"Ulteriori norme di riduzione dei costi della politica: Eliminazione dell'indennità di carica".
Primo firmatario
Altri firmatari
ANDRISSI GIANPAOLO BATZELLA STEFANIA BONO DAVIDE CAMPO MAURO WILLEM FREDIANI FRANCESCA MIGHETTI PAOLO DOMENICO VALETTI FEDERICO
Art. 1.
(Riduzione costi politica)
1.
La Regione Piemonte, al fine di perseguire il principio di contenimento della spesa pubblica, dispone ulteriori norme di riduzione dei costi della politica, riducendo l'ammontare dell'indennità di carica dei membri del Consiglio e della Giunta regionale.
Art. 2.
(Modifica all'
articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10
)
1.
Il
comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10
(Trattamento economico dei membri del Consiglio e della Giunta) è sostituto dal seguente: "1. Il trattamento economico mensile spettante ai membri del Consiglio regionale si articola in: a) indennità di funzione; b) rimborso delle spese.".
Art. 3.
(Disposizioni finanziarie)
1.
L'applicazione della presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.