Proposta di legge regionale n. 41 presentata il 30 luglio 2014
"Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti".

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, per sviluppare la cultura del consumo critico in quanto modello di vita virtuoso avente vantaggi sia economici che ambientali e sociali, sostiene progetti volti al recupero ed alla valorizzazione dei beni invenduti sul territorio regionale, con le seguenti finalità:
a) 
sostenere le fasce di popolazione più esposte al rischio di impoverimento;
b) 
consentire una riduzione dei rifiuti conferiti in discarica;
c) 
ridurre i costi di smaltimento;
d) 
favorire la creazione di nuovi posti di lavoro.
2. 
I progetti di cui al comma 1 sono promossi dai seguenti soggetti:
a) 
gli enti locali, singoli ed associati;
b) 
i soggetti iscritti all'Albo regionale delle cooperative sociali di cui all'articolo 2 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali);
c) 
i soggetti iscritti al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 agosto 1994, n. 38 (Valorizzazione e promozione del volontariato);
d) 
i soggetti iscritti al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 6 della legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale);
e) 
i soggetti iscritti all'Anagrafe delle Onlus di cui al Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
3. 
I soggetti di cui al comma 2 possono presentare i progetti di cui al comma 1 anche in collaborazione con i produttori ed i distributori presenti sul territorio regionale, le loro associazioni di categoria, nonché con le associazioni dei consumatori e degli utenti iscritte all'Elenco regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti).
Art. 2. 
(Definizione)
1. 
Ai fini della presente legge, si definiscono invenduti i seguenti beni:
a) 
i prodotti agro-alimentari di prossima scadenza e destinati all'eliminazione dal circuito commerciale;
b) 
i prodotti agricoli non raccolti e rimasti in campo;
c) 
i pasti non serviti dalla ristorazione e dalla somministrazione collettiva;
d) 
i prodotti farmaceutici e parafarmaceutici di prossima scadenza e destinati all'eliminazione dal circuito commerciale;
e) 
i beni non di lusso di cui al comma 3 del Decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale).
Art. 3. 
(Contributi)
1. 
Per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge, la Regione concede ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, contributi per la realizzazione di progetti volti al recupero ed alla valorizzazione dei beni invenduti sul territorio regionale.
Art. 4. 
(Regolamento di attuazione)
1. 
La Giunta regionale, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, determina con apposito regolamento i contenuti dei bandi e le modalità di approvazione e finanziamento degli interventi di recupero e valorizzazione dei beni di cui all'articolo 2, nonché le misure dei contributi massimi erogabili, le procedure ed i termini per la presentazione delle domande.
2. 
Con il regolamento di cui al comma 1, la Giunta regionale disciplina altresì le campagne di sensibilizzazione e di informazione di cui all'articolo 5.
Art. 5. 
(Campagne di sensibilizzazione e di informazione)
1. 
La Giunta regionale realizza, in collaborazione con i soggetti di cui all'articolo 1, campagne di sensibilizzazione e di informazione su tutto il territorio regionale, finalizzate a sviluppare la cultura del consumo critico e della trasformazione degli sprechi in risorse, riducendo la dispersione dei beni di cui all'articolo 2.
Art. 6. 
(Norma finanziaria)
1. 
Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2011, alla spesa per i contributi volti al recupero ed alla valorizzazione dei beni invenduti sul territorio regionale, stimata in 500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, e alla spesa per la realizzazione di campagne di sensibilizzazione e di informazione, finalizzate a sviluppare la cultura del consumo critico e della trasformazione degli sprechi in risorse, stimata in 200.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, i cui stanziamenti sono iscritti nell'unità previsionale di base (UPB) DB19001 (Politiche Sociali e Politiche per la famiglia - Segreteria Direzione DB19 Titolo 1: Spese correnti), si provvede con le dotazioni finanziarie della medesima unità.
2. 
Per il biennio 2012-2013, agli oneri di cui al comma 1, in termini di competenza, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).