Proposta di legge regionale n. 57 presentata il 23 ottobre 2014
RIDUZIONE COSTI DELLA POLITICA . MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 13 OTTOBRE 1972, N. 10. (DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' SPETTANTI AI MEMBRI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA REGIONALI)
Primo firmatario

MONACO ALFREDO

Art. 1 
(Modifica all'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10)
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali) sono aggiunti i seguenti: "
1 bis.
L'indennità di carica annua lorda dei membri del Consiglio e della Giunta regionale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera) a) non può superare l'indennità del Sindaco capoluogo della Regione Piemonte di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
1 ter.
Il trattamento economico complessivo non può eccedere l'importo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012) come convertito in legge dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.
1 quater.
L'Ufficio di Presidenza determina l'effettiva indennità di carica spettante a ciascun membro della Giunta e del Consiglio, nel rispetto di quanto stabilito dai commi 1 bis e 1 ter.
1 quinquies.
Rimane fermo quanto disposto dall'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).
".
Art. 2 
(Modifiche all'articolo 1 della l.r. 10/1972)
1. 
Il comma 1 dell'articolo 1.1 (Indennità di carica) della l.r. 13 ottobre 1972, n. 10 è sostituito dal seguente: "
1.
Fermo restando quanto disposto dai commi 1 bis e 1 ter dell'articolo 1, l'indennità di carica dei membri del Consiglio e della Giunta è fissata:
a)
nella misura di 24.000,00 Euro lordi annui per colui che, nell'anno precedente alla data della sua proclamazione, non svolgeva alcun lavoro o svolgeva un lavoro occasionale;
b)
nella stessa somma lorda percepita nell'anno solare precedente aumentata del venti per cento per colui che, nell'anno precedente alla data della proclamazione, svolgeva un lavoro subordinato e ha richiesto l'aspettativa;
c)
nella stessa somma annua lorda percepita nell'anno solare precedente aumentata del venti percento per colui che, nell'anno precedente alla data della proclamazione, svolgeva un lavoro autonomo e, nel corso del mandato elettorale, rinuncia alla propria attività;
d)
nella somma annua lorda percepita nell'anno solare precedente, diminuita di un terzo per colui che, nell'anno precedente alla data della proclamazione, svolgeva un lavoro subordinato e, nel corso del mandato elettorale, non ha richiesto l'aspettativa;
e)
nella somma annua lorda percepita nell'anno solare precedente diminuita di un terzo, per colui che, nell'anno precedente alla data della proclamazione, per colui che, nell'anno precedente alla data della proclamazione, svolgeva un lavoro autonomo e, nel corso del mandato elettorale, non rinuncia alla propria attività.
".
2. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 1.1 (Indennità di carica) della l. r 10/1972 sono aggiunti i seguenti: "
1 bis.
Per colui che nell'anno solare precedente alla data della proclamazione già svolgeva un mandato elettivo, l'indennità di carica è fissata nella somma annua lorda percepita nell'ultimo anno solare precedente al mandato elettivo stesso, secondo i criteri di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) ed e).
1 ter.
Ai fini della determinazione dell'indennità annua di cui al comma 1, sono sempre escluse le somme percepite per incarichi, a seguito di nomina da parte di un ente, anche pubblico, o di una società controllata, partecipata, regolata o finanziata anche indirettamente da soggetto pubblico.
".