Disegno di legge regionale n. 366 presentato il 21 marzo 2019
Ulteriori disposizioni di riordino dell'ordinamento regionale

Art. 1. 
(Modifiche alla l.r. 28/1976 )
1. 
Il quinto comma dell'articolo 9 della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa) è sostituito dal seguente: "
5.
Dalle quote da versare alla Regione ai sensi dei commi precedenti, le cooperative a proprietà indivisa possono trattenere a titolo definitivo, a decorrere dall'ottavo anno successivo a quello in cui ha avuto luogo la stipula della convenzione ai sensi dell' articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 , il 15 per cento della quota di cui alla lettera a), precedentemente rivaluta, per alimentare il fondo di manutenzione straordinaria nonché per sopraggiunti oneri imprevisti relativi agli interventi finanziati, gestito dalla cooperative medesime, al quale contribuiscono, ove necessario, con proprie quote. A decorrere dalle rivalutazioni relative all'anno 2020, la percentuale può essere elevata di un ulteriore 10 per cento a seguito di situazioni urgenti ed indifferibili evidenziate nel bilancio delle cooperative, certificato ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative).
".
Art. 2. 
(Modifiche alla l.r. 3/2010 )
1. 
Al comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), le parole "
fatta eccezione per il requisito di cui al comma 1, lettera a)
" sono sostituite dalle seguenti: "
fatta eccezione per i requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b)
".
2. 
Al comma 1, dell'articolo 11 della l.r. 3/2010 , le parole: "
anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) ed i)
" sono sostituite dalle seguenti: "
anche in assenza dei requisiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) ed i)
".
Art. 3. 
(Modifiche alla l.r. 1/2018 )
1. 
Dopo il comma 7 dell'articolo 33 della legge regionale 10 gennaio 2018, n. 1 (Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7) è inserito il seguente: "
7 bis.
Qualora al decorrere dei termini di cui al comma 1 la riorganizzazione dei consorzi di area vasta non risulti ancora ultimata, fatto salvo l'esercizio dell'azione sostitutiva di cui al comma 7, la convenzione istitutiva della Conferenza d'ambito per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10 è stipulata dai consorzi di area vasta già istituiti, dalle province, dalla Città metropolitana, dalla Città di Torino. I consorzi di bacino di cui alla l.r. 24/2002 , non ancora riorganizzati in consorzi di area vasta stipulano la convenzione in via transitoria e partecipano all'Assemblea della Conferenza d'ambito suddividendo tra di essi la quota di competenza del costituendo consorzio di area vasta.
".
Art. 4. 
(Modifiche alla l.r. 1/2019 )
1. 
Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e sviluppo rurale) sono aggiunte infine le parole: "
e del decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2011, n. 151 (Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell' articolo 49 quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 )
".
2. 
La lettera a) del comma 3 dell'articolo 33 della l.r. 1/2019 é sostituita dalla seguente: "
a)
agli uffici comunali, al comando dei vigili del fuoco e all'ASL territorialmente competenti per l'esercizio delle rispettive attività di vigilanza;
".
3. 
Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 95 della l.r. 1/2019 le parole: "
euro 300,00 per ettaro o frazione di ettaro
" sono sostituite dalle seguenti: "
euro 300,00 per ettaro, proporzionale alla superficie,
".
4. 
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 95 della l.r. 1/2019 le parole: "
euro 150,00 per ettaro o frazione di ettaro
" sono sostituite dalle seguenti: "
euro 150,00 per ettaro, proporzionale alla superficie,
".
5. 
Al comma 3 dell'articolo 99 della l.r. 1/2019 le parole: "
euro 250,00
" sono sostituite dalle seguenti. "
euro 300,00
".
6. 
Al comma 5 dell'articolo 99 della l.r. 1/2019 le parole: "
da euro 10.000,00 ad euro 20.000,00
" sono sostituite dalle seguenti:"
da euro 5.000,00 ad euro 15.000,00
".
7. 
Al comma 3 dell'articolo 102 della l.r. 1/2019 le parole: "
euro 500,00
" sono sostituite dalle seguenti: "
euro 750,00
".
8. 
Al comma 4 dell'articolo 102 della l.r. 1/2019 le parole: "
euro 250,00
" sono sostituite dalle seguenti: "
euro 300,00
".
9. 
Al comma 9 dell'articolo 102 della l.r. 1/2019 le parole: "
euro 500,00
" sono sostituite dalle seguenti: "
euro 750,00
".
10. 
I commi 2 e 3 dell' articolo 104 della l.r. 1/2019 sono sostituiti dal seguente: "
2.
L'accertamento di non conformità, come definite all'articolo 13, comma 1, lettere b) e c) del r.r. 3/2016 , comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 1000,00.
".
11. 
Dopo il comma 6 dell'articolo 109 della l.r. 1/2019 è aggiunto il seguente: "
6 bis.
Le disposizioni di cui alla legge regionale 23 febbraio 2015, n.2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo) rivivono espressamente fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 37.
".
Art. 5. 
(Modifiche alla l.r. 3/2019 )
1. 
La lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 12 febbraio 2019, n. 3 (Promozione delle politiche a favore dei diritti delle persone con disabilità) è sostituita dalla seguente: "
d)
promuove il ruolo del Disability Manager, in attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2017 (Adozione del secondo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità), e ferme restando le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 (Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ) e all' articolo 39 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche)
".
Art. 6. 
(Contributo regionale alla candidatura del Comune di Torino all'organizzazione del torneo internazionale di tennis Atp Finals)
1. 
Al fine di promuovere la candidatura del Comune di Torino all'organizzazione del torneo internazionale di tennis professionistico Atp Finals 2021-2025 e di concorrere alle fonti di copertura, è stabilito un contributo pluriennale complessivo di 7,5 mln di euro.
2. 
Agli oneri di cui al presente articolo, da ripartirsi per singole annualità negli esercizi finanziari dal 2021 al 2025, si fa fronte per l'esercizio 2021 con le risorse pari ad euro 600.000 già iscritte in un apposito capitolo del bilancio di previsione 2019 - 2021, nella missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), programma 06.01 (Sport e tempo libero), titolo 1 (Spese correnti), e per gli esercizi dal 2022 al 2025 mediante ripartizione in ciascuna annualità della quota restante, da iscriversi nella medesima missione e nel medesimo programma.