"Modifiche alla legge regionale 7 aprile 2009, n. 11 (Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico del Piemonte)".
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1.
(Modifica del titolo della l.r. n. 11/2009)
1.
Il titolo della l.r. n. 11/2009 è sostituito dal seguente: "
".
Tutela, valorizzazione e promozione del patrimonio linguistico e culturale del Piemonte
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 1 della l.r. n. 11/2009)
1.
Il comma 1 dell'articolo 1 della l.r. n. 11/2009 è sostituito dal seguente: "
La Regione, nel rispetto degli articoli 3, 6, 9 e 117 della Costituzione e in attuazione degli articoli 4 e 7 dello Statuto, tutela e valorizza il patrimonio linguistico e culturale piemontese; in particolare, nei limiti delle proprie competenze, tutela e valorizza il piemontese, l'occitano, il franco-provenzale, il francese e il walser unitamente al provenzale e alle varianti lombardofone e liguri. ".
1.
2.
Il comma 3 dell'articolo 1 della l.r. n. 11/2009 è abrogato.
Art. 3.
(Modifiche all'articolo 2 della l.r. n. 11/2009)
1.
Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. n. 11/2009, le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
l'uso delle lingue
l'utilizzo di elementi del patrimonio linguistico
2.
Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. n. 11/2009, le parole: "
" sono abrogate.
e delle minoranze linguistiche
3.
La lettera e) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. n. 11/2009 è sostituita dalla seguente: "
l'incremento, anche attraverso forme di collaborazione con gli Atenei del Piemonte e con qualificate associazioni, istituti e centri culturali e universitari pubblici e privati, della ricerca scientifica sul patrimonio linguistico e culturale di cui all'articolo 1, favorendo anche la creazione di istituti, cattedre e corsi volti allo sviluppo e alla divulgazione di tale ricerca; ".
e)
4.
Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. n. 11/2009, le parole "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
nelle lingue minoritarie
espressione del patrimonio linguistico e culturale
5.
Alla lettera i) del comma 2 dell'articolo 2 della l.r. n. 11/2009, le parole "
" sono abrogate.
e delle minoranze
Art. 4.
(Modifiche all'articolo 3 della l.r. n. 11/2009)
1.
Il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. n. 11/2009 è sostituito dal seguente: "
Le richieste di contributo di cui al comma 1 sono sottoposte al preventivo parere obbligatorio della Consulta di cui all'articolo 7. ".
2.
2.
I commi 3 e 4 dell'articolo 3 della l.r. n. 11/2009 sono abrogati.
Art. 5.
(Modifica all'articolo 5 della l.r. n. 11/2009)
1.
Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. n. 11/2009, le parole "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser
di cui all'articolo 1
Art. 6.
(Modifiche all'articolo 6 della l.r. n. 11/2009)
1.
Al comma 1 dell'articolo 6 della l.r. n. 11/2009, le parole "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
della lingua piemontese, dell'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte e delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser
dell'originale patrimonio linguistico e culturale del Piemonte di cui all'articolo 1
2.
Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. n. 11/2009, le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
sei mesi
un anno
3.
Dopo il comma 5 dell'articolo 6 della l.r. n. 11/2009, è inserito il seguente: "
La Giunta regionale definisce, con proprio provvedimento, sentita la Commissione consiliare competente, i criteri per l'iscrizione al registro. ".
6.
Art. 7.
(Modifiche all'articolo 7 della l.r. n. 11/2009)
1.
Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. n. 11/2009, le parole "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
della lingua piemontese, dell'originale patrimonio culturale e linguistico del Piemonte e delle minoranze occitana, franco-provenzale, francese e walser
dell'originale patrimonio linguistico e culturale del Piemonte di cui all'articolo 1
2.
Il comma 2 dell'articolo 7 della l.r. n. 11/2009 è sostituito dal seguente: "
La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale. La sua composizione è definita con apposito provvedimento della Giunta, sentita la Commissione consiliare competente, assicurando la più vasta rappresentanza nel rispetto di quanto indicato all'articolo 1 e prevedendo altresì la presenza di esperti universitari in materie linguistiche, geografiche e storiche. ".
2.
3.
Al comma 4 dell'articolo 7 della l.r. n. 11/2009 le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
, all'atto dello scioglimento del Consiglio regionale, decade inderogabilmente
decade 180 giorni dopo il rinnovo del Consiglio regionale, pur rimanendo in carica per l'attività ordinaria fino alla nomina e all'insediamento della nuova Consulta
4.
Il comma 5 dell'articolo 7 della l.r. n. 11/2009 è abrogato.
5.
Al comma 7 dell'articolo 7 della l.r. n. 11/2009 le parole: "
" sono abrogate.
, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale con successivo provvedimento