Proposta di legge regionale n. 38 presentata il 30 luglio 2014
"Promozione della filiera corta dei prodotti agroalimentari piemontesi e loro utilizzo nella ristorazione collettiva pubblica e privata".
Primo firmatario

MOTTA ANGELA

Altri firmatari

BOETI ANTONINO

Art. 1. 
(Finalità ed obiettivi)
1. 
La Regione Piemonte promuove e sostiene lo sviluppo ed il consolidamento della filiera corta dei prodotti agroalimentari piemontesi, di seguito denominata filiera corta.
2. 
La Regione, per il recupero delle identità territoriali, persegue i seguenti obiettivi:
a) 
sviluppare l'instaurazione di beni relazionali lungo la filiera corta, quali fiducia, lealtà, reciproco rispetto, solidarietà;
b) 
favorire una migliore conoscenza da parte del consumatore delle proprietà dei prodotti, dei processi produttivi e dei luoghi di produzione relativi alla filiera corta;
c) 
ridurre il numero di intermediari nella catena produzione-consumo, mediante la creazione ed il potenziamento di canali di vendita gestiti da imprenditori agricoli;
d) 
migliorare la qualità dei processi produttivi, dei prodotti della filiera e degli agroecosistemi;
e) 
favorire il consumo di prodotti freschi che hanno più elevati valori nutrizionali;
f) 
valorizzare le produzioni agroalimentari regionali di qualità, esenti da organismi geneticamente modificati (OGM), specificamente i prodotti tipici, quelli locali e la relativa stagionalità dei prodotti;
g) 
favorire una equa distribuzione del valore aggiunto tra tutti i soggetti della filiera corta;
h) 
migliorare il reddito degli agricoltori;
i) 
aumentare la trasparenza sulla formazione dei prezzi nel mercato;
j) 
favorire la riduzione dei prezzi al consumo dei prodotti agroalimentari ovvero contenere l'incremento, in termini reali, dei prezzi;
k) 
sviluppare il turismo rurale soprattutto nelle zone nelle quali sono realizzati i prodotti della filiera corta;
l) 
ridurre gli spostamenti dai luoghi di produzione a quelli di consumo per diminuire l'impatto ambientale, mediante la riduzione degli imballaggi e dei consumi energetici per i trasporti.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Per filiera corta si intendono i circuiti brevi di produzione-vendita, caratterizzati da prodotti forniti direttamente dal produttore o da società costituite dai produttori stessi, da un ridotto livello di emissioni inquinanti originate dal trasporto dei prodotti e da un rapporto diretto tra imprenditori agricoli e consumatori finali, ovvero tra imprenditori agricoli e ristoratori, albergatori e soggetti esercenti la ristorazione collettiva pubblica.
2. 
I prodotti agroalimentari regionali oggetto degli interventi di cui alla presente legge sono:
a) 
i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità di cui:
1) 
al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, identificati come prodotti IGP e DOP;
2) 
al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e alla normativa nazionale connessa;
3) 
al regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, per la parte relativa alla disciplina dell'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, e alla normativa nazionale connessa;
4) 
i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari, identificati come prodotti STG;
b) 
i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità riconosciuti a livello nazionale sulla base di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;
c) 
i prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), e relativi decreti ministeriali attuativi;
d) 
i prodotti locali destinati al consumo fresco, non riconducibili alle tipologie di cui alle lettere a), b), c), provenienti da coltivazioni effettuate nel territorio della Regione Piemonte, ovvero i prodotti ottenuti dalla trasformazione di materie prime e semilavorati di origine piemontese, esenti da organismi geneticamente modificati (OGM) e che si contraddistinguono per qualità organolettiche e per stagionalità.
Art. 3. 
(Programma regionale della filiera corta)
1. 
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentiti i rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole, delle cooperative agricole, delle associazioni dei consumatori ed altri soggetti portatori di interessi e sentito il parere della competente commissione consiliare, approva il programma regionale della filiera corta.
2. 
Il programma regionale ha validità triennale e prevede la determinazione:
a) 
dei parametri ambientali, economici e sociali della filiera corta;
b) 
delle iniziative per lo sviluppo ed il consolidamento della filiera corta, nonché delle relative risorse tecniche e finanziarie;
c) 
del disciplinare della filiera corta, con particolare riguardo ai prodotti locali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera d);
d) 
del marchio regionale della filiera corta.
3. 
Le iniziative per lo sviluppo e il consolidamento della filiera corta sono costituite dalle seguenti azioni:
a) 
mercati periodici locali, riservati ad imprenditori agricoli, singoli ed associati, per la vendita diretta dei prodotti;
b) 
punti di vendita ubicati in aree pubbliche e private, riservati ad imprenditori agricoli, singoli ed associati, per la vendita diretta di prodotti della filiera corta;
c) 
allestimento presso musei, beni architettonici e luoghi turistici di spazi per l'esposizione, la promozione e la vendita di prodotti della filiera corta;
d) 
predisposizione e stipulazione di contratti di compravendita di prodotti agroalimentari, che individuano un limite di ricarico massimo sul prezzo finale del prodotto, concordati tra gli imprenditori agricoli, singoli e associati, le associazioni dei consumatori e gli operatori dei settori del commercio, del turismo e della ristorazione privata, ovvero di accordi tra imprenditori agricoli e gruppi di acquisto solidale costituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato);
e) 
utilizzo di prodotti della filiera corta nella ristorazione collettiva pubblica;
f) 
realizzazione di un sito web denominato "il programma regionale della filiera corta dei prodotti agroalimentari piemontesi", anche mediante adattamento del progetto "sapori piemontesi";
g) 
attività di ricerca tecnica ed economica relativa al circuito della filiera corta;
h) 
