Modifica all'articolo 10 della legge regionale 23 settembre 2003 n. 23 (Disposizioni in materia di tasse automobilistiche)
Primo firmatario
Altri firmatari
BONA ANGELO LUCA FLUTTERO ANDREA ROSSI LUCA ANGELO TRONZANO ANDREA VIGNALE GIAN LUCA
Art. 1.
(Modifica all'articolo 10 della legge regionale 23 settembre 2003, n. 23 "Disposizioni in materia di tasse automobilistiche")
1.
Al
comma 3, dell'articolo 10, della l.r. 23/2003 le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
adattati in funzione dell'invalidità accertata dalle competenti commissioni mediche pubbliche. L'adattamento del veicolo deve risultare dalla relativa carta di circolazione e viene ad esso equiparato l'adattamento del veicolo prodotto in serie che risponda alle prescrizioni di guida contenute nella patente speciale dell'invalido
a prescindere dall'adattamento del veicolo.
Art. 2.
(Norma finanziaria)
1.
Le minori entrate finanziarie sul bilancio di previsione finanziario 2019-2021, la cui quantificazione è data a un anno dall'entrata in vigore della presente legge, sono compensate attraverso una riduzione, pari all'importo delle minori entrate, della previsione di entrata relativa alla tassa automobilistica.