Proposta di legge regionale n. 365 presentata il 15 marzo 2019
Modifica all'articolo 10 della legge regionale 23 settembre 2003 n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche)

Art. 1. 
(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 "Disposizioni in materia di tasse automobilistiche")
1. 
Al comma 3, dell'articolo 10, della l.r. 23/2003 le parole: "
adattati in funzione dell'invalidità accertata dalle competenti commissioni mediche pubbliche. L'adattamento del veicolo deve risultare dalla relativa carta di circolazione e viene ad esso equiparato l'adattamento del veicolo prodotto in serie che risponda alle prescrizioni di guida contenute nella patente speciale dell'invalido
" sono sostituite dalle seguenti: "
a prescindere dall'adattamento del veicolo.
".
Art. 2. 
(Norma finanziaria)
1. 
Le minori entrate finanziarie sul bilancio di previsione finanziario 2019-2021, la cui quantificazione è data a un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sono compensate attraverso una riduzione, pari all'importo delle minori entrate, della previsione di entrata relativa alla tassa automobilistica.