Proposta di legge regionale n. 60 presentata il 07 ottobre 2014
Recupero, restituzione, donazione ai fini del riutilizzo di medicinali in corso di validita'.

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, a sostegno della solidarietà sociale, del contenimento della spesa farmaceutica regionale e della tutela della salute, promuove ogni iniziativa volta a incentivare il recupero di medicinali inutilizzati e in corso di validità, in attuazione dell'articolo 2, commi 350, 351 e 352 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" e successive modificazioni.
Art. 2. 
(Fattispecie di riutilizzo dei medicinali)
1. 
Ai sensi dell'articolo 2, commi 350 e 351 della legge n. 244 del 2007, sono oggetto di riutilizzo:
a) 
le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, in possesso di ospiti delle residenze sanitarie assistenziali (RSA) ovvero in possesso di famiglie che hanno ricevuto assistenza domiciliare (AD) o assistenza domiciliare integrata (ADI), per un loro congiunto, dalle Aziende Sanitarie Regionali (aziende ASL), da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza (IPAB) o da organizzazioni non lucrative aventi finalità di aiuto umanitario o di assistenza socio - sanitaria ai sensi D.lgs. 4 dicembre 1997, n. 460, della Legge 11 agosto 1991, n. 266 e della Legge Regionale 38 del 29 agosto 1994. Dette confezioni di medicinali sono riutilizzabili nell'ambito delle stesse RSA o aziende ASL o IPAB o organizzazioni non lucrative, qualora, rispettivamente, non siano reclamate dal detentore all'atto della dimissione dalla RSA o, in caso di suo decesso, dall'erede, ovvero siano restituite dalla famiglia che ha ricevuto l'assistenza domiciliare all'azienda ASL o all'IPAB o all'organizzazione non lucrativa;
b) 
al di fuori dei casi di cui alla lettera a), le confezioni di medicinali in corso di validità, ancora integre e correttamente conservate, ad esclusione di quelle per le quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperature controllate, che siano date in donazione, dal detentore che intenda disfarsene, ad organizzazioni non lucrative aventi finalità di assistenza socio sanitaria ai sensi della legge regionale 30 agosto 1993, n. 40, perché provvedano direttamente al loro riutilizzo. I medicinali potranno essere consegnati direttamente dall'utente presso i servizi farmaceutici delle ASL, oppure presso le farmacie della Regione che si renderanno disponibili al servizio secondo le modalità di cui al successivo punto 2 dell'articolo articolo 5. Al fine di un coordinamento generale della raccolta e distribuzione dei medicinali, sarà assegnato l'incarico di gestore operativo del sistema regionale a Onlus che operano nel settore dell'assistenza socio sanitaria ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. n.460/1997 e che abbiano maturato esperienze di raccolta di donazioni in rapporto al sistema delle farmacie e a enti assistenziali in tutto il territorio della Regione Piemonte.
2. 
Ai fini del riutilizzo delle confezioni di medicinali, nelle fattispecie di cui al comma 1, lettere a) e b), si osservano per la presa in carico le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 352 della legge n. 244 del 2007.
Art. 3. 
(Attuazione)
1. 
La Giunta regionale, sentite le aziende ASL, i rappresentanti delle RSA, delle IPAB, delle organizzazioni non lucrative aventi finalità di assistenza socio sanitaria e umanitarie e delle Associazioni di categoria delle farmacie pubbliche e private del Piemonte, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva un provvedimento che, in particolare:
a) 
definisce puntualmente le caratteristiche dei medicinali idonei al recupero, alla restituzione ed alla donazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b);
b) 
definisce puntualmente le condizioni e gli ambiti per il recupero, la restituzione e la donazione dei medicinali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), nonché le modalità, le condizioni ed i soggetti beneficiari della donazione dei medicinali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);
c) 
individua le verifiche obbligatorie sui medicinali idonei al recupero, alla restituzione ed alla donazione, dopo la presa in carico di cui all'articolo 2, comma 352 della legge n. 244 del 2007, custodia e ridistribuzione presso i soggetti beneficiari;
d) 
promuove campagne d'informazione rivolte ai cittadini sulle modalità di donazione delle confezioni di medicinali per finalità di solidarietà sociale e di contenimento della spesa farmaceutica.
Art. 4. 
(Attività di vigilanza)
1. 
Le aziende ASL esercitano la vigilanza sulla corretta osservanza delle modalità di recupero delle confezioni di medicinali idonei, da parte delle RSA, IPAB e servizio farmaceutico dell'ASL, oltre che sullo svolgimento effettivo delle verifiche obbligatorie sui medicinali presi in carico e sulla correttezza dell'attività di registrazione e custodia degli stessi.
Art. 5. 
(Modalità di presa in carico e consegna dei farmaci soggetti a riutilizzo)
1. 
I medicinali consegnati da personale sanitario presso le RSA, IPAB, servizio farmaceutico dell'ASL, dovranno essere presi incarico da personale sanitario previa compilazione del modulo allegato A. Il modulo dovrà essere conservato per la durata di due anni.
2. 
I medicinali consegnati presso i punti di raccolta posti nelle farmacie della Regione dovranno essere inseriti in appositi contenitori chiusi che consentano il conferimento sicuro del farmaco le cui chiavi saranno in esclusivo possesso delle Organizzazioni di utilità sociale riceventi o altro soggetto appositamente individuato. Le organizzazioni riceventi dovranno tenere un registro come da allegato B alla presente legge. Il registro dovrà essere conservato per la durata di due anni dalla data dell'ultima registrazione. Gli oneri per l'attuazione della presente legge sono a carico della Regione Piemonte.
3. 
I medicinali sono presi in carico dal responsabile del servizio farmaceutico dell'ASL, o dal medico dell'RSA o IPAB o dal personale sanitario dell'organizzazione non lucrativa, debitamente individuati, e custoditi separati da altri medicinali.
4. 
La presa in carico dei suddetti medicinali può avvenire solamente dopo aver verificato che:
a) 
siano in corso di validità;
b) 
i prodotti non presentino nel confezionamento primario segni evidenti che potrebbero indicare una non corretta conservazione o manomissioni;
c) 
non siano medicinali per i quali è prevista la conservazione in frigorifero a temperatura controllata (ad esclusione dei medicinali presenti nelle RSA e riutilizzati all'interno delle RSA stesse);
d) 
siano state annullate le fustelle (laddove presenti).
5. 
Sui medicinali presi in carico dovrà essere apposto il timbro della struttura o organizzazione non lucrativa. Le organizzazioni riceventi i medicinali dovranno essere dotati di strumenti in grado di garantire la tracciabilità dei medicinali da riutilizzare.