Proposta di legge regionale n. 43 presentata il 30 luglio 2014
Indirizzi a favore delle politiche pubbliche per la promozione e lo sviluppo della pratica sportiva.
Primo firmatario

MOTTA ANGELA

Altri firmatari

BOETI ANTONINO

Capo I. 
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. 
(Principi)
1. 
La Regione, nell'ambito dei principi comunitari, che riconoscono la pratica motoria e sportiva quale fenomeno sociale ed economico, ed altresì nel rispetto dei principi fissati nello Statuto, quali quelli di delegificazione e semplificazione amministrativa, di economicità, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'attività amministrativa, nonché di sussidiarietà verticale ed orizzontale di cui all' articolo 118 della costituzione:
a) 
promuove e sostiene la diffusione della cultura e dello sviluppo della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive per tutti i cittadini, differenziando i propri interventi in relazione alle esigenze e alle aspirazioni delle diverse categorie di utenti e delle diverse fasce d'età;
b) 
riconosce l'assoluta funzione sociale e il valore dello sport quale strumento di formazione della persona e della tutela della salute dei cittadini, dello sviluppo delle relazioni sociali, di incontro e di conoscenza tra soggetti e collettività, di miglioramento degli stili di vita;
c) 
favorisce lo sviluppo dell'associazionismo, delle politiche occupazionali e di promozione turistica, nonché gli interventi per lo sviluppo economico legati allo sport.
2. 
Si intende per sport qualsiasi forma di attività fisica che, attraverso una partecipazione organizzata e non, persegua le finalità della presente legge, con esclusione delle attività svolte in ambito professionistico.
Art. 2. 
(Finalità)
1. 
La Regione considera lo sviluppo della pratica motoria e sportiva un obiettivo caratterizzante la propria politica pubblica e a tal fine attiva, con il coinvolgimento delle province, dei comuni e comunità montane, del movimento sportivo nel suo complesso e dei soggetti pubblici e privati con competenze specifiche in materia, azioni finalizzate alla piena affermazione del diritto allo sport.
2. 
Costituiscono specifiche finalità:
a) 
raggiungere un più elevato livello di pratica sportiva finalizzata al benessere della persona e per la prevenzione della malattia;
b) 
promuovere stili di vita attivi utili a prevenire patologie fisiche e psicologiche, individuali e di rilevanza sociale e a mantenere un adeguato stato di salute;
c) 
favorire l'integrazione sociale anche in una prospettiva interculturale;
d) 
includere tutti i cittadini nella pratica motoria e sportiva senza discriminazioni ovvero esclusioni in ragione della capacità tecnico-sportiva e delle diverse abilità, con una mirata attenzione e il conseguente sostegno a tutte le attività sportive che privilegino la formazione di base dei bambini in età scolare e l'attività sportiva degli adolescenti e della terza età;
e) 
promuovere e valorizzare il talento sportivo considerandolo risorsa del territorio;
f) 
promuovere e sostenere una equilibrata distribuzione delle infrastrutture e degli impianti sportivi al fine di garantire sul territorio condizioni di pari opportunità nella pratica;
g) 
promuovere, con il coinvolgimento di province, comuni e comunità montane, l'espansione e la qualificazione dell'impiantistica sportiva assicurando livelli minimi di infrastrutture e privilegiando adeguate modalità di gestione finalizzate al miglior utilizzo delle strutture, tenuto conto della sostenibilità ambientale, del risparmio energetico e dello sviluppo socio-economico del territorio;
h) 
promuovere iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza, della storia e della cultura dello sport e delle attività motorie, nonché il rispetto delle tradizioni e vocazioni territoriali locali in campo sportivo;
i) 
sostenere l'associazionismo sportivo in tutte le espressioni organizzate riconosciute, mediante lo sviluppo qualitativo delle loro attività;
j) 
integrare le politiche sportive con quelle turistiche, culturali, educative ed economiche ed i relativi interventi in materia di infrastrutture ed urbanistica e mobilità;
k) 
sostenere progetti, iniziative e manifestazioni di rilievo regionale, nazionale e internazionale che promuovano e valorizzino il territorio e la vocazione sportiva ereditata dai Giochi Olimpici di Torino 2006;
l) 
incentivare, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, la diffusione delle attività sportive anche mediante l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico, nonché l'esercizio di pratiche sportive diversificate negli orari destinati all'educazione fisica.
3. 
