Disegno di legge regionale n. 51 presentato il 01 ottobre 2014
NORME PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIVILE NELLA REGIONE PIEMONTE.

Art. 1. 
(Oggetto)
1. 
La presente legge, in attuazione della legislazione statale vigente e in particolare della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale) e del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), come modificato e integrato dal decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7 (Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese), convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, detta norme per la realizzazione del servizio civile nazionale nella Regione Piemonte.
2. 
Con la presente legge vengono definite, altresì, le norme per la realizzazione di progetti di servizio civile regionale finalizzati alla sperimentazione ed alla promozione di forme innovative di attuazione del servizio civile nel territorio piemontese.
Art. 2. 
(Principi e Finalità)
1. 
La Regione programma e organizza il servizio civile secondo il principio di leale collaborazione istituzionale e con il coinvolgimento dei soggetti costituenti la rete del sistema regionale di servizio civile, perseguendo l'universalità e le pari opportunità di accesso, la riduzione delle disuguaglianze territoriali, la qualità dei progetti di servizio civile.
2. 
La Regione, in armonia con gli indirizzi definiti dalla legislazione comunitaria e nazionale e nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2, 4 comma 2, 11, 52 e 117 della Costituzione, in attuazione delle finalità previste dall'articolo 4 dello Statuto, si propone di:
a) 
valorizzare, sostenere e promuovere il servizio civile quale espressione della difesa non armata della Patria attraverso attività di impegno sociale e di solidarietà volte alla prevenzione o al superamento di situazioni di degrado, conflitto o disuguaglianza sociale, culturale e ambientale e di ogni forma di discriminazione nonché alla promozione dell'educazione alla convivenza, al senso civico, al rispetto della legalità. b) contribuire alla formazione civica, sociale, culturale e professionale dei giovani. c) promuovere il senso di appartenenza dei giovani alla comunità regionale, nazionale ed europea. d) valorizzare forme di cittadinanza attiva dei giovani per il perseguimento e la promozione di una cultura della pace e della nonviolenza. e) sostenere e valorizzare la progettazione e la realizzazione di politiche giovanili ad opera di soggetti pubblici e privati. f) creare un sistema regionale di servizio civile in cui concorrano le attività del servizio civile nazionale e quelle dei progetti di servizio civile regionale, aperto alla partecipazione attiva delle autonomie locali e delle loro rappresentanze, degli altri enti pubblici e delle istituzioni private, del terzo settore, dei coordinamenti e delle associazioni regionali degli enti di servizio civile, del mondo del lavoro e della formazione, della scuola e dell'università. g) sostenere il sistema regionale di servizio civile quale specifica risorsa e valore aggiunto della comunità regionale.
Art. 3. 
(Funzioni della Regione)
1. 
La Regione esercita, nell'ambito del servizio civile nazionale, tutte le funzioni previste dalla legislazione nazionale nonché dalle relative disposizioni di attuazione emanate, di concerto, dall'Ufficio nazionale per il servizio civile e, per quanto di competenza, dalla Regione.
2. 
La Regione esercita, altresì, tutte le funzioni connesse alla predisposizione, alla valutazione, all'attuazione e alla verifica dei progetti di cui all'articolo 1, comma 2 ed all'articolo 9, secondo modalità e criteri individuati con apposito provvedimento della Giunta regionale.
3. 
Al fine di provvedere allo svolgimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2 entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale individua la struttura regionale competente:
a) 
alla tenuta ed all'aggiornamento dell'albo degli enti di servizio civile di cui all'articolo 5;
b) 
all'esame ed all'approvazione dei progetti di servizio civile nazionale nonché di quelli di servizio civile regionale;
c) 
al monitoraggio ed alla verifica dell'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale e regionale;
d) 
all'esecuzione delle attività di promozione ed informazione sul servizio civile;
e) 
alla realizzazione delle attività formative in materia di servizio civile a favore delle figure professionali e degli operatori di servizio civile;
f) 
alla gestione dei rapporti con l'Ufficio nazionale per il Servizio civile, con le altre regioni e province in materia di servizio civile e con tutti i soggetti regionali e nazionali a vario titolo operanti in materia;
g) 
ad ogni altra funzione in materia espressamente prevista dalla normativa.
