero ha invece carattere continuativo.
8. 
La stipula delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma terzo, è condizione perché possa essere offerto al pubblico il servizio di trasporto di sciatori con elicotteri.
Art. 4. 
(Vigilanza)
1. 
Sono incaricati della vigilanza sull'applicazione della presente legge il Corpo forestale piemontese, gli organi di polizia locale, i corpi di pubblica sicurezza ed i guardiaparco ove di competenza.
Art. 5. 
(Sanzioni)
1. 
Per la violazione delle disposizioni della presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative da parte dei Comuni interessati:
a) 
da euro 3.500 ad euro 6.500 per la violazione dei divieti di cui all'articolo 1, primo e secondo comma, o per chiunque offra il servizio di trasporto di sciatori con velivoli senza aver stipulato la convenzione di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge;
b) 
da euro 1.500 ad euro 3.500 per l'inosservanza degli obblighi assunti con la convenzione sopra citata;
c) 
da euro 250 ad euro 600 per la violazione dell'obbligo di segnalazione di cui al terzo comma dell'articolo 1.
2. 
In caso di recidiva specifica le sanzioni amministrative sono raddoppiate; inoltre, dopo due infrazioni dei divieti sopra riportati, il soggetto esercente l'attività di lavoro aereo responsabile delle violazioni viene sospeso per due anni dall'esercizio dell'attività di trasporto disciplinata dalla presente legge.
Art. 6. 
(Pubblicazione)
1. 
La presente legge deve essere fatta pubblicare, a cura della Regione, dall'ENAV (Ente Nazionale Assistenza Volo) anche sulle Documentazioni aeronautiche ufficiali dello Stato e sull'AIP Italia (Pubblicazione per le Informazioni Aeronautiche), per l'informazione ai piloti.
Art. 7. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. 
La Giunta Regionale entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge regionale individua e descrive i comprensori di cui agli articoli precedenti.