In coerenza con le finalità di cui al comma 1, la Regione persegue gli obiettivi della politica sportiva per tutti i cittadini mediante:
a) 
il coordinamento degli interventi di politica sportiva e sociale e l'attuazione dei programmi previsti dall'Unione Europea e da leggi nazionali e regionali;
b) 
il coordinamento degli interventi inerenti la ricerca scientifica applicata alla sport e la validità terapeutica dell'attività motoria, la tutela sanitaria e della salute dell'atleta per il superamento, in particolare, dei rischi connessi alla problematica del doping.
Art. 3. 
(Piano regionale degli interventi)
1. 
Per le finalità e gli obiettivi della presente legge, la Giunta regionale, in concorso con le province e sentita la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, adotta, di norma annualmente, il Piano regionale degli interventi, con il quale definisce gli interventi da realizzare, gli strumenti, le modalità e i criteri per la loro attuazione. Il Piano in particolare individua:
a) 
le priorità, nelle azioni d'intervento, al fine di promuovere, favorire e diffondere la pratica sportiva;
b) 
le tipologie degli interventi regionali;
c) 
i criteri e le modalità di attuazione degli interventi regionali e di assegnazione dei relativi contributi;
d) 
i criteri e le modalità di intervento relativi ai nuovi impianti e alla riconversione degli impianti esistenti;
e) 
le priorità negli interventi di mantenimento degli impianti esistenti, di accessibilità, di fruibilità, di risparmio energetico, di ampliamento e di adeguamento dei medesimi alle norme di sicurezza e igienico-sanitarie;
f) 
i livelli minimi necessari di infrastrutture per la pratica sportiva, da garantire in sede di pianificazione territoriale.
2. 
Il Piano regionale degli interventi è approvato dalla Giunta regionale, entro il mese di febbraio, previo parere della commissione consiliare competente.
Capo II. 
DIRITTO ALLO SPORT
Art. 4. 
(Consiglio regionale dello sport)
1. 
Per garantire l'esercizio del diritto allo sport da parte di tutti i cittadini ed assicurare il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, è istituito il Consiglio regionale dello sport, quale organismo propositivo e consultivo della Giunta regionale. Il Consiglio è composto dai seguenti membri o da loro delegati, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale:
a) 
assessore regionale allo sport, con funzioni di presidente;
b) 
assessore regionale all'istruzione;
c) 
assessore regionale alla sanità;
d) 
assessori provinciali allo sport;
e) 
un rappresentante dell'Associazione Nazionale Comuni d'Italia (ANCI);
f) 
un rappresentante dell'Unione delle Province Piemontesi (UPP);
g) 
un rappresentante dell'UNCEM;
h) 
un rappresentante dell'Associazione nazionale piccoli comuni (ANPCI);
i) 
un rappresentante della Lega della Autonomie Locali;
j) 
il presidente del Comitato regionale del CONI;
k) 
un rappresentante designato dai Comitati provinciali del CONI;
l) 
il presidente del Comitato regionale del CIP;
m) 
tre rappresentanti delle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI, designati dai Comitati regionali;
n) 
tre rappresentanti degli Enti di promozione sportiva del Piemonte (EPS), riconosciuti dal CONI, designati dai Comitati regionali;
o) 
un rappresentante designato dalle Discipline sportive associate (DSA) riconosciute dal CONI;
p) 
un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale;
q) 
un rappresentante dell'Università degli Studi di Torino.
2. 
Le modalità di funzionamento del Consiglio regionale dello sport sono definite dalla Giunta regionale, con apposito provvedimento.
3. 
La partecipazione al Consiglio si intende a titolo gratuito.
Art. 5. 
(Monitoraggio del sistema sportivo)
1. 
In coerenza con i principi formulati in sede di Conferenza Stato-Regioni diretti alla creazione di un Osservatorio nazionale dello Sport ed al fine di un sistema informativo condiviso, la Giunta regionale, attraverso la struttura regionale competente monitora il sistema sportivo regionale, censisce la domanda e l'offerta di sport nel territorio regionale, fornisce una costante informazione agli enti ad agli operatori del settore.
2. 
Le attività di monitoraggio e ricerca comportano l'acquisizione di dati, l'attivazione di studi, indagini e ricerche sulle problematiche inerenti il settore dello sport, con eventuale pubblicazione e divulgazione dei risultati, costituzione di banche dati, elenchi e reti informative, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). In particolare sono raccolti i dati relativi agli impianti sportivi, alle associazioni sportive e al numero dei praticanti.
