Proposta di legge regionale n. 50 presentata il 01 ottobre 2014
Modalita' di esercizio delle medicine non convenzionali.

Art. 1 
(Finalità e definizioni)
1. 
La Regione Piemonte riconosce e tutela l'esercizio delle medicine non convenzionali nel rispetto dell'Accordo Stato-Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sottoscritto il 7 febbraio 2013 concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti.
2. 
La Regione, in attuazione all'Accordo di cui al comma 1, definisce la procedura per l'accreditamento dei soggetti pubblici e privati responsabili della formazione in agopuntura, fitoterapia, omeopatia ivi compresa l'omotossicologia e la antroposofia.
3. 
Ai fini della presente legge per:
a) 
Accordo Stato - Regioni - Province autonome, si intende l'Accordo di cui al comma 1;
b) 
Ordini professionali, si intendono gli Ordini professionali provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti operanti in Piemonte.
Art. 2 
(Ambito di applicazione)
1. 
Le disposizioni della presente legge si applicano alle seguenti medicine non convenzionali:
a) 
agopuntura;
b) 
fitoterapia;
c) 
omeopatia suddivisa nei seguenti sottoelenchi:
1) 
omeopatia;
2) 
omotossicologia;
3) 
antroposofia.
Art. 3 
(Elenchi dei professionisti sanitari esercenti medicine non convenzionali)
1. 
Gli ordini professionali dei medici chirurghi ed odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti istituiscono gli elenchi dei professionisti esercenti le medicine non convenzionali di cui all'articolo 2.
2. 
Possono iscriversi agli elenchi di cui al comma 1 i medici chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari e i farmacisti che hanno effettuato i percorsi formativi ai sensi dell'articolo 4.
3. 
L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 1 non costituisce condizione necessaria per l'esercizio delle medicine non convenzionali che resta disciplinato dalla normativa statale vigente.
Art. 4 
(Criteri e obiettivi della formazione)
1. 
Ai fini dell'iscrizione agli elenchi di cui all'articolo 3, i medici chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari e i farmacisti effettuano un percorso formativo con oneri a proprio carico.
2. 
Il percorso formativo in agopuntura, fitoterapia, omeopatia deve corrispondere ai criteri e agli obiettivi individuati dall'Accordo Stato- Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente.
Art. 5 
(Protocolli d'intesa)
1. 
Gli ordini professionali e la Regione, sulla base di protocolli d'intesa stipulati nel rispetto della normativa statale e comunitaria vigente, nonché delle disposizioni dell'Accordo Stato-Regioni-Province autonome, determinano:
a) 
i percorsi formativi, effettuati da enti accreditati dalla Regione, per l'ammissione agli elenchi dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti che praticano le medicine non convenzionali;
b) 
i criteri e le modalità per la valutazione dei percorsi formativi indicati alla lettera a) ai fini dell'iscrizione negli elenchi;
c) 
le disposizioni transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente e nei tre anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della normativa statale vigente, tenendo conto di quanto previsto al comma 2.
2. 
Sono validi i titoli, diplomi, attestati o ad essi equipollenti, rilasciati dalle Università ai sensi della normativa statale vigente, acquisiti con percorsi formativi conformi a quelli definiti ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni-Province autonome.
3. 
I protocolli, inoltre, determinano i criteri e le modalità di accreditamento regionale degli enti formativi, abilitati a rilasciare gli attestati riconosciuti ai fini della presente legge, nonché le modalità di monitoraggio degli stessi enti e di revoca dell'accreditamento medesimo.
4. 
I protocolli sono stipulati sulla base delle proposte presentate dalla Commissione per le medicine non convenzionali ai sensi dell'articolo 7.
Art. 6 
(Commissione regionale permanente per le discipline mediche non convenzionali)
1. 
Entro centottanta giorni dall'approvazione della presente legge è istituita la Commissione permanente per le discipline mediche non convenzionali presso la Direzione regionale competente in materia di Sanità.
2. 
La Commissione di cui al comma 1 è composta:
a) 
dal dirigente della Direzione della Giunta regionale competente in materia sanitaria;
b) 
da un rappresentante delle Università presenti sul territorio regionale in cui è presente almeno una delle seguenti facoltà:
1) 
medicina e chirurgia;
2) 
veterinaria;
3) 
farmacia;
4) 
odontoiatria.
c) 
da un rappresentante per ciascuno degli indirizzi della medicina non convenzionale di cui all'articolo 2;
d) 
da un rappresentante designato dall'Ordine professionali dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
e) 
da un rappresentante designato dall'Ordine professionale dei Farmacisti;
f) 
da un rappresentante designato dall'Ordine professionale dei Veterinari;
g) 
da un rappresentante delle organizzazioni di tutela dei consumatori designato dalle rispettive associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. 
I componenti della Commissione eleggono un presidente e un vicepresidente, scelti tra i rappresentanti di cui al comma 2.
4. 
La Commissione è assistita da una segreteria tecnica, composta da personale dipendente della Direzione della Giunta regionale competente in materia di Sanità che provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni della Commissione stessa.
5. 
Le sedute della Commissione sono valide se vi partecipa la metà più uno dei componenti. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.
6. 
La Commissione dura in carica quattro anni ed è costituita secondo criteri e modalità determinati dalla Giunta regionale.
7. 
La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.
Art. 7 
(Compiti della Commissione regionale permanente per le discipline mediche non convenzionali)
1. 
La Commissione di cui all'articolo 6, nel rispetto dell'Accordo Stato- Regioni-e le Province autonome di Trento e di Bolzano, della normativa statale e comunitaria vigente, propone ai sensi dell'articolo 5 comma 4:
a) 
i criteri e le modalità di accreditamento e di verifica degli istituti di formazione nelle singole discipline di medicine non convenzionali di cui all'articolo 2;
b) 
i criteri per la definizione dei percorsi formativi degli enti accreditati per le singole discopline di medicina non convenzionale;
c) 
i criteri per il riconoscimento dei titoli di studio di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 5.
2. 
La Commissione di cui all'articolo 6 inoltre:
a) 
coordina e promuove la divulgazione delle discipline mediche non convenzionali nell'ambito di programmi di prevenzione e di educazione alla salute;
b) 
redige annualmente un monitoraggio sui risultati dell'attività svolta.
Art. 8 
(Fase transitoria)
1. 
Le disposizioni previste dalla presente legge non si applicano alle professioni di medico veterinario e di farmacista fino alla definizione dell'Accordo previsto dall'articolo 10 comma 5 dell'Accordo Stato- Regioni-e le Province autonome di Trento e di Bolzano, che prevede l'acquisizione di parere delle rispettive Federazioni nazionali per l'estensione di tali disposizioni.