Proposta di legge regionale n. 45 presentata il 30 luglio 2014
Disposizioni in materia di tutela della salute dei minori dai rischi alimentari.
Primo firmatario

MOTTA ANGELA

Altri firmatari

BOETI ANTONINO

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione promuove sane scelte alimentari nei bambini e nei ragazzi sostenendo l'offerta di alimenti e bevande salutari nei luoghi pubblici e mediante distributori automatici, in applicazione dei Piani nazionali e regionali di prevenzione vigenti in materia.
2. 
Obiettivo della presente legge è garantire l'adeguatezza degli apporti nutrizionali di alimenti e bevande somministrati tramite distributori automatici ed in ogni luogo aperto al pubblico accessibile ai minori, al fine di sostenere l'adozione di corretti stili di vita da parte dei minori stessi e prevenire, a lungo termine, l'insorgenza non solo delle malattie acute, ma anche di quelle cronico-degenerative che si sono dimostrate correlate ad apporti squilibrati di nutrienti protratti nel tempo.
Art. 2. 
(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 "Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande")
1. 
Dopo il comma 5 dell'articolo 7 della l.r. n. 38/2006 sono inseriti i seguenti: "
5 bis.
E' altresì vietata la somministrazione ai minori, mediante distributori automatici ed in ogni luogo aperto al pubblico, di alimenti e bevande sconsigliati, ovvero contenenti un elevato apporto totale di lipidi per porzione, grassi trans, oli vegetali, zuccheri semplici aggiunti, alto contenuto di sodio, nitriti e/o nitrati utilizzati come additivi, aggiunta di zuccheri semplici e dolcificanti, elevato contenuto di teina, caffeina, taurina e similari.
5 ter.
E' istituito un Tavolo interidisciplinare, composto da funzionari delle Direzioni Sanità, Istruzione, Agricoltura, Commercio e Università, con la finalità di aggiornare l'elenco delle sostanze che costituiscono rischio, ai fini della presente legge. Il Tavolo dovrà anche stabilire il limite di presenza delle sostanze considerate a rischio, nonché di ogni altro elemento ritenuto sconsigliabile ai fini di una corretta alimentazione e della tutela della salute dei minori dai rischi alimentari
".
Art. 3. 
(Azioni di sensibilizzazione e di informazione)
1. 
La Giunta regionale individua tra le priorità nell'ambito dei Piani regionali per la sicurezza alimentare azioni di sensibilizzazione e di informazione su tutto il territorio regionale, finalizzate a sviluppare la cultura del consumo critico e di una corretta alimentazione da parte dei minori in rapporto alle finalità di cui all'articolo 1.