3. 
Le informazioni raccolte costituiscono patrimonio conoscitivo comune per la diffusione della cultura delle attività motorie, ricreative e sportive, nonché strumento di valutazione dell'efficacia degli interventi attuativi del programma di cui all'articolo 3 e di ausilio per le proposte del Consiglio regionale dello sport di idonee politiche in ambito sportivo a livello regionale e locale.
Capo III. 
PROMOZIONE E TUTELA DELLA PRATICA SPORTIVA E DISCIPLINA DELLE STRUTTURE SPORTIVE
Art. 6. 
(Attività sportive e fisico motorie)
1. 
Allo scopo di incrementare il numero dei praticanti ed agevolare l'esercizio della pratica sportiva da parte dei bambini in età scolare, adolescenti, persone disabili o in condizioni di disagio socio-economico, la Giunta regionale promuove la diffusione e la qualificazione delle attività sportive e fisico motorie ricreative, sostiene e riconosce il ruolo della scuola, degli enti di promozione sportiva, delle federazioni sportive e delle associazioni che operano senza fini di lucro, mediante specifici interventi finanziari, in collaborazione con le province, concernenti:
a) 
manifestazioni sportive a carattere regionale, nazionale ed internazionale, riservando particolare attenzione a quelle che coinvolgono gli atleti disabili, i giovani della scuola primaria e gli anziani;
b) 
azioni volte a dare maggiore diffusione a gare e manifestazioni riguardanti attività sportive di minore notorietà;
c) 
attività dirette alla promozione sportiva e alla diffusione della pratica sportiva per tutti i cittadini, differenziando le azioni in relazione alle esigenze e alle aspirazioni delle diverse categorie di utenti e delle diverse fasce d'età;
d) 
specifiche campagne etiche e di sensibilizzazione, educazione, informazione per la diffusione ed il corretto esercizio delle attività fisico motorie;
e) 
la sponsorizzazione di iniziative, manifestazioni e di singoli atleti, nonché il sostegno al talento sportivo;
f) 
la realizzazione di studi, ricerche, convegni e seminari, nonché di pubblicazioni promozionali e divulgative della cultura e dei valori dello sport;
g) 
la qualificazione dell'insegnamento dell'attività motoria nella scuola primaria, anche in orario extrascolastico e la predisposizione di appositi strumenti agevolativi per aumentare il numero di ore dedicate all'attività sportiva nella scuola secondaria, tenuto conto delle funzioni attribuite dalle norme di legge agli enti locali;
h) 
attività sportive amatoriali e dilettantistiche organizzate da enti di promozione sportiva, da associazioni sportive dilettantistiche, da società senza scopo di lucro, da circoli ricreativi, da centri di aggregazione giovanile e sociale e dagli oratori.
Art. 7. 
(Tutela del praticante sportivo)
1. 
Al fine della corretta diffusione della pratica sportiva, in relazione alla tutela della salute, con particolare riguardo alla lotta al doping, all'aumento o recupero del benessere psico-fisico, nonché al rispetto delle diverse abilità, la Giunta regionale definisce i requisiti, le caratteristiche e le modalità di esercizio delle strutture sportive aperte al pubblico.
2. 
La Giunta regionale promuove, anche in concorso con le province, iniziative finalizzate ad elevare il livello professionale o a riqualificare gli operatori delle strutture sportive, i dirigenti, gli operatori, tecnici ed animatori impegnati nel settore dello sport, privilegiando e sostenendo azioni che prevedano l'impiego di operatori diplomati ISEF o laureati in scienze motorie.
Art. 8. 
(Tutela sanitaria)
1. 
La Regione interviene per la tutela sanitaria delle attività sportive in conformità agli obiettivi e alle modalità organizzative indicate dal piano socio sanitario vigente, nonché in conformità alle disposizioni contenute nella legge regionale 25 marzo 1985, n. 22 (Tutela sanitaria delle attività sportive).
Art. 9. 
(Sostegno alla prevenzione e al contrasto del doping)
1. 
