Proposta di legge regionale n. 361 presentata il 13 marzo 2019
Istituzione dell'Azienda regionale di emergenza e urgenza
Primo firmatario

MONACO ALFREDO

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione, fermo restando il quadro istituzionale del servizio sanitario regionale di cui alla legge regionale 24 gennaio 1995 n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Aziende Sanitarie Regionali) e alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale) nell'ottica di proseguire il percorso di ottimizzazione dei servizi sanitari erogati, istituisce l'Azienda regionale di emergenza e urgenza (di seguito AREU) al fine di garantire, gestire e rendere omogeneo, nel territorio regionale, il soccorso sanitario di emergenza e urgenza.
Art. 2. 
(Istituzione dell'Azienda regionale emergenza urgenza)
1. 
Per le finalità di cui all'articolo 1, il Consiglio regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale n. 18/2007 , istituisce, con deliberazione, su proposta della Giunta regionale, l'AREU, dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, con autonomia patrimoniale, organizzativa, gestionale e contabile.
2. 
L'ambito territoriale dell'AREU corrisponde all'intero territorio regionale.
Art. 3. 
(Funzioni dell'AREU)
1. 
L'AREU, nell'ambito dei LEA, garantisce su tutto il territorio regionale:
a) 
l'operatività del servizio del numero unico emergenza (NUE) 112 sul territorio piemontese;
b) 
lo svolgimento e il coordinamento intraregionale e interregionale delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;
c) 
il coordinamento delle attività trasfusionali dei flussi di scambio e compensazione di sangue, emocomponenti ed emoderivati;
d) 
il coordinamento logistico delle attività di prelievo e di trapianto di organi e tessuti;
e) 
il coordinamento dei trasporti sanitari e sanitari semplici disciplinati dalla Regione anche finalizzati al rientro nel territorio regionale per il completamento delle cure.
2. 
L'AREU adotta specifici protocolli per la più efficace ed efficiente gestione dell'attività di soccorso sanitario extra-ospedaliero, compreso l'elisoccorso e per i relativi controlli secondo modalità operative definite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.
3. 
L'AREU stipula altresì protocolli d'intesa con le aziende ospedaliere, ospedaliero universitarie e con le strutture accreditate con il Servizio Sanitari Regionale al fine di:
a) 
rendere omogenei i trattamenti sanitari;
b) 
ottimizzare la gestione del trasporto dei pazienti;
c) 
individuare le caratteristiche dei mezzi più idonei da inviare sul luogo dell'evento;
d) 
individuare le caratteristiche della struttura di ricovero e cura più idonea in relazione all'evento.
4. 
L'AREU, al fine di reperire e utilizzare i mezzi di soccorso più idonei, compreso l'elisoccorso, stipula convenzioni con le Forze armate nonché con il Corpo nazionale dei vigili del Fuoco.
Art. 4. 
(Funzioni e personale delle articolazioni territoriali dell'AREU)
1. 
Il Consiglio regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 1, individua:
a) 
a livello provinciale, le aziende ospedaliere e ospedaliero universitarie che svolgono le funzioni di articolazioni territoriali nonché, presso le medesime, una o più centrali operative di emergenza e urgenza;
b) 
le competenze delle articolazioni territoriali e, in particolare:
1) 
la gestione del sistema di allarme sanitario per il tramite delle centrali operative di emergenza e urgenza;
2) 
la gestione delle comunicazioni tra mezzi di soccorso, centrali operative di emergenza e urgenza e presidi della rete ospedaliera regionale;
3) 
l'invio dei mezzi più idonei sul luogo dell'evento per la gestione di un efficace intervento di soccorso extraospedaliero;
4) 
la gestione del trasporto dei pazienti alla struttura di ricovero e cura più idonea ai sensi dei protocolli d'intesa di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d).
2. 
Il personale dei pronto soccorso e dei dipartimenti di emergenza urgenza delle aziende ospedaliere e ospedaliero universitarie nonché delle strutture accreditate con il Servizio Sanitari Regionale che ricadono nel territorio dell'AREU dipende funzionalmente dalla medesima azienda sanitaria.
3. 
La Giunta regionale, con apposito provvedimento, individua, la sede legale dell'AREU nonché, su indicazione della stessa, la dotazione organica e strumentale.
Art. 5. 
(Linee guida)
1. 
L'AREU redige apposite linee guida:
a) 
per la formazione specialistica del personale medico, infermieristico e di tutti gli operatori sanitari dell'emergenza e urgenza;
b) 
per la definizione dei requisiti tecnici, organizzativi e professionali dei soggetti erogatori di prestazioni in ambito urgenza emergenza extraospedaliera, nonché delle modalità di controllo del mantenimento dei requisiti e delle prestazioni erogate;
c) 
per la definizione degli standard e delle modalità di acquisizione delle apparecchiature sanitarie, dei presidi e dei relativi servizi in uso;
d) 
per l'elaborazione ed applicazione di protocolli di intervento e di accesso al sistema ospedaliero per i casi di particolare gravità e, in particolare per le emergenze ed urgenze cardio-cerebrovascolari, traumatologiche e pediatriche.
Art. 6. 
(Organi dell'AREU)
1. 
Sono organi dell'AREU: il direttore generale, il Collegio di direzione ed il Collegio sindacale.
2. 
Per gli organi di cui al comma 1 nonchè per le figure del direttore sanitario e del direttore amministrativo si applicano le disposizioni regionali e nazionali vigenti in materia di organizzazione delle aziende sanitarie.
3. 
La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge, provvede alla nomina del direttore generale dell'AREU con le modalità stabilite dalla normativa nazionale e regionale di riferimento.
Art. 7. 
(Norma transitoria)
1. 
La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla costituzione dell'AREU, con apposito provvedimento, sentita la commissione consiliare competente, provvede ad individuare le modalità e i tempi per il trasferimento delle dotazioni organiche e strumentali attualmente utilizzate dalle centrali operative del 118.
Art. 8. 
(Norma finanziaria)
1. 
Alle spese di parte corrente derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse stanziate all'interno della missione 13 (Tutela della salute), programma 08 (Politica regionale unitaria per la tutela della salute), titolo 1 (Spese correnti) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
2. 
Alle spese per investimenti derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse stanziate all'interno della missione 13 (Tutela della salute), programma 08 (Politica regionale unitaria per la tutela della salute), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
Art. 9. 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge entra in vigore in via condizionata all'approvazione della legge del bilancio di previsione finanziario 2019-2021.