Proposta di legge regionale n. 58 presentata il 31 ottobre 2014
MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 26 GIUGNO 2006, N. 22 (NORME IN MATERIA DI TRASPORTO DI VIAGGIATORI EFFETTUATO MEDIANTE NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE).
Primo firmatario

BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL

Art. 1. 
(Modifica all'articolo 2 della l.r. 22/2006)
1. 
La lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 26 giugno 2006, n. 22 è sostituita dalla seguente: "
c)
fissare con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, le modalità e le procedure per l'accertamento della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali per lo svolgimento dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada, nonché gli ulteriori criteri di valutazione di sicurezza degli autobus prevedendo controlli semestrali.
".
Art. 2. 
(Modifica all'articolo 4 della l.r. 22/2006)
1. 
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 22/2006 le parole "
non inferiore all'80 per cento
" sono sostituite dalle seguenti: "
non inferiore al 40 per cento
".
Art. 3. 
(Sostituzione dell'articolo 12 della l.r. 22/2006)
1. 
L'articolo 12 della l.r. 22/2006 è sostituito dal seguente: "
Art. 12
(Qualità degli autobus).
1.
La sicurezza degli utenti e degli operatori è garantita attraverso i controlli semestrali e dalla verifica del rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
2.
Se in esito ai controlli, un autobus è considerato non più dotato dei requisiti necessari per continuare a svolgere il proprio servizio, esso è posto fuori dal parco autobus ovvero reintegrato conformante alle indicazioni dell'ente preposto al controllo. In quest'ultimo caso l'autorizzazione di cui all'articolo 4 è sospesa fino alla effettiva reintegrazione dello stesso.
3.
Le società che avviano l'attività di noleggio autobus utilizzano per il loro parco autobus solo autobus nuovi.
".