Concreta attuazione del riconoscimento della specificita' montana della Provincia del Verbano Cusio Ossola e dei proventi dei canoni ricavati dalla utilizzazione del demanio idrico in attuazione dell'articolo 8 dello Statuto della Regione Piemonte e dell'articolo 1, comma 3 secondo periodo, della Legge n. 56/2014
Art. 1.
(Riconoscimento, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 56/2014 , della specificità della Provincia del Verbano Cusio Ossola quale provincia con territorio interamente montano)
1.
La Regione, in attuazione dell'
articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 56/2014
e dell'articolo 8, commi 2 e 3, del proprio
Statuto
, riconosce la specificità della Provincia del Verbano Cusio Ossola in considerazione del suo territorio interamente montano e confinante con paesi stranieri, delle specifiche caratteristiche geografiche e idrografiche, nonché delle locali tradizioni storico-culturali.
2.
Restano confermate in capo alla Provincia del Verbano Cusio Ossola le funzioni già conferite alla data di entrata in vigore della presente legge.
3.
La Regione riconosce alla Provincia del Verbano Cusio Ossola forme particolari di autonomia nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, ai sensi dell'
articolo 1, comma 52, secondo periodo, della legge 56/2014
.
4.
Ai fini del riconoscimento di cui al comma 3 e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la Regione conferisce alla Provincia del Verbano Cusio Ossola funzioni ulteriori rispetto a quelle fondamentali di cui all'articolo 1, commi 85 e 86, della
legge 56/2014
; in particolare conferisce le funzioni:
a)
Redazione e approvazione del piano delle attività estrattive provinciale (PAEP) sulla scorta delle linee guida generali previste dal PRAE di cui agli articoli 4 e seguenti della
legge regionale n. 23 del 17 novembre 2016
;
b)
in materia di prevenzione, gestione sostenibile e controllo dei rischi idraulici, idrogeologici, geotecnici e valanghivi, in considerazione delle particolari criticità geomorfologiche del territorio e della vulnerabilità di infrastrutture e di abitati a processi di instabilità di versante e dei corsi d'acqua, che richiedono costanti azioni manutentive, di presidio e di monitoraggio dei sistemi territoriali funzionali e mirati interventi di protezione, al fine di prevenire, mitigare e contrastare gli effetti degli eventi alluvionali e del dissesto idrogeologico, di entità crescente in relazione ai cambiamenti climatici in atto sul territorio, e di incrementare la sostenibilità idrogeologica delle attività di trasformazione ed uso del territorio. Sono, in particolare, attribuite alla Provincia le seguenti funzioni:
1.
pianificazione, programmazione e tutela della rete idrografica e delle linee di intervento per la difesa del suolo e dell'assetto idrogeologico, in coordinamento e collaborazione con gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale di bacino a vari livelli di governo del territorio, anche ai sensi dell'
art. 19 del D.Lgs. 267/2000 , dell'
art. 57 del D.Lgs. 112/1998 e dell'art. 1, c. 11, NA PAI; ciò in linea con l'
art. 60 della L.R. 44/2000 e s.m.i., che ad oggi non risulta abrogato, e che, pur da aggiornare, al comma 3 delega le Province a compiti di progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione e sorveglianza di opere idrauliche riguardanti corsi d'acqua superficiali o laghi naturali di interesse regionale, nonché a compiti di polizia idraulica;
2.
erogazione di servizi geologici di intervento specialistico per la valutazione tecnico-scientifica dei dissesti attivi, del grado di sicurezza del transito lungo punti critici della rete viaria principale (provinciale e comunale), per il censimento e la valutazione del grado di esposizione al danno di abitazioni civili, in situazioni di emergenza e di pronto intervento, in stretta relazione complementare e strumentale all'esercizio delle funzioni delegate e confermate in tema di Protezione Civile e di gestione della viabilità provinciale, anche al fine di supportare le azioni degli Enti locali sul territorio;
3.
educazione e comunicazione ambientale, all'uso del territorio e ai rischi naturali, in collaborazione con gli istituti scolastici e con le strutture regionali preposte;
4.
