Disegno di legge regionale n. 49 presentato il 23 settembre 2014
DISPOSIZIONI COLLEGATE ALLA MANOVRA FINANZIARIA PER L'ANNO 2014

Art. 1. 
(Modifiche alla l.r. 21/1998)
1. 
Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 1998, n. 21 (Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti), le parole: "
31 dicembre 2010
", sono sostituite dalle seguenti: "
entro e non oltre il 31 dicembre 2012
".
Art. 2. 
(Modifiche alla l.r. 20/2009)
1. 
Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 luglio 2009, n. 20 (Snellimento delle procedure in materia di edilizia e urbanistica), le parole: "
31 dicembre 2014
", sono sostituite dalle seguenti: "
31 dicembre 2016
".
Art. 3. 
(Abrogazione della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11)
1. 
Al fine di contenere la spesa a carico del bilancio regionale, dal 1° gennaio 2015 è abrogata la legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari.).
2. 
La Giunta regionale provvede agli adempimenti conseguenti all'abrogazione di cui al comma 1.
3. 
E' autorizzata la spesa fino ad un massimo di E 2.000.000,00 al fine di mantenere invariato il livello di aiuto garantito alle aziende zootecniche a tutto il 2014.
4. 
Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 3 per l'anno 2015 e successivi, si fa fronte mediante riduzione dell'UPB DB09011.
Art. 4. 
(Modifiche all'articolo 40 della l.r. 5/2012)
1. 
Dopo la lettera f) del comma 4 dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012), è aggiunta, infine, la seguente: "
f bis) usare e detenere richiami vivi.
".
2. 
Dopo la lettera dd) del comma 5 dell'articolo 40 della l.r. 5/2012, è aggiunta, infine, la seguente: "
dd bis)
uso e detenzione di richiami vivi: sanzione amministrativa da euro 200 a euro 1.200.
".
Art. 5. 
(Modifiche alla l.r. 37/2006)
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 37 (Norme per la gestione della fauna acquatica, degli ambienti acquatici e regolamentazione della pesca), sono inseriti i seguenti: "
3 bis.
Le entrate derivanti dalle sopratasse di concessione regionale come determinate dalla tabella di cui all'articolo 27, comma 1, ed introitate su appositi capitoli da istituire nell'UPB DB0902, sono iscritte nella spesa su apposito capitolo da istituire nella UPB11111 al fine del loro riversamento alle province come stabilito al comma 3.
3 ter.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio provvedimento variazioni ai capitoli di entrata e di spesa in relazione agli accertamenti effettuati.
".
Art. 6. 
(Modifiche all'articolo 20 della l.r. 63/1995)
1. 
Dopo il comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale), sono aggiunti, infine, i seguenti: "
4 bis.
L'elaborazione degli standard formativi regionali può essere supportata da gruppi di lavoro, denominati commissioni tecniche per gli standard, disciplinate dalla Giunta regionale. Al fine di garantire il corretto funzionamento dei suddetti organismi ed in deroga a quanto stabilito all'articolo 9 della legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 (Legge finanziaria per l'anno 2013), è prevista la possibilità di corrispondere un gettone di presenza ricompreso nei limiti di cui all'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica).
4 ter.
La disposizione di cui al comma 4 bis può trovare applicazione a far data dall'entrata in vigore dell'articolo 9 della l.r. 8/2013.
".
Art. 7. 
(Sostituzione dell'articolo 27 della l.r. 28/2007)
1. 
L'articolo 27 della legge regionale 28 dicembre n. 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa), è sostituito dal seguente: "
Art. 27
(Piano triennale o annuale di interventi)
1.
La Giunta regionale, per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, tenuto conto delle indicazioni espresse dalla Conferenza regionale di cui all'articolo 26, presenta al Consiglio regionale per la sua approvazione, entro il mese di maggio dell'anno di scadenza del precedente piano, la proposta di piano triennale o annuale di interventi.
2.
