Disegno di legge regionale n. 5 presentato il 22 luglio 2014
Nuove modalita' gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 25 luglio 2005, n. 11.

Art. 1. 
(Approvazione accordo)
1. 
È approvato l'accordo tra le Regioni Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta riguardante le modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale, allegato A alla presente legge per costituirne parte integrante e sostanziale (di seguito accordo).
Art. 2. 
(Competenze)
1. 
Sono di competenza del Consiglio regionale:
a) 
la designazione di un componente il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 dell'accordo;
b) 
la designazione di due componenti il collegio dei revisori, ai sensi dell'articolo 10, comma 1 dell'accordo;
c) 
l'individuazione degli indirizzi generali della programmazione pluriennale.
2. 
Sono di competenza della Giunta regionale:
a) 
la determinazione e l'aggiornamento periodico, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta e nel rispetto delle indicazioni ministeriali, delle tariffe relative alle prestazioni che comportano il pagamento di un corrispettivo, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, secondo periodo dell'accordo;
b) 
la definizione delle indicazioni programmatiche per il consiglio di amministrazione, sulla base degli indirizzi generali di cui al comma 1, lettera c) ed ai sensi dell'articolo 4, comma 1 dell'accordo;
c) 
l'approvazione, su conforme parere delle Regioni Liguria e Valle d'Aosta, dello statuto predisposto dal consiglio di amministrazione dell'Istituto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera a) dell'accordo, nonché l'eventuale assegnazione di un termine per provvedere;
d) 
l'eventuale assegnazione di un termine per provvedere ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b) dell'accordo;
e) 
l'esercizio, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, delle funzioni di controllo preventivo sui provvedimenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 4, comma 3 dell'accordo;
f) 
la determinazione, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, delle indennità spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione e, in caso di scioglimento, al commissario straordinario, ai sensi dell'articolo 4, comma 7 dell'accordo;
g) 
la predisposizione dell'avviso per la presentazione delle domande da parte dei candidati alla carica di direttore generale, ai sensi dell'articolo 6, comma 1 dell'accordo;
h) 
la definizione, con apposito atto amministrativo emanato d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, della composizione della commissione per la predisposizione dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 dell'accordo;
i) 
la predisposizione, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, dello schema di contratto di lavoro del direttore generale, ai sensi dell'articolo 6, comma 5 dell'accordo;
j) 
la conferma, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, del direttore generale, ai sensi dell'articolo 6, comma 6 dell'accordo;
k) 
la determinazione, d'intesa con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, del trattamento economico annuo del direttore generale, ai sensi dell'articolo 6, comma 7 dell'accordo;
l) 
la formulazione delle indicazioni al consiglio di amministrazione per fissare gli obiettivi annuali del direttore generale, ai sensi dell'articolo 6, comma 7 dell'accordo.;
m) 
l'accertamento delle condizioni di incompatibilità del direttore generale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'accordo.
3. 
Sono di competenza del Presidente della Giunta regionale, che può delegare l'assessore competente:
a) 
la nomina del consiglio di amministrazione, di concerto con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 dell'accordo;
b) 
la convocazione della prima riunione del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 dell'accordo;
c) 
la contestazione all'interessato della sussistenza delle condizioni comportanti la cessazione dalla carica di consigliere di amministrazione ai sensi dell'articolo 3, comma 8, dell'accordo e la decisione definitiva, valutate le eventuali controdeduzioni;
d) 
la nomina del commissario ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettere a) e b) dell'accordo;
e) 
l'individuazione, anche su richiesta delle Regioni Liguria e Valle d'Aosta, degli aspetti di particolare rilevanza per il funzionamento dell'Istituto da sottoporre ad approfondimento e verifica da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4 dell'accordo;
f) 
lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario, di concerto con i Presidenti delle Regioni Liguria e Valle d'Aosta, previa intesa con il Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 5 dell'accordo;
g) 
la nomina, di concerto con le Regioni Liguria e Valle d'Aosta e sentito il Ministro della salute, del direttore generale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 dell'accordo;
h) 
la stipulazione del contratto con il direttore generale nominato, ai sensi dell'articolo 6, comma 5 dell'accordo;
i) 
la contestazione delle cause di incompatibilità del direttore generale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 dell'accordo e l'eventuale dichiarazione di decadenza;
l) 
la richiesta di elementi integrativi di giudizio ai sensi dell'articolo 17, comma 4 dell'accordo.
4. 
La Giunta regionale informa annualmente in via preventiva la commissione consiliare competente sull'applicazione di quanto previsto al comma 2, lettera b).
Art. 3. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, comunica alla Commissione consiliare competente l'avvenuta istituzione di tutti gli organismi previsti dall'accordo allegato.
2. 
Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente un quadro relativo all'attività svolta dall'Istituto per il settore pubblico e per quello privato e relativo alle condizioni della salute animale nel territorio regionale, con una ricognizione riferita ad un periodo di cinque anni.
Art. 4. 
(Norme transitorie)
1. 
Gli organi in carica alla data di entrata in vigore della presente legge regionale continuano ad espletare le loro funzioni fino all'insediamento dei nuovi organi dell'Istituto.
Art. 5. 
(Abrogazione)
1. 
La legge regionale 25 luglio 2005, n. 11 (Modalità gestionali, organizzative e di funzionamento dell'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta), è abrogata.