Proposta di legge regionale n. 363 presentata il 14 marzo 2019
Norma di riscrittura dell'articolo 135 della Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 'Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018'.

Art. 1. 
(Sostituzione dell'art. 135 della l.r. 19/2018 )
1. 
L' art. 135 della Legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 (Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018) è così riscritto: "
Art. 135.
(Servizi di emergenza e urgenza territoriale 118)
1.
Oltre quanto già disposto dall' articolo 9 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 come convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione", sino a tutto il 2021, al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, al personale medico, in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118 delle ASR della Regione Piemonte con regime convenzionale non a tempo indeterminato che, alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione n. 44 del 31 ottobre 2018 delle ore vacanti del secondo semestre 2018 e del primo semestre 2019, come previsto dall'articolo 92 dell'Accordo collettivo nazionale del 23 marzo 2005, ha maturato un'anzianità lavorativa di tre anni, è riconosciuta la facoltà di partecipare in sovrannumero e senza il riconoscimento della borsa di studio ai corsi di formazione triennale di medicina generale attivati dalla Regione Piemonte e, conseguentemente, può accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al solo servizio di emergenza-urgenza 118.
2.
Concorrono a determinare il requisito di anzianità lavorativa, di cui al comma 2, periodi di attività, anche non continuativi, effettuati negli ultimi dieci anni, nei servizi di emergenza-urgenza 118 con contratti non a tempo indeterminato.
3.
Il personale medico di cui al comma 1 accede alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 in via subordinata rispetto al personale medico iscritto in graduatoria regionale e in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale e rispetto al personale medico iscritto in graduatoria regionale ai sensi dell' articolo 9 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 come convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione". Le procedure di assegnazione degli incarichi ai medici di cui al comma 1 avvengono in una fase immediatamente successiva alla conclusione dell'assegnazione delle zone carenti agli aventi diritto, anche ai sensi di quanto disposto dall' articolo 9 del decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 come convertito dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione". E' comunque, requisito essenziale all'assegnazione degli incarichi per l'emergenza sanitaria territoriale il possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale.
4.
Nelle more dell'acquisizione dell'attestato di formazione triennale in medicina generale, i medici di cui al comma 1 che partecipano al suddetto corso, svolgono gli incarichi convenzionali a tempo indeterminato o provvisori di emergenza territoriale loro assegnati compatibilmente con gli obblighi formativi derivanti dalla frequenza al corso di formazione di medicina generale. La Regione, nel rispetto di quanto previsto dall' articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 , può organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale.
5.
Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, anche come rimodulato ai sensi del comma 4, costituisce causa di decadenza dall'incarico affidato, ai sensi del comma 1.
6.
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in sede di Accordo integrativo regionale, sono individuati i criteri di organizzazione dei corsi a tempo parziale e la compatibilità con l'assegnazione degli incarichi a tempo determinato di emergenza urgenza 118.
".
Art. 2. 
(Clausola di invarianza)
1. 
La presente disposizione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.