attività di informazione e promozione della filiera corta, realizzate direttamente dalla Regione o affidate a terzi, comprendenti anche la pubblicizzazione delle iniziative della filiera corta sulle pubblicazioni di settore, su quotidiani e periodici, sulla rete internet e nel circuito degli esercizi locali;
i) 
promozione di progetti educativi finalizzati ad iniziative di educazione alimentare atte a stimolare la formazione di una coscienza critica, svelando i possibili condizionamenti che intervengono nelle scelte di acquisto e di consumo e proponendo la conoscenza diretta di luoghi e modalità di produzione della filiera corta;
j) 
sostegno economico alla realizzazione di iniziative di formazione rivolte ai consumatori per la promozione del consumo consapevole;
k) 
iniziative di promozione a cura delle aziende pubbliche e private che aderiscono ai principi della presente legge.
4. 
La qualifica di produttori e di società da essi costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 1 può costituire titolo di preferenza nella partecipazione ai bandi regionali riguardanti il settore agroalimentare.
5. 
La Giunta Regionale per la redazione del programma regionale ha facoltà di avvalersi dell'Istituto di ricerche economico sociali del Piemonte e dell'Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte.
Art. 4. 
(Piano annuale)
1. 
Il piano annuale è lo strumento di attuazione del programma regionale della filiera corta.
2. 
La Giunta regionale approva il piano annuale, che individua le iniziative previste dal programma regionale e determina le priorità da attuare annualmente.
3. 
La Giunta Regionale attua il piano annuale mediante la predisposizione di bandi, che individuano le modalità, i criteri e le procedure per l'istruttoria e per l'erogazione dei contributi, da assegnare alle iniziative presentate dai soggetti beneficiari.
Art. 5. 
(Marchio regionale della filiera corta)
1. 
La Giunta Regionale provvede a registrare il marchio regionale della filiera corta mediante deposito, nelle forme previste dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273).
2. 
L'utilizzo del marchio regionale da parte degli imprenditori agricoli e degli altri soggetti interessati alla filiera è subordinato all'adesione al disciplinare della filiera corta e all'iniziativa prezzo trasparente in etichetta.
3. 
La Giunta Regionale, con apposito provvedimento, individua gli organismi accreditati deputati a controllare il rispetto del disciplinare della filiera corta, in particolare da parte di coloro che utilizzano il marchio regionale.
4. 
I soggetti interessati alla filiera corta, ad esclusione degli imprenditori agricoli, per l'utilizzo del marchio regionale hanno inoltre l'obbligo di approvvigionarsi con prodotti della filiera corta in misura, da definirsi con successiva deliberazione della Giunta regionale, non inferiore al trenta per cento, in termini di valore economico.
Art. 6. 
(Prezzo trasparente in etichetta)
1. 
Il prezzo trasparente consiste nella rappresentazione in etichetta o su altro documento commerciale del prezzo finale del prodotto pagato dal consumatore, suddiviso nelle quote destinate a remunerare l'imprenditore agricolo, singolo od associato, e gli altri operatori della filiera corta intervenuti nella catena produzione-vendita.
Art. 7. 
(Beneficiari)
1. 
I soggetti beneficiari dei contributi regionali sono:
a) 
gli enti locali, singoli o associati;
b) 
le aziende sanitarie locali (ASL), le aziende sanitarie ospedaliere (ASO) e gli enti per il diritto allo studio, che gestiscono mense ospedaliere e socio - assistenziali, scolastiche e universitarie;
c) 
gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, singoli o associati;
d) 
gli esercenti servizi nel settore della ristorazione collettiva privata o dell'ospitalità turistica;
e) 
le fondazioni e le associazioni che gestiscono il patrimonio artistico e culturale;
f) 
le associazioni dei consumatori ed i gruppi di acquisto solidale di cui alla l. 244/2007.
Art. 8. 
(Utilizzo dei prodotti della filiera corta nella ristorazione collettiva pubblica)
1. 
I soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) che utilizzano nella preparazione dei pasti somministrati, nel servizio di ristorazione collettiva pubblica, alimenti della filiera corta in misura non inferiore al cinquanta per cento, in termini di valore economico, dei prodotti agricoli complessivi, anche trasformati, sono destinatari di un contributo correlato al costo sostenuto annualmente per l'acquisto dei prodotti della filiera corta piemontese.
2. 
Negli appalti pubblici di servizi o forniture di prodotti alimentari ed agroalimentari destinati alla ristorazione collettiva pubblica, costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione dell'appalto l'utilizzo o la fornitura di prodotti della filiera corta in misura, da definirsi con successiva deliberazione della Giunta regionale, non inferiore al trenta per cento, in termini di valore economico, dei prodotti agricoli complessivi, anche trasformati. I prodotti utilizzati o forniti devono essere contraddistinti dai marchi di qualità di cui all'articolo 2, comma 2.
3. 
Coloro che utilizzano i prodotti della filiera corta nella preparazione dei pasti somministrati nei servizi di ristorazione collettiva pubblica informano gli utenti della provenienza dei prodotti impiegati.
Art. 9. 
(Relazione al Consiglio)
1. 
La Giunta regionale, trascorsi due anni dall'entrata in vigore della presente legge, con una relazione, illustra alla commissione consiliare competente le iniziative attuate per lo sviluppo ed il consolidamento della filiera corta.
2. 
La Giunta regionale, decorso il triennio di validità del programma regionale della filiera, trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del programma medesimo.
Art. 10. 
(Parere dell'Unione europea)
1. 
La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta dopo il parere favorevole dell'Unione europea.
Art. 11. 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge, nel biennio 2010 - 2011, allo stanziamento pari a un milione di euro per ciascun anno, in termini di competenza, e iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB11031 del bilancio pluriennale 2009 - 2011, si fa fronte con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).