Nel quadro della programmazione socio-sanitaria regionale e ferme restando le disposizioni inerenti la vigilanza antidoping e gli adempimenti degli enti sportivi contenute nella l.r. n. 22/1985, il Piano regionale degli interventi di cui all'articolo 3, individua gli interventi finalizzati alle attività di prevenzione, sensibilizzazione e informazione, al fine di escludere l'ausilio di sostanze, metodologie e tecniche che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti o modificare, in modo innaturale, la prestazione sportiva nel rispetto dei principi e delle prescrizioni della WADA (World Anti-Doping Agency).
2. 
In ogni caso le società, le associazioni sportive, gli enti di promozione sportiva, per poter accedere ai benefici previsti dalla presente legge, devono dimostrare di aver adeguato i propri regolamenti alle disposizioni della legge 14 dicembre 2000, n. 376 (Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping), prevedendo, in particolare, sanzioni e procedure disciplinari nei confronti dei tesserati in caso di doping o di rifiuto di sottoporsi ai controlli.
Art. 10. 
(Nuovi impianti sportivi)
1. 
Sulla base dei dati relativi agli impianti sportivi, raccolti secondo le modalità di cui all'articolo 5, la Giunta regionale definisce le politiche relative all'impiantistica sportiva piemontese, assicurando il concorso di province, comuni, comunità montane e degli altri soggetti istituzionali, al fine di favorire il riequilibrio territoriale e tipologico degli impianti sportivi, con particolare riferimento a quelli di base.
2. 
In conformità alle politiche di cui al comma 1, la Giunta regionale, di concerto con le province e sentita la Conferenza Permanente Regione-autonomie locali, individua gli obiettivi, le priorità, le misure e le azioni di intervento per la realizzazione di nuove strutture che tengano conto del reale e oggettivo fabbisogno del territorio.
Art. 11. 
(Palestre e sale ginniche)
1. 
Al fine di perseguire un livello ottimale di qualificazione professionale degli operatori e garantire la tutela sanitaria degli utenti, relativamente alle palestre, sale ginniche, impianti di fitness, la Giunta regionale, sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, disciplina con regolamento:
a) 
i requisiti e le modalità per l'apertura e la gestione;
b) 
i requisiti tecnici, funzionali, igienico-sanitari e di sicurezza;
c) 
le caratteristiche dei servizi;
d) 
l'obbligo di polizze assicurative a favore degli utenti e degli operatori;
e) 
l'utilizzo e la presenza costante di un istruttore diplomato ISEF o laureato in scienze motorie responsabile delle attività della struttura sportiva, con mansioni di direttore tecnico;
f) 
l'utilizzo e la presenza costante di tecnici ed istruttori in possesso di titolo idoneo, riconosciuto dalle competenti federazioni, con riferimento alle discipline praticate presso la struttura;
g) 
l'utilizzo di un medico, iscritto all' ordine professionale, con mansioni di responsabile sanitario;
h) 
la definizione degli standard formativi dei corsi di formazione professionale per tecnici ed istruttori, per lo svolgimento delle attività previste alle lettere e) ed f).
2. 
Entro tre mesi dalla entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, le palestre, le sale ginniche e gli impianti di fitness si conformano alle prescrizioni in esso indicate.
3. 
In fase di prima applicazione e fino all'istituzione dei corsi di formazione di cui al comma 1 lettera h) le palestre, le sale ginniche e gli impianti di fitness possono utilizzare, come istruttori e tecnici, il personale che ha prestato attività specifica, debitamente documentata, per almeno due anni nel corso dell'ultimo quinquennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 12. 
(Gestione degli impianti sportivi)
1. 
Le province, i comuni singoli o associati e le comunità montane, che non intendano gestire direttamente i propri impianti sportivi, ne affidano la gestione, con procedure di evidenza pubblica, a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.
2. 
L'affidamento in gestione a soggetti diversi da quelli indicati nel comma 1 avviene solo in caso di esito infruttuoso delle procedure di selezione di cui al comma 1 e comunque nel rispetto dei principi relativi alle medesime.
Art. 13. 
(Fondo regionale per lo sport)
1. 
Per gli interventi finanziari di cui al presente capo, la Giunta regionale istituisce il Fondo regionale per lo sport, presso la Finpiemonte S.p.A. e presso l'Istituto per il Credito Sportivo.
2. 
Il Fondo, alimentato dai finanziamenti regionali, dai rientri, dalle risorse finanziarie assegnate alla Regione, ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari, da contributi di altri soggetti pubblici e privati, è articolato in apposite sezioni corrispondenti alle diverse tipologie di finanziamento previste dal presente capo.
3. 
