"Disposizioni in materia di libera professione da parte del personale delle professioni sanitarie non mediche"
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1
(Libera professione del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione)
1.
Il personale che esercita le professioni sanitarie di cui alla Legge 10 Agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica) infermieristiche, tecniche della riabilitazione, della prevenzione, nonché della professione ostetrica, operante con rapporto di lavoro a tempo pieno nelle strutture sanitarie pubbliche regionali, al fine di conseguire un'efficace organizzazione dei servizi sanitari regionali, può esercitare attività di libero professionale in forma singola o associata al di fuori dell'orario di servizio, purchè non sussista comprovato e specifico conflitto di interessi con le attività istituzionali.
Art. 2
(Libera professione del personale di supporto)
1.
Il personale di supporto ASA e OSS operante con rapporto di lavoro a tempo pieno nelle strutture sanitarie pubbliche regionali, può esercitare attività libero professionale per tramite della propria Azienda. A tal fine le AO, IRCCS, FONDAZIONI e le ASL istituiscono al proprio interno un apposito ufficio che raccolga i bisogni socio-sanitari dei Cittadini. Tale attività potrà essere svolta al di fuori dell'orario di servizio.
Art. 3
(Modalità attuative)
1.
L'attività libero professionale può essere svolta presso le Aziende sanitarie pubbliche o private nel territorio Regionale.
2.
Il dipendente che intende esercitare la libera professione deve preventivamente darne comunicazione al proprio Ente. Analoga comunicazione dovrà essere inviata alla cessazione dell'attività libero professionale.
3.
Il personale sanitario che svolge l'attività libero professionale ai sensi della presente legge, al fine di garantire al cittadino un livello di eccellenza della prestazione, deve aver assolto nel triennio precedente al proprio debito formativo ECM o ECM CPD.
4.
Il personale che intende svolgere l'attività libero professionale, deve aver stipulato apposita polizza assicurativa RC con primarie compagnie assicurative.