MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 GIUGNO 2006, N. 22 (NORME IN MATERIA DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE).
Primo firmatario
Art. 1.
(Modifica all'articolo 2 della l.r. 22/2006)
1.
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2006, n. 22 è sostituita dalla seguente: "
fissare con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, le modalità e le procedure per l'accertamento della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per lo svolgimento dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada, nonché gli ulteriori criteri di valutazione di sicurezza degli autobus prevedendo controlli semestrali. ".
c)
Art. 2.
(Modifica all'articolo 4 della l.r. 22/2006)
1.
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 22/2006 le parole "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
non inferiore all'80 per cento
non inferiore al 40 per cento
Art. 3.
(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 22/2006)
1.
L'articolo 12 della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente: "
(Qualità degli autobus).
La sicurezza degli utenti e degli operatori è garantita attraverso i controlli semestrali e dalla verifica del rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
Se in esito ai controlli, un autobus è considerato non più dotato dei requisiti necessari per continuare a svolgere il proprio servizio, esso è posto fuori dal parco autobus ovvero reintegrato conformante alle indicazioni dell'ente preposto al controllo. In quest'ultimo caso l'autorizzazione di cui all'articolo 4 è sospesa fino alla effettiva reintegrazione dello stesso.
Le società che avviano l'attività di noleggio autobus utilizzano per il loro parco autobus solo autobus nuovi. ".
Art. 12
1.
2.
3.