Le regole per la gestione e utilizzo del Fondo sono definite con distinte convenzioni tra la Regione e, rispettivamente, l'Istituto per il Credito Sportivo e la Finpiemonte s.p.a., ai sensi dell' articolo 2, comma 4, della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 (Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni s.p.a.).
Art. 14. 
(Funzioni delle province)
1. 
Nel rispetto del Piano regionale degli interventi di cui all'articolo 3, ai fini del sostegno dell'impiantistica sportiva nuova ed esistente e della promozione sportiva, sono trasferite alle province le seguenti funzioni amministrative:
a) 
programmi per il mantenimento, l'accessibilità, la fruibilità, il risparmio energetico, l'ampliamento, l'adeguamento e la messa in sicurezza degli impianti sportivi esistenti e da realizzarsi attraverso specifici bandi pubblici;
b) 
monitoraggio permanente dell'impiantistica sportiva;
c) 
sostegno alla promozione sportiva.
2. 
Il sostegno alla promozione sportiva, da realizzarsi attraverso l'indizione di specifici bandi pubblici, concerne:
a) 
le manifestazioni sportive non ricomprese tra quelle individuate dal Piano regionale degli interventi come grandi eventi;
b) 
i progetti di promozione sportiva ed attività sportive istituzionali a carattere provinciale ed anche locale.
3. 
In conformità al Piano regionale degli interventi, le province adempiono alle funzioni amministrative loro assegnate con il concorso dei comuni e delle comunità montane, adottando specifici programmi di intervento.
4. 
In conformità a quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, lettera h), le province organizzano appositi corsi di formazione professionale.
Art. 15. 
(Sanzioni)
1. 
Il comune competente per territorio, verifica la conformità delle palestre, sale ginniche ed impianti di fitness, alle prescrizioni indicate nel regolamento di cui all'articolo 11.
2. 
Per la violazione dell'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), si applica la sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 7.000,00 euro.
3. 
Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, in caso di violazione dell'articolo 11, comma 1, lettere e), f), e g), si applica la sanzione amministrativa da 1.000,00 euro a 7.000,00 euro ed è altresì disposta, previa diffida, la sospensione temporanea dell'attività sino all'adeguamento alle prescrizioni di cui al comma 1.
4. 
In caso di recidiva, le sanzioni amministrative sono elevate ad un valore compreso fra 2.000,00 euro e 8.000,00 euro e per le violazioni di cui al comma 3 è disposta la immediata sospensione temporanea dell'attività.
5. 
Per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni amministrative, secondo i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), è competente il comune che introita i proventi.
Capo IV. 
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 16. 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale predispone annualmente la verifica degli interventi concessi e realizzati nell'anno precedente, al fine di valutare lo stato di attuazione, anche finanziario, di ciascuno di essi e la capacità di perseguire i relativi obiettivi. Sulla scorta dei dati rilevati secondo le modalità dell'articolo 5, la Giunta regionale predispone e trasmette al Consiglio regionale una relazione contenente:
a) 
lo stato di attuazione finanziario;
b) 
l'efficacia degli interventi rispetto agli obiettivi perseguiti;
c) 
l'eventuale fabbisogno finanziario per gli interventi in vigore;
d) 
l'eventuale esigenza di nuovi interventi.
Art. 17. 
(Norma finale)
1. 
Gli atti emanati in applicazione della presente legge, che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato.
Art. 18. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per il biennio 2010-2011, alla spesa corrente di 2.500.000,00 euro per ciascun anno, in termini di competenza, stanziata nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB18111 (Cultura Turismo e sport Sport Titolo I spese correnti) e alla spesa in conto capitale di 5.000.000,00 di euro per ciascun anno, in termini di competenza, stanziata nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB18112 (Cultura Turismo e sport Sport Titolo II in conto capitale) si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
Art. 19. 
(Abrogazione di norme)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni: "
a)
legge regionale 6 marzo 2000, n. 18 (istituzione del fondo regionale per il potenziamento e la qualificazione degli impianti e delle attrezzature sportive), a decorrere dalla istituzione del fondo di cui all'articolo 13;
b)
legge regionale 22 dicembre 1995, n. 93 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico-motorie);
c)
legge regionale 5 aprile 1996, n. 17 (Promozione della qualificazione degli operatori per le attività sportive e fisico-motorie).
".
2. 
Sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base delle suddette leggi abrogate e dei relativi programmi e provvedimenti attuativi.