Art. 4. 
(Monitoraggio)
1. 
La Giunta regionale, con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2, può altresì stabilire modalità e criteri, ulteriori rispetto a quelli previsti dalla normativa nazionale, per il monitoraggio e la verifica dei progetti di servizio civile volti a promuovere l'aspetto qualitativo dei progetti, anche ai fini della programmazione annuale.
Art. 5. 
(Albo regionale)
1. 
La Giunta regionale con apposito provvedimento istituisce l'albo regionale degli enti di servizio civile.
2. 
Sono accreditati all'albo gli enti e le organizzazioni a rilevanza regionale aventi sede legale in Piemonte nonché le sedi di attuazione di progetto ubicate sul territorio regionale appartenenti ad enti e organizzazioni accreditati agli albi di altre regioni o province autonome.
3. 
E' istituita una sezione anagrafica alla quale possono iscriversi le sedi di attuazione di progetto ubicate sul territorio regionale appartenenti ad enti e organizzazioni accreditati all'albo nazionale, i coordinamenti regionali e le associazioni che garantiscono forme di collegamento tra gli enti di servizio civile.
Art. 6. 
(Programma annuale)
1. 
La Giunta regionale con propria deliberazione approva il programma annuale delle attività di servizio civile.
2. 
Il programma, in conformità con gli indirizzi stabiliti nel Documento di Programmazione Economico Finanziaria e nei piani e programmi di indirizzo generali e settoriali, tenuto conto dei progetti nazionali di servizio civile attivi nel territorio regionale, stabilisce:
a) 
i criteri regionali per la valutazione dei progetti di servizio civile in attuazione dei principi di cui all'articolo 2, comma 1;
b) 
i criteri, le modalità e le aree di intervento per i progetti di servizio civile regionale;
c) 
la programmazione dell'utilizzo delle risorse destinate al sistema regionale in relazione agli stanziamenti di bilancio;
d) 
la programmazione degli interventi formativi per i formatori, per gli operatori locali di progetto e per le altre figure professionali del servizio civile;
e) 
la programmazione delle azioni informative, di studio e promozionali;
f) 
la programmazione delle forme di valorizzazione e di sostegno del sistema regionale di servizio civile;
g) 
la determinazione delle risorse finanziarie per l'attivazione di progetti di servizio civile nazionale che non trovino copertura finanziaria nei fondi statali.
Art. 7 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale rende conto al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo all'attuazione del servizio civile sul territorio regionale.
2. 
A tal fine la Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e con cadenza biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che contenga dettagliate informazioni:
a) 
sulla tenuta e l'aggiornamento dell'albo degli enti di servizio civile di cui all'articolo 5;
b) 
sull'esame e sull'approvazione dei progetti di servizio civile nazionale nonché di quelli di servizio civile regionale;
c) 
sul monitoraggio e la verifica dell'attuazione dei progetti di servizio civile nazionale e regionale;
d) 
sull'esecuzione delle attività di promozione ed informazione;
e) 
sulla realizzazione delle attività formative in materia di servizio civile a favore delle figure professionali e degli operatori di servizio civile;
f) 
sulla gestione dei rapporti con l'Ufficio nazionale per il Servizio civile, con le altre regioni e province in materia di servizio civile e con tutti i soggetti regionali e nazionali a vario titolo operanti in materia;
g) 
su ogni altra funzione in materia espressamente prevista dalla normativa.
Art. 8. 
(Valorizzazione)
1. 
