Proposta di legge regionale n. 44 presentata il 30 luglio 2014
"Disposizioni per la programmazione delle risorse idriche destinabili alla produzione di energia elettrica sulle aste fluviali e torrentizie".
Primo firmatario

MOTTA ANGELA

Altri firmatari

BOETI ANTONINO

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione, al fine di contemperare le esigenze di produzione di energie da fonti rinnovabili con quelle della conservazione degli equilibri naturali degli ecosistemi fluviali nonché della tutela del patrimonio idrico, della vivibilità dell'ambiente, della fauna e della flora acquatiche, dei processi geomorfologici e degli equilibri idrologici, in ottemperanza alla direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre del 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, detta disposizioni per la programmazione delle risorse idriche destinabili alla produzione di energia elettrica sulle aste fluviali e torrentizie.
Art. 2. 
(Programmazione delle risorse idriche destinabili alla produzione di energia elettrica sulle aste fluviali e torrentizie)
1. 
Il rilascio di nuove concessioni per lo sfruttamento delle acque ai fini della produzione di energia elettrica è subordinato al rispetto dei seguenti principi e criteri, in attuazione della direttiva 2000/60/Ce:
a) 
sono normativamente incompatibili le nuove domande di derivazione ad uso idroelettrico che prevedano di localizzarsi lungo un'asta fluviale già interessata da concessioni di derivazione ad uso idroelettrico qualora le stesse siano previste, a valle e a monte di quelle preesistenti, per un tratto pari alla lunghezza del tratto sotteso, o alla sommatoria dei tratti insistenti sullo stesso impianto, dal punto di prelievo a quello di restituzione;
b) 
nel caso in cui la lunghezza delle opere esistenti è inferiore a un chilometro, è comunque previsto un tratto di rispetto minimo di un chilometro a valle e a monte delle stesse;
c) 
il disposto di cui ai punti a) e b) si applica sia all'asta principale del fiume o torrente che ai suoi affluenti;
d) 
non possono esser rilasciate nuove concessioni di derivazione a fini idroelettrici se il corso d'acqua nel suo insieme è già sotteso per un valore uguale o superiore al settanta per cento della sua lunghezza;
e) 
non possono essere rilasciate nuove concessioni di derivazione a fini idroelettrici all'interno di parchi o in zone protette.
2. 
Quanto previsto nella presente legge trova applicazione anche per i procedimenti in corso alla data della sua entrata in vigore.
Art. 3. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47, comma2, dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.