redazione e adozione di Piani Forestali Territoriali per le aree forestali definite ai sensi della
L.R. 4/2009
e per quelle interne a complessi vincolati per scopi idrogeologici di cui al
R.D. 3267/1923
, comprese le parti relative al piano forestale aziendale di cui all'
articolo 11 della l.r. 4/2009
e alla manutenzione selvicolturale, quali elementi di prevenzione del dissesto idrogeologico e di promozione della green economy, anche attraverso la filiera del legno energia, sulla base di norme tecnico procedurali da stabilirsi con successivo provvedimento di Giunta Regionale;
5.
formulazione, nei seguenti ambiti, di pareri tecnici, provvedimenti autorizzativi, attività ispettive e di controllo in materia di gestione del vincolo idrogeologico, tenuto conto del peculiare assetto idrogeologico-forestale del territorio montano e in ottica di semplificazione, sussidiarietà, razionalizzazione, deframmentazione dei livelli di competenza e riduzione dei costi dell'azione amministrativa: per attività e interventi attività che comportino modificazioni e trasformazioni d'uso del suolo su aree superiori a 5.000 mq e volumi di scavo superiori a 2.500 mc, per le parti non riservate alla Regione e non trasferite ai comuni; per interventi ed attività che comportino modificazione o trasformazione d'uso del suolo su aree ricomprese su più comuni o realizzate dal comune; per impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui al
D.Lgs. 387/2003
, indipendentemente dalle soglie dimensionali di movimento terra e trasformazione/modificazione d'uso del suolo; per attività estrattiva di cui alla
legge regionale n. 69/78
e smi, indipendentemente dalle soglie dimensionali di movimento terra e trasformazione/modificazione d'uso del suolo. Le risorse derivanti dall'applicazione dei corrispettivi dei costi di rimboschimento di cui all'
art. 9, comma 3, della L.R. 45/1989
e s.m.i. per gli interventi ricadenti sul territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola sono riservate alla Provincia stessa, la quale le destinerà in provvedimenti funzionali ad attività di manutenzione idraulico-forestale e di contrasto al dissesto idrogeologico;
c)
di partecipazione nella definizione e programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione, di cui alla
legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28
;
d)
l'intero tributo per lo smaltimento dei rifiuti in discarica (
L. 549/95
e
L.R. 1/2018
) è incassato direttamente dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola.
5.
Sono confermate in capo alla Provincia le funzioni di concessione riferite alle derivazioni d'acqua pubblica ai sensi del
Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), compresa l'applicazione delle procedure previste dall'
articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79
(Attuazione della
direttiva 96/92/CE
recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica), per le grandi derivazioni ad uso idroelettrico.
6.
Le leggi regionali di settore prevedono disposizioni particolari, in ragione della specificità della Provincia del Verbano Cusio Ossola, nei seguenti ambiti di materia:
a)
governo del territorio;
b)
risorse energetiche;
c)
miniere, acque minerali e termali, cave e torbiere;
d)
viabilità e trasporti;
e)
foreste, caccia e pesca, agricoltura e alpicoltura;
f)
sostegno e promozione delle attività economiche;
g)
valorizzazione dei beni culturali e ambientali, promozione e organizzazione di attività culturali;
h)
istruzione e formazione professionale;
i)
usi civici;
l)
turismo e industria alberghiera;
m)
aree sciabili attrezzate e professioni sportive inerenti alla montagna.
7.
La Regione garantisce, per quanto di competenza, la partecipazione della Provincia del Verbano Cusio Ossola agli organismi di indirizzo e coordinamento interessanti le iniziative transfrontaliere promosse dalla Commissione europea, incluso il programma di cooperazione transfrontaliera Italia - Svizzera. La Regione garantisce, altresì, per quanto di competenza, la partecipazione della Provincia del Verbano Cusio Ossola alla strategia macro-regionale per la Regione Alpina (EUSALP). La Regione supporta, previa intesa, la Provincia del Verbano Cusio Ossola nella cura:
a)
delle relazioni istituzionali con le altre province, con regioni diverse dal Piemonte, in particolare con quella confinante, nonché nella stipula di accordi e di convenzioni con i medesimi enti, in particolare garantendo una maggiore autonomia per accordi nelle materie dei trasporti, dell'istruzione, del turismo del lavoro e della formazione con i territori e la Regione confinante con la quale sono in essere rapporti economici, storici e culturali;
b)
delle attività di rilievo internazionale riguardanti enti territoriali di altri Stati confinanti con la Provincia del Verbano Cusio Ossola.