La Regione promuove forme di collaborazione e intese con le Università piemontesi e con gli Istituti di istruzione superiore di ogni ordine e grado per favorire il riconoscimento di crediti formativi e la certificazione di competenze acquisite dai giovani nel corso del servizio civile e nel corso dei progetti di cui all'articolo 9 e dalle figure professionali del servizio civile. Promuove, altresì, forme di collaborazione e intese con le associazioni imprenditoriali e di categoria del mondo del lavoro, con associazioni di rappresentanza delle cooperative e con altri enti senza scopo di lucro per favorire percorsi di orientamento al lavoro dei giovani che hanno svolto il servizio civile.
2. 
La Regione riconosce il periodo di servizio civile effettivamente prestato, anche nei progetti di cui all'articolo 9, nei pubblici concorsi banditi dalla Regione.
3. 
La Regione promuove la valorizzazione della prestazione del servizio civile nell'ambito del sistema premiale della carta giovani regionale Pyou Card.
Art. 9. 
(Progetti di servizio civile regionale)
1. 
La Giunta regionale attiva progetti di servizio civile regionale, finanziati con il fondo di cui all'articolo 11.
2. 
I progetti di cui al comma 1 possono essere rivolti anche a giovani con requisiti differenti da quelli previsti dalla l. 64/2001 e dal d. lgs. 77/2002.
3. 
Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale individua i requisiti di accesso dei volontari per lo svolgimento dei progetti.
4. 
I soggetti destinatari, le attività progettuali, le modalità di svolgimento e la durata dei progetti nonchè i criteri di presentazione, valutazione, selezione e monitoraggio degli stessi sono stabiliti dalla Giunta regionale nel programma annuale di cui all'articolo 6.
5. 
Possono presentare progetti di servizio civile regionale gli enti accreditati all'albo regionale di cui all'articolo 5, commi 2 e 3.
6. 
Il compenso mensile per i giovani avviati ai progetti non può superare il compenso stabilito per il servizio civile nazionale in Italia.
7. 
L'attività svolta nell'ambito dei progetti non determina in alcun caso l'instaurazione di un rapporto di lavoro dipendente o autonomo, né con l'ente presso il quale si svolge il servizio civile né con la Regione.
8. 
La Regione garantisce ai giovani impiegati in un progetto la copertura assicurativa per i rischi contro gli infortuni e la responsabilità civile nonché l'assistenza sanitaria nelle forme assicurate dal servizio sanitario nazionale.
Art. 10. 
(Informazione e promozione)
1. 
La struttura regionale competente, di cui all'articolo 3, comma 3, nell'ambito di quanto stabilito nel programma annuale di cui all'articolo 6, attiva campagne informative e promozionali ovvero contribuisce alle campagne informative e promozionali di enti pubblici e privati senza scopo di lucro. Promuove, altresì, l'informazione attraverso la carta giovani regionale Pyou Card e i servizi Informagiovani.
2. 
La Giunta regionale indice, con cadenza biennale, la Conferenza regionale del servizio civile quale momento di incontro per tutti soggetti costituenti la rete del sistema regionale di servizio civile.
Art. 11. 
(Norma finanziaria)
1. 
Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale, nell'ambito dell'UPB DB0902, è istituita l'entrata : "Assegnazione fondi per realizzazione di progetti di servizio civile regionale".
2. 
Agli oneri per la realizzazione di progetti di servizio civile regionale di cui all'articolo 9, nonché agli oneri per l'attivazione di progetti di servizio civile nazionale di cui all'articolo 6, comma 2 lettera g), stimati in 200.000,00 euro per ciascun anno del biennio 2014-2015, in termini di competenza, e iscritti nell'ambito dell'UPB DB19061 (Politiche sociali e politiche per la famiglia - Servizio Civile, terzo settore ed enti di diritto pubblico e privato, politiche per la famiglia e per i soggetti deboli) del bilancio regionale, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
3. 
Alla copertura degli oneri di cui all'articolo 9 si fa fronte anche con risorse finanziarie derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione europea, dello Stato e di altri soggetti.