Il piano triennale o annuale definisce:
a)
le priorità e le linee di sviluppo delle azioni in materia di diritto allo studio, le risorse economiche per farvi fronte ed i relativi criteri di ripartizione tra gli enti locali;
b)
le modalità per l'attribuzione degli assegni di studio di cui all'articolo 12, le fasce di reddito per accedervi, i relativi criteri e le risorse economiche destinate, differenziate per le tipologie di intervento definito dall'articolo 12, comma 2;
c)
i criteri e le risorse economiche per l'attribuzione delle borse di studio di cui all'articolo 11 e le relative fasce di reddito per averne accesso;
d)
i criteri e le risorse economiche per l'attribuzione dei benefici di cui all'articolo 10 e le relative fasce di reddito per averne accesso;
e)
le modalità per la presentazione dei progetti per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera g);
f)
gli interventi di edilizia scolastica;
g)
i criteri e le modalità per la realizzazione di ogni altro intervento previsto dalla legge.
2.
La Giunta regionale può attuare interventi straordinari in caso di necessità o emergenze particolari, destinando specifiche risorse.
".
2. 
Agli articoli 4,8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 25, 30, 31, 33, 34, 35 della l.r. 28/2007, dopo le parole: "
piano triennale
" sono inserite le seguenti: "
o annuale
".
Art. 8. 
(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 22/2006, n. 22")
1. 
Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 26 giugno 2006, n. 22 (Norme in materia di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19, è sostituito dal seguente: "
2.
Fino al 31 dicembre 2016 e fermo restando che l'età media non superi i 10 anni, le province possono rilasciare l'autorizzazione in deroga al comma 1, previa verifica dello stato di manutenzione del veicolo.
".
Art. 9. 
(Modifiche alla l.r. 2/2008)
1. 
La lettera q) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 17 gennaio 2008, n. 2 (Disposizioni in materia di navigazione interna, demanio idrico della navigazione interna e conferimento di funzioni agli enti locali), è abrogata.
2. 
Il comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 2/2008, è sostituito dal seguente: "
2.
Le funzioni amministrative di cui al comma 1, lettere n), o), p), sono trasferite alle gestioni associate di cui all'articolo 7, nel termine di sei mesi dalla loro costituzione.
".
3. 
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 2/2008, é sostituito dal seguente : "
a)
il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni nautiche o di altro tipo che interferiscono con la navigazione e interessano due o più comuni, una o più province, regioni limitrofe o Stati esteri, limitatamente al demanio idrico regionale, inclusa la valutazione in ordine alla compatibilità della manifestazione con il regolamento di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j) e con la disciplina della navigazione, nonché l'adozione di provvedimenti di limitazione o di regolamentazione della circolazione nautica, sentito, ove interferisca con il servizio pubblico di linea, il gestore del servizio medesimo. Nel caso in cui la manifestazione interessi più province, le funzioni sono esercitate dalla provincia ove si svolge il percorso prevalente;
".
Art. 10. 
(Modifiche alla l.r. 33/2001)
1. 
Dopo l'articolo 2 della legge regionale 26 novembre 2001 n. 33 (Disciplina delle professioni turistiche e modifiche della legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 'Ordinamento della professione di maestro di sci' e della legge regionale 29 settembre 1994 n. 41 'Ordinamento della professione di guida alpina'), è inserito il seguente: "
Art. 2 bis.
(Guida turistica nazionale)
1.
L'esercizio professionale delle guide turistiche abilitate non è soggetto a vincoli territoriali, fatti salvi i siti di particolare interesse storico,artistico o archeologico individuati ai sensi del comma 3 dell' articolo 3 della legge 6 agosto 2013 n. 97 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013).
".
2. 
Al comma 6 bis dell'articolo 3 della l.r. 33/2001, come inserito dall'articolo 11 della legge regionale 30 dicembre 2009 (Disposizioni di attuazione della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi del mercato interno), le parole: "
e del territorio di riferimento
", sono soppresse.
3. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 33/2001, è inserito il seguente: "
1 bis.
L'iscrizione negli elenchi professionali è effettuata in funzione della sede dell'attività professionale.
".
4. 
Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 33/2001, le parole: "
la località o il territorio di riferimento delle attività
", sono soppresse.
5. 
I commi 1 ter e 1 quater dell'articolo 8 della l.r. 33/2001, sono abrogati.