8.
È costituito, senza oneri a carico della finanza pubblica, un comitato paritetico per la specificità della Provincia del Verbano Cusio Ossola, composto da tre rappresentanti della Regione e da tre rappresentanti della provincia stessa. Il comitato svolge funzioni consultive, di raccordo e di concertazione ai fini del conseguimento delle forme particolari di autonomia di cui al comma 3. Le modalità di funzionamento del comitato sono definite con deliberazione della Giunta regionale.
9.
È obbligatoria l'acquisizione del parere del comitato di cui al comma 8 in relazione ai progetti di legge e alle proposte regolamentari con effetto diretto sul territorio o sulla popolazione della Provincia del Verbano Cusio Ossola e nei casi previsti da specifiche disposizioni normative regionali.
10.
Il Presidente della Provincia del Verbano Cusio Ossola partecipa di diritto, su specifico invito del Presidente della Regione e senza oneri a carico del bilancio regionale, alle sedute della Giunta regionale in cui si trattano atti di interesse della stessa Provincia. Le modalità di tale partecipazione sono definite dal regolamento di funzionamento delle sedute della Giunta regionale.
Art. 2.
(Disposizioni per il territorio montano)
1.
Per il territorio del Verbano Cusio Ossola sono stabiliti indici premiali parametrati sulla base delle caratteristiche geomorfologiche del territorio e delle condizioni di svantaggio strutturale derivanti dalla bassa densità di popolazione, dall'indice di dispersione territoriale e dagli altri concorrenti fattori di disagio socio-demografico. Gli indici premiali sono applicabili nella concessione di sovvenzioni, contributi e ausili finanziari alle persone fisiche, ai titolari di attività economiche, alle associazioni e società sportive dilettantistiche e alle associazioni di volontariato operanti nei comuni montani.
Art. 3.
(Canoni demaniali)
1.
I canoni di concessione per l'occupazione e l'uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato di cui agli articoli 34, comma 5, e 89, comma 1, lettera i), del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59
), ivi compresi i canoni relativi alle utenze di acqua pubblica di cui al
regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775
(Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), sono dovuti per anno solare.
2.
I canoni idrici annui relativi alle utenze di acque pubbliche di cui al
regio decreto 11 dicembre1933, n. 1775
sono versati alla Provincia anticipatamente entro il 30 giugno dell'anno di riferimento.
3.
L'intero importo del canone annuo dovuto alla Regione per le utenze di acqua pubblica, di cui al comma 1, a decorrere dal 2019 è destinato annualmente alla Provincia del Verbano Cusio Ossola.
Art. 4.
(ripristino dello sconto carburante)
1.
La Regione destina la quota di compartecipazione aggiuntiva all'IVA, nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti normative, a favore dei cittadini residenti nei comuni del Verbano Cusio Ossola e per le quantità erogate negli impianti di distribuzione situati nel territorio regionale in maniera differenziata per singoli comuni, in ragione della distanza dal confine nazionale, secondo modalità individuate dalla Giunta Regionale.
2.
La riduzione può essere determinata, separatamente per la benzina e per il gasolio per autotrazione, se la differenza di prezzo ordinario con la Confederazione elvetica è superiore ad E 0,05 per litro.
3.
Al fine di ottenere l'autorizzazione ad usufruire della riduzione del prezzo alla pompa della benzina e gasolio per autotrazione i beneficiari inoltrano apposita domanda al Comune di residenza.
4.
Con apposito provvedimento della Giunta regionale vengono definite, in particolare, le modalità operative e vengono ripartite le risorse finanziarie all'uopo stanziate in bilancio.
5.
Ai fini dell'attuazione sostanziale del provvedimento di sconto sulle benzine nelle zone di confine con la Svizzera di cui all'
articolo 2 ter del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154
(Disposizioni in materia di regime fiscale dei carburanti per autotrazione) convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 dicembre 2008, n. 189
, si autorizza la spesa per l'anno 2019 di euro 500.000 quale somma aggiuntiva rispetto alle risorse assegnate dalla disposizioni statali.
6.
Alle risorse necessarie a seguito dell'applicazione del comma precedente si fa fronte con le risorse derivanti dall'articolo